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Garante per la protezione     dei dati personali Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale PROVVEDIMENTO DEL 24 GIUGNO 2010 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; Vista la richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Mauro Paissan; PREMESSO La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha chiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto legislativo recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69". Il decreto prevede significative innovazioni al Codice dell'amministrazione digitale (infra: CAD), in relazione ad alcune delle quali il Garante svolge, di seguito, le osservazioni di competenza al fine di adeguarne maggiormente il contenuto alla disciplina in materia di protezione dei dati personali. RILEVATO 1. Misure di sicurezza. 1.2. All'articolo 10, comma 1, lettera b), dello schema, in relazione all'articolo 17, comma 1, lettera c), del CAD, appare opportuno citare anche le disposizioni di cui all'Allegato B al Codice quale parametro normativo al cui rispetto vincolare le attivit di indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica. 1.3. L'articolo 30, comma 1, lettera b), dello schema, nel novellare l'articolo 51 del CAD, non sembra adeguare pienamente il contenuto della norma alle modifiche apportate alla rubrica, in quanto la disposizione continua a riferirsi a caratteristiche (quali l'esattezza, la disponibilit, l'accessibilit, etc.) relative soltanto ai dati e non anche ai sistemi e alle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni. Pertanto, sarebbe auspicabile estendere il disposto di cui al comma 1 del citato articolo 51 del CAD alla sicurezza dei sistemi e delle infrastrutture, cos da adeguarlo alla rubrica e da rafforzare le garanzie previste. 2. Firme "elettroniche". 3. Conservazione dei dati. 4. Pertinenza dei dati. 5. Provvedimenti di attuazione. 5.1 articolo 4, comma 1, in relazione all'articolo 5, comma 3, del CAD, nella parte relativa al decreto interministeriale cui spetta stabilire talune modalit di attuazione della norma di cui al comma 1, con riferimento alla possibilit – riconosciuta alle pubbliche amministrazioni - di effettuare pagamenti in via informatica; 5.2 articolo 4, comma 2, in relazione all'articolo 5-bis, comma 2, del CAD, in ordine al dPCM cui spetta stabilire le modalit di attuazione della norma di cui al comma 1, che impone l'utilizzo esclusivo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella presentazione di documenti e atti tra imprese e pubbliche amministrazioni; 5.3 articolo 5, comma 1, lettera b), in relazione all'articolo 6, comma 1-bis, del CAD, in ordine alle regole tecniche emanate da DigitPA in merito alle modalit di consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata e di estrazione di elenchi dai suddetti indirizzi, da parte delle amministrazioni pubbliche; 5.4 articolo 10, comma 1, lettera d), in relazione all'articolo 17, comma 1-ter, del CAD, ove si attribuisce a DigitPA il coordinamento delle iniziative (di cui al comma 1, lettera c) che le pubbliche amministrazioni devono assumere in materia di sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture; 5.5 articolo 29, comma 3, lettera b), che nell'inserire nel CAD l'articolo 50-bis sancisce, in capo alle pubbliche amministrazioni, l'obbligo di definire il piano di disaster recovery, sulla base di linee-guida definite da DigitPA. RITENUTO 6. Pubblicazione di dati sul sito delle
pubbliche amministrazioni. Al riguardo, nel disciplinare la materia, opportuno tenere conto delle osservazioni contenute nel parere reso dal Garante sullo schema di circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica recante "prime indicazioni operative" sulle misure di trasparenza previste dal comma 1 del predetto articolo 21. Ci, in particolare, per quanto riguarda l'esigenza di assicurare che le informazioni rese disponibili sul sito siano pubblicate in un formato e con modalit tali da non consentirne la modificazione da parte degli utenti della rete, nonch di chiarire se le informazioni pubblicate debbano essere accessibili anche mediante motori di ricerca esterni ovvero, come preferibile, soltanto interni al sito dell'Amministrazione di riferimento. IL GARANTE esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69", con le seguenti osservazioni: a) all'art. 1, comma 1, lettera b) del CAD, come novellato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) dello schema di decreto, le parole: "autenticazione informatica" siano sostituite dalle seguenti: "autenticazione del documento informatico" (punto 1.1); b) all'articolo 17, comma 1, lettera c), del CAD, come novellato dall'articolo 10, comma 1, lettera b), dello schema, siano citate anche le disposizioni di cui all'Allegato B al Codice quale parametro normativo al cui rispetto vincolare le attivit di indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica ivi previste (punto 1.2); c) il disposto del comma 1 dell'articolo 51 del CAD, come novellato dall'articolo 30, comma 1, lettera b), dello schema, sia esteso conformemente alle modifiche apportate alla rubrica (punto 1.3); d) all'articolo 20, comma 3, del CAD, come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera c), dello schema, le parole: "firme digitali" siano sostituite con la seguente: "firme" o comunque con un'altra locuzione che faccia riferimento in maniera inequivoca a tutte le tipologie di firme (punto 2); e) al comma 1 dell'articolo 33 del CAD, come novellato dall'articolo 19 del provvedimento, sia previsto non gi un termine minimo di conservazione dei dati, ma un termine certo (punto 3); f) l'articolo 41, comma 1-bis, del CAD, inserito dall'articolo 24, comma 1, lettera a), dello schema, o, preferibilmente, il comma 2-quater dell'articolo 54, siano modificati prevedendo espressamente che la verifica del cittadino pu riferirsi esclusivamente alle pratiche relative a dati personali che lo riguardano o in relazione alle quali abbia comunque un interesse, e deve avvenire con modalit idonee ad assicurare il rispetto del principio di pertinenza dei dati di cui all'articolo 11 del Codice (punto 4); g) sia previsto espressamente il parere del Garante in relazione ai provvedimenti di attuazione del CAD di particolare interesse per la protezione dei dati personali, indicati al punto 5; e con la seguente raccomandazione: h) nella disciplina della pubblicazione dei dati di cui al comma 1-bis dell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, introdotto dall'articolo 32, comma 2, dello schema, l'Amministrazione tenga conto delle osservazioni rese dal Garante sullo schema di circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica recante "prime indicazioni operative" sulle misure di trasparenza previste dal comma 1 del predetto articolo 21, concernenti le modalit di pubblicazione e di reperibilit dei dati sul sito (punto 6). Roma, 24 giugno 2010 Il presidente Il relatore Il segretario generale |