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Garante per la protezione     dei dati personali Registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora PROVVEDIMENTO DEL 10 GIUGNO 2010 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; Vista la richiesta di parere del Ministero dell'interno; Visto l'art. 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196); Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Mauro Paissan; PREMESSO Con nota del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, stato richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto emanato in attuazione del disposto di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall'articolo 3, comma 39, della legge 15 luglio 2009, n. 94, che istituisce, presso il Ministero dell'interno, "un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora", demandando, appunto, a un apposito decreto ministeriale la previsione delle modalit di funzionamento del registro, "attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA". Il testo in esame tiene conto delle osservazioni espresse dall'Autorit nell'ambito di alcune riunioni tenutesi presso la stessa Autorit. Tali osservazioni hanno riguardato in particolare l'esigenza di assicurare l'effettivit del diritto alla protezione dei dati personali degli interessati, anche attraverso la previsione di idonee garanzie nell'ambito del sistema di gestione dell'istituendo registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora (infra: Registro) e segnatamente di adeguate misure di sicurezza. In questa prospettiva si manifestata l'esigenza di prevedere efficaci controlli sugli accessi degli utenti abilitati al caricamento, all'aggiornamento e alla consultazione del Registro, nonch procedure di audit comprensive di servizi di notifica (alert) in tempo reale degli accessi al Registro. Tali previsioni sono state inserite nell'allegato tecnico al decreto. RILEVATO Nel sancire le modalit di funzionamento del Registro, lo schema di decreto impone ai comuni di evidenziare la posizione anagrafica dei soggetti senza fissa dimora nell'Indice nazionale delle anagrafi, di modo che il Registro sia formato "dai campi valorizzati" relativi a tali posizioni anagrafiche, senza cio costituire un'apposita banca dati autonoma, ma unicamente una funzione' del sistema INA. L'articolo 3, comma 2, dello schema prevede che al Registro possa accedere "esclusivamente il Ministero-Dipartimento per gli affari interni e territoriali-Direzione centrale per i servizi demografici, mediante apposita funzione di ricerca, per le finalit di tenuta e di conservazione del registro". L'allegato tecnico al decreto disciplina poi dettagliatamente le modalit di caricamento iniziale dei dati da parte dei comuni, la procedura per l'aggiornamento del Registro, le funzioni di consultazione nonch i gi richiamati controlli di sicurezza con le relative procedure di audit. IL GARANTE esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell'interno recante modalit di costituzione e funzionamento del registro dei senza fissa dimora, emanato in attuazione del disposto di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall'articolo 3, comma 39, della legge 15 luglio 2009, n. 94. Roma, 10 giugno 2010 Il presidente Il relatore Il segretario generale |