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Garante per la protezione     dei dati personali Regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione PROVVEDIMENTO DEL 15 LUGLIO 2010 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, componente, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; Vista la richiesta di parere del Ministero della giustizia; Visto l'art. 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196); Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti; PREMESSO Il Ministero della giustizia ha richiesto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante "interventi urgenti in materia di funzionalit del sistema giudiziario", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto recante "Regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24". In particolare, il citato articolo 4, comma 1, demanda a uno o pi regolamenti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti Digit-Pa (gi Cnipa) e il Garante, l'individuazione delle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal Codice dell'amministrazione digitale (infra: CAD). L'odierno testo riprende, in gran parte, il contenuto dello schema di decreto del Ministro della giustizia recante "regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, in sostituzione del decreto del Ministro della giustizia del 17 luglio 2008", su cui il Garante aveva reso parere in data 16 dicembre 2009 ed destinato a sostituire il predetto decreto del 17 luglio 2008. La necessit di apportare modifiche a tale ultimo decreto ministeriale del 2008 deriverebbe dalle previsioni di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che impongono alle amministrazioni pubbliche che non vi abbiano gi provveduto l'istituzione di una casella di posta elettronica certificata, attribuendo altres ai cittadini che ne facciano richiesta un indirizzo di posta elettronica certificata il cui utilizzo abbia effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, nonch dal disposto di cui all'articolo 137 del codice di procedura civile, come novellato dall'articolo 45, comma 18, della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di notificazioni di documenti informatici o comunque eseguite attraverso strumenti telematici. Alla luce delle suddette esigenze – che permangono tuttora - e del disposto di cui al citato articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 193/2009, l'odierno provvedimento sancisce in particolare l'adozione, a regime, per tutte le trasmissioni da e per il dominio Giustizia', non pi della posta speciale appositamente prevista dal decreto ministeriale del 2008 per il processo civile telematico, ma della posta elettronica certificata (PEC), definita quale "sistema di posta elettronica nel quale fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68". Fra le altre innovazioni apportate alla materia dallo schema di decreto, si segnalano, anche sulla base delle indicazioni contenute nella relazione illustrativa, le seguenti: - l'attivazione del "portale dei servizi telematici" e una pi articolata disciplina dell'accesso alle informazioni rese disponibili dal "dominio giustizia", mediante collegamento diretto (o mediato dai punti di accesso) al predetto portale. In particolare, all'"utente privato" consentito l'accesso – previa autenticazione mediante carta nazionale dei servizi o carta d'identit elettronica – ai dati e ai provvedimenti giudiziari resi disponibili dal sistema; ai "soggetti abilitati esterni" di usufruire dei servizi di consultazione e pagamento telematico, permettendo altres l'acquisizione (con modalit protette) dei documenti contenenti dati sensibili o comunque eccedenti le dimensioni massime; inoltre previsto il "libero accesso", da parte dei cittadini, alle raccolte giurisprudenziali e alle informazioni essenziali sullo stato dei procedimenti pendenti, rese disponibili in forma anonima; - l'effettiva dematerializzazione di pressoch tutti i provvedimenti giudiziari, prevedendosi in particolare che la tenuta e la conservazione del fascicolo d'ufficio esonera dall'obbligo di formazione del fascicolo d'ufficio cartaceo, e che i documenti probatori e gli allegati depositati in formato non elettronico dovranno essere oggetto di scansione ottica dalla cancelleria o dalla segreteria dell'ufficio giudiziario; - una rilevante semplificazione dell'architettura informatica, non pi comprensiva del gestore centrale, ma di un unico sistema di interfacciamento tra i sistemi interni presso gli uffici giudiziari e il gestore della posta elettronica certificata. RILEVATO Il parere reso su di uno schema di decreto che in pi punti recepisce le osservazioni gi rese dal Garante con il citato parere del 16 dicembre 2009, aventi segnatamente ad oggetto i seguenti aspetti: - l'esigenza di prevedere il parere del Garante – limitatamente agli aspetti di propria competenza – in ordine alle specifiche tecniche definite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia (cfr. artt. 2, comma 1, lett. o) e 34, comma 1), anche in ragione della rilevanza (qualitativa e quantitativa) dei profili la cui disciplina demandata a tale provvedimento; - l'opportunit di precisare che gli avvocati e i procuratori dello Stato possono accedere alle informazioni contenute nei soli fascicoli dei procedimenti in cui parte la pubblica amministrazione la cui difesa in giudizio stata assunta dal soggetto che effettua l'accesso (cfr. art. 27, comma 6); - l'auspicabile integrazione della disciplina dell'accesso al sistema da parte dei soggetti abilitati interni con riferimento espresso ai requisiti di legittimazione e alle credenziali di accesso (cfr. art. 8, comma 3). RITENUTO 1. Soggetti legittimati all'accesso e
relativi requisiti.
1.1.1.
L'articolo 2, comma 1, lettera l), definisce "utente privato"
"l'impresa e il cittadino, quando non opera come soggetto abilitato".
In proposito, appare opportuno chiarire con maggiore dettaglio l'ambito
soggettivo di riferimento di tale nozione, con particolare riguardo al cittadino
che non opera come soggetto "abilitato", segnatamente precisando se-
come sembra – ci si riferisca alle parti processuali o comunque a
soggetti che intendano accedere al sistema uti privati, indipendentemente cio
dal fatto che rivestano la qualifica di soggetti "abilitati". In
proposito, si invita inoltre l'Amministrazione a valutare l'opportunit di
sostituire il riferimento al "cittadino" con un altro, pi generico,
relativo alla persona tout court. La necessaria titolarit del requisito della
cittadinanza, ai fini dell'accesso al sistema e del compimento (ex art. 13) o
della consultazione di taluni atti processuali, rischia infatti di ostacolare
l'esercizio, da parte dei non cittadini, di un diritto inviolabile della
persona quale quello di cui all'articolo 24 della Costituzione. 1.1.2. La chiara identificazione dell'"utente privato"
assume particolare importanza anche al fine di definire i suoi
"diritti" nell'ambito del procedimento telematico. In base alla
formulazione dell'articolo 6, comma 5, ad esempio, le particolari cautele per
la consultazione di documenti che contengono dati sensibili, mediante la loro
messa a disposizione in un'apposita aerea del portale telematico, sono previste
solo per i soggetti abilitati. Anche tale aspetto merita quindi un chiarimento. 1.1.3. Lo schema di decreto consente all'utente privato di accedere
attraverso il "portale dei servizi telematici" (in via diretta o
mediata dai punti di accesso) ai dati e ai provvedimenti giudiziari
d'interesse, "secondo quanto previsto dagli articoli 22 e 51" del
Codice in materia di protezione dei dati personali (infra: Codice), nonch alle
raccolte giurisprudenziali (art. 6, comma 1). In proposito, si rileva come il rinvio all'articolo 22 del Codice
appaia inconferente, in quanto tale norma non si applica al trattamento di dati
personali effettuato per finalit di giustizia (art. 47, comma 1, lettera a),
del Codice). Pertanto, all'articolo 6, comma 1, si propone di sostituire le
parole: "dagli articoli 22 e 51" con le seguenti: "dall'articolo
51". 1.2. I soggetti abilitati esterni pubblici. 1.3. Il libero accesso. 1.4. Gli esperti e gli ausiliari del giudice. Ancora in relazione all'articolo 27, comma 5, valuti l'Amministrazione
l'opportunit di estendere la disposizione ivi prevista anche ai consulenti
tecnici del pubblico ministero, in ragione del peculiare status di "parte
pubblica" attribuito al magistrato del pubblico ministero dal codice
Vassalli. 2. Sicurezza dei dati e del sistema. Come anticipato, poi, il portale rende disponibili ai soggetti
abilitati – in un'apposita area – i documenti contenenti dati
sensibili o comunque eccedenti le dimensioni massime del messaggio di PEC,
secondo le specifiche tecniche stabilite, ai sensi dell'articolo 34, dal
responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della
giustizia, sentiti DigitPA e il Garante (quest'ultimo, in relazione agli
aspetti di competenza) e nel rispetto dei requisiti di sicurezza sanciti dall'articolo
26 dello schema. Al portale il soggetto abilitato esterno potr accedere, mediante
collegamento diretto o mediato dai punti di accesso, gestiti dai soggetti
pubblici individuati all'articolo 23 ovvero anche da societ per azioni in
possesso di un capitale sociale e dei requisiti di onorabilit di cui
all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385. In ragione della particolare delicatezza dei dati personali (anche
sensibili e giudiziari) oggetto di trattamento mediante le suddette procedure,
si ravvisa l'esigenza di adottare ogni idonea misura volta a garantire la
sicurezza dei dati e del sistema, con particolare riferimento alle procedure di
controllo degli accessi, necessariamente selettivi. In particolare, sarebbe auspicabile estendere le particolari procedure
di identificazione dell'autore dell'accesso e di tracciabilit delle relative
attivit, previste dall'articolo 19, comma 2, in relazione ai procedimenti
penali in fase di indagini, anche alle altre fasi processuali e in generale al
processo civile. 2.2. L'articolo 6, comma 2, nel disciplinare le modalit di accesso
dell'utente privato ai dati resi disponibili dal dominio giustizia, mediante il
portale dei servizi telematici, prevede che l'autenticazione avvenga attraverso
la carta nazionale dei servizi o la carta di identit elettronica. In ragione
della particolare rilevanza delle procedure di autenticazione al fine di
evitare accessi abusivi, garantendo quindi che la consultazione dei dati resi
disponibili dal dominio giustizia sia effettivamente riservata ai soli soggetti
legittimati, appare opportuno chiarire con altrettanta specificit le modalit
di autenticazione dei soggetti abilitati che accedano ai suddetti dati
direttamente mediante il portale dei servizi telematici. 2.3. L'articolo 3, comma 1, nel disciplinare le modalit di
funzionamento dei sistemi del dominio giustizia, ne prescrive la conformit di
strutturazione, tra l'altro, ai "requisiti tecnici e di sicurezza previsti
dal Codice ()". Al fine di non circoscrivere il parametro di conformit
ai soli requisiti tecnici e di sicurezza, rendendo quindi pi pregnante il
richiamo normativo alla disciplina in materia di protezione dei dati personali,
appare preferibile estendere il rinvio in questione alle
"disposizioni" del Codice, se del caso conferendo autonomo rilievo
alle prescrizioni in materia di misure di sicurezza. Pertanto, le parole:
"ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti dal Codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196" dovrebbero essere auspicabilmente sostituite dalle seguenti:
"alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali
e in particolare alle prescrizioni in materia di sicurezza dei dati". Si
rileva incidentalmente sul punto come appaia preferibile indicare, nel decreto,
il Codice come "Codice in materia di protezione dei dati personali",
senza ulteriori precisazioni, giusta la definizione di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera j). In proposito si sottolinea peraltro l'esigenza di
perfezionare tale ultima definizione, sostituendo la nozione di riferimento con
quella (peraltro correttamente riportata nel corpo della definizione) di
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 2.4. L'articolo 4, comma 4, nel disciplinare gli adempimenti del
Ministero della giustizia in relazione alle funzioni svolte dal gestore di
posta elettronica certificata, impegna lo stesso dicastero a garantire "la
conservazione dei log dei messaggi transitati attraverso il proprio gestore di
posta elettronica certificata per almeno cinque anni". In relazione a tale
termine (sulla cui congruit e proporzionalit rispetto alle finalit
perseguite, si invita l'Amministrazione a riflettere), si osserva come appaia
preferibile la previsione di un termine certo e non gi del solo limite minimo
di conservazione. 2.5. L'articolo 13, comma 8, disciplina gli adempimenti del gestore
dei servizi telematici nel caso di invio di un messaggio eccedente la
dimensione massima di 30 MB, con rinvio a quanto verr stabilito dalle
specifiche tecniche di cui all'articolo 34. Tale disposizione dovrebbe essere
integrata con riferimento alla previsione ulteriore (da stabilirsi nello stesso
decreto ovvero, in subordine, nell'ambito delle suddette specifiche tecniche),
dei termini e delle modalit di conservazione degli estremi del messaggio
rifiutato, ovvero dei dati esteriori registrati nei log dei servizi di posta
elettronica. 3. Fascicolo informatico. 3.2. L'articolo 9, comma 7, rinvia alle specifiche tecniche di cui
all'articolo 34 la definizione, tra l'altro, delle "politiche" per il
salvataggio dei log relativi alle operazioni di accesso al fascicolo
informatico. In ragione della polivalenza semantica del termine "politiche"
(forse non del tutto appropriato per aspetti di ordine meramente tecnico,
caratterizzati al massimo da discrezionalit tecnica), si invita
l'Amministrazione a riflettere sull'opportunit di mantenere tale nozione,
ovvero di sostituirla con altra pi specifica. 4. Procedimenti penali. 4.2. Per quanto concerne in particolare le peculiari disposizioni
applicabili alla fase delle indagini preliminari, l'articolo 19, comma 3,
ultimo periodo, prevede che per tutti i messaggi ricevuti, il gestore di posta
elettronica certificata "restituisce una ricevuta di avvenuta consegna
breve, indipendentemente da quanto specificato nel messaggio". Al fine di
chiarire meglio il significato della disposizione, appare opportuno precisare
se con l'inciso "indipendentemente da quanto specificato nel
messaggio" si intenda riferirsi – come sembra - alla richiesta di
avviso del ricevimento del messaggio o meno. 4.3. L'articolo 19, comma 6, prevede che la comunicazione degli atti
del processo alle forze di polizia sia effettuata per estratto, con contestuale
messa a disposizione dell'atto integrale in apposita area riservata del dominio
giustizia, accessibile solo "dalle reti delle forze di polizia". Al
fine di garantire che l'accesso a tali atti sia riservato ai soli soggetti i
quali effettivamente necessitano, per ragioni di servizio, di averne contezza,
appare in proposito opportuno sostituire le parole: "dalle reti delle
forze di polizia" con le seguenti: "dagli appartenenti alle forze di
polizia a ci legittimati in ragione delle funzioni svolte nell'ambito del
procedimento". CONSIDERATO 5. Osservazioni di ordine formale. 5.2. In relazione all'articolo 8, appare opportuno meglio coordinare
le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, nella parte in cui rinviano alle
specifiche tecniche di cui all'articolo 34 per la previsione di norme di
dettaglio. Dal momento che il comma 2 fa generico riferimento alle modalit
definite "dall'articolo 34" (e non gi "dalle specifiche
tecniche di cui all'articolo 34"), cos ingenerando l'erronea convinzione
che sia lo stesso articolo 34 (e non provvedimenti successivamente emanati
sulla base di tale norma) a disciplinare tale aspetto, appare opportuno
sostituire le parole: "dall'articolo 34" con le seguenti: "dalle
specifiche tecniche di cui all'articolo 34". 5.3. L'articolo 13, comma 7, in materia di trasmissione dei documenti
da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati, prescrive al
gestore dei servizi telematici di restituire al mittente l'esito dei
"controlli effettuati dal dominio giustizia, nonch dagli operatori della
cancelleria o della segreteria". Al fine di evitare l'insorgere di
possibili dubbi interpretativi, valuti l'Amministrazione l'opportunit di
precisare di quali controlli si tratti e quali siano le finalit dagli stessi
perseguite. 5.4. L'articolo 19, comma 4, nel richiamare le disposizioni
dell'articolo 16 applicabili alle comunicazioni effettuate nella fase delle
indagini preliminari, cita tra gli altri il comma 7 e non invece il comma 6 del
suddetto articolo 16. Dal momento che, tuttavia, il comma 7 rinvia a sua volta
al comma 6 ai fini della descrizione della fattispecie di riferimento, si
invita l'Amministrazione a valutare l'opportunit di meglio precisare il rinvio
normativo in questione. IL GARANTE per quanto sopra esposto, esprime parere favorevole sullo schema di
decreto recante "Regole tecniche per l'adozione nel processo civile e
nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24", alle seguenti
condizioni: a) all'articolo 2, comma 1, lettera l), sia chiarito con maggiore
dettaglio l'ambito soggettivo di riferimento della nozione di "utenti
privati", segnatamente precisando se - con riferimento alle persone
fisiche – ci si riferisca alle parti processuali o comunque a soggetti
che intendano accedere al sistema uti privati, indipendentemente cio dal fatto
che rivestano la qualifica di soggetti "abilitati". In proposito,
l'Amministrazione valuti l'opportunit di sostituire il riferimento al
"cittadino" con uno alla persona tout court (punto 1.1.1.); b) si chiarisca se le particolari cautele per la consultazione di
documenti che contengono dati sensibili, mediante la loro messa a disposizione
in un'apposita aerea del portale telematico, di cui all'articolo 6, comma 5,
siano previste solo per i soggetti abilitati o anche per l'"utente
privato" (punto 1.1.2); c) all'articolo 6, comma 1, le parole: "dagli articoli 22 e
51" siano sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 51" (punto
1.1.3); d) all'articolo 2, comma 1, lettera n), siano aggiunte, in fine,
le seguenti parole: "e della titolarit" (o: "e dello
svolgimento") "di funzioni tali da legittimare l'accesso" (punto
1.2.); e) all'articolo 6, comma 6, sia meglio chiarito il significato
della nozione di "libero accesso" e se, in particolare, essa si
riferisca a un accesso consentito anche in assenza di credenziali,
autenticazione e requisiti di legittimazione alcuni (punto 1.3); f) all'articolo 27, comma 5, l'Amministrazione valuti di
integrare la disposizione con la previsione espressa dell'obbligo per i
soggetti ivi richiamati di restituire la documentazione e le informazioni
utilizzate per lo svolgimento dell'incarico, al termine dello stesso o in caso
di revoca o di rinuncia all'incarico e valuti, altres, di estendere la
disposizione ivi prevista anche ai consulenti tecnici del pubblico ministero
(punto 1.4); g) sia adottata ogni idonea misura volta a garantire la sicurezza
dei dati e del sistema, con particolare riferimento alle procedure di controllo
degli accessi, necessariamente selettivi (punto 2.1); h) siano chiarite le modalit di autenticazione dei soggetti
abilitati i quali accedano ai suddetti dati mediante il portale dei servizi
telematici (punto 2.2.); i) all'articolo 3, comma 1, le parole: "ai requisiti tecnici
e di sicurezza previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196" siano sostituite
dalle seguenti: "alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei
dati personali e in particolare alle prescrizioni in materia di sicurezza dei
dati" (punto 2.3); j) all'articolo 4, comma 4, sia previsto un termine certo di
conservazione dei log dei messaggi transitati attraverso il gestore di posta
elettronica certificata del Ministero della giustizia (punto 2.4); k) l'articolo 13, comma 8, sia integrato con riferimento alla
previsione ulteriore (da stabilirsi nello stesso decreto ovvero, in subordine,
nell'ambito delle specifiche tecniche di cui all'articolo 34), dei termini e
delle modalit di conservazione degli estremi del messaggio rifiutato, ovvero
dei dati esteriori registrati nei log dei servizi di posta elettronica (punto
2.5) l) la previsione di cui all'articolo 9, comma 3, sia ricondotta
all'interno del comma 1, ovvero, qualora si preferisca mantenerne invariata la
sede, le parole: "Il fascicolo informatico contiene", siano
sostituite dalle seguenti: "Fermo quanto previsto dal comma 1, il
fascicolo informatico contiene altres" (punto 3.1); m) in relazione alle disposizioni applicabili anche in sede
penale, valuti l'Amministrazione l'opportunit di sostituire il termine
"processo" con il seguente: "procedimento", laddove ci si
riferisca anche alla fase delle indagini preliminari (punto 4.1); n) all'articolo 19, comma 3, ultimo periodo, si precisi se con
l'inciso "indipendentemente da quanto specificato nel messaggio" si
intenda riferirsi alla richiesta di avviso del ricevimento del messaggio o meno
(punto 4.2); o) all'articolo 19, comma 6, le parole: "dalle reti delle
forze di polizia" siano sostituite dalle seguenti: "dagli
appartenenti alle forze di polizia a ci legittimati in ragione delle funzioni
svolte nell'ambito del procedimento" (punto 4.3); e con i seguenti suggerimenti, a titolo di collaborazione: p) all'articolo 9, comma 7, valuti l'Amministrazione l'opportunit
di mantenere il riferimento al termine "politiche", ovvero di
sostituirlo con altro pi specifico (punto 3.2); q) all'articolo 7, comma 5, valuti l'Amministrazione l'opportunit
di sostituire le parole: "mediante le", con le seguenti:
"secondo le modalit previste dalle" (punto 5.1); r) all'articolo 8, comma 2, si invita l'Amministrazione a valutare
l'opportunit di sostituire le parole: "dall'articolo 34" con le
seguenti: "dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 34" (punto
5.2); s) all'articolo 13, comma 7, valuti l'Amministrazione
l'opportunit di definire meglio la natura e le finalit dei controlli ivi
previsti (punto 5.3); t) valuti l'Amministrazione l'opportunit di meglio precisare il
rinvio normativo a diverse disposizioni dell'articolo 16, contenuto
nell'articolo 19, comma 4 (punto 5.4). Roma, 15 luglio 2010 Il presidente Il relatore Il segretario generale |