|
Garante per la protezione     dei dati personali Programma statistico nazionale 2011-2013 PROVVEDIMENTO DEL 23 SETTEMBRE 2010 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale; Visto il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nellambito del Sistema statistico nazionale (Allegato A3 al Codice); Vista la richiesta di parere sul Programma statistico nazionale 2011-2013, trasmessa dallIstat il 23 luglio 2010 (prot. n. SP/826.2010); Vista la nota dellIstat-Dipartimento per la produzione statistica e il coordinamento tecnico scientifico -Direzione centrale per lo sviluppo ed il coordinamento del Sistan e della Rete territoriale del 15 settembre 2010 (prot. n. 41); Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dellUfficio formulate dal segretario generale ai sensi dellart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il Prof. Francesco Pizzetti; PREMESSO: LIstituto nazionale di statistica ha chiesto al Garante, ai sensi dellart. 6-bis, comma 2, del d.lg. 322/1989, il parere sullo schema del Programma statistico nazionale (di seguito Psn) 2011-2013, che contiene numerose innovazioni rispetto a quelli adottati in passato. Tra le principali novit introdotte si rileva positivamente la scelta di rendere parte integrante dellinformativa semplificata il paragrafo 1.2 del capitolo 3 del Psn, che informa sulle "caratteristiche generali dei lavori che trattano dati personali" in conformit al codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nellambito del Sistema statistico nazionale (cfr. art. 6, comma 2). Inoltre, nelle schede identificative relative ad ogni singolo lavoro statistico sono stati introdotti numerosi nuovi "campi", recanti specifici elementi informativi, quali: il "periodo di riferimento dei dati", che indica lepoca cui si riferiscono i dati trattati; l"unit di rilevazione", che indica il soggetto che viene contattato per ottenere le informazioni relative alle unit di analisi; l"unit di analisi" che indica lentit oggetto di osservazione del processo statistico (es. famiglie, componenti delle famiglie, imprese, lavoratori dipendenti); la "lista di partenza", che indica lutilizzo di elenchi riportanti alcune informazioni relative agli interessati, creati con lunica finalit di contattarli per lo svolgimento di "statistiche da indagine" (SDI); la "fonte amministrativa organizzata", recante lindicazione degli archivi amministrativi presso i quali vengono raccolti i dati personali; l"obiettivo", che illustra la finalit statistica che si intende perseguire con il lavoro descritto nella relativa scheda. OSSERVA: Il parere reso su una versione del Programma statistico nazionale che tiene conto degli ampi approfondimenti e delle indicazioni rese dallAutorit ai competenti uffici dellIstat nellambito di numerose riunioni, volte a garantire un pi elevato standard di tutela del diritto alla protezione dei dati personali nellambito dei trattamenti effettuati per lo svolgimento dei lavori statistici. In tale ambito gli approfondimenti hanno riguardato, in particolare, gli aspetti del Psn relativi allinformativa resa agli interessati tramite le schede identificative di ogni singolo lavoro statistico ed alle modalit di conservazione dei dati personali necessari per il perseguimento degli scopi statistici. 1. Informazioni disomogenee contenute in nuovi "campi". Con riferimento alle innovazioni introdotte nelle schede identificative dei lavori statistici, stata rilevata, in taluni casi, la collocazione disomogenea delle informazioni nei vari "campi" che le compongono. In particolare, nel campo "I dati personali sono raccolti", che dovrebbe indicare unicamente il motivo per il quale il lavoro statistico comporta necessariamente il trattamento di dati personali, sono stati talvolta specificati anche i soggetti ai quali i dati si riferiscono o, in altri casi, i principali caratteri statistici (es. codice fiscale, dati anagrafici, sesso) oggetto di rilevazione (MBE-00015 Rilevazione delle risorse e attivit delle Soprintendenze alle Arti del Ministero e degli istituti da esse dipendenti; IST-02379 9 Censimento generale dell'Industria e dei servizi - Rilevazione sulle istituzioni nonprofit; IST-02424 Indagine sui musei e le istituzioni similari). In relazione a tale osservazione, in occasione dei Psn futuri e degli eventuali aggiornamenti del Psn in esame, si raccomanda di effettuare un indicazione omogenea delle informazioni nei singoli "campi" . 2. Conservazione e sicurezza dei dati. I dati personali raccolti per finalit statistiche possono essere conservati anche oltre il periodo necessario per il raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, se ci risulta necessario per ulteriori trattamenti statistici del titolare. In tali casi gli identificativi diretti possono essere conservati solo fino a quando risultino necessari per lo svolgimento di specifici lavori statistici previsti dalla normativa di settore (indagini continue e longitudinali; indagini di controllo, di qualit e di copertura; definizione di disegni campionari e selezione di unit di rilevazione; costituzione di archivi delle unit statistiche e di sistemi informativi; altri casi in cui ci risulti essenziale e adeguatamente documentato per le finalit perseguite) e devono essere conservati separatamente da ogni altro dato, salvo che ci risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato (cfr. art. 11 del Codice, art. 6-bis d. lg. 322/1989, art. 11 codice deontologico). Come gi evidenziato dal Garante nel parere del 10 giugno 2010, con riferimento all'ipotesi in cui l'impossibilit di conservare separatamente i dati identificativi derivi dal trattamento amministrativo sottostante, in ogni caso, i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri e banche dati devono essere resi momentaneamente inintelligibili anche a chi autorizzato ad accedervi, permettendo l'identificazione degli interessati solo in caso di necessit. Inoltre, i dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale devono essere conservati separatamente da altri dati personali che non richiedono il loro utilizzo (cfr. art. 22, commi 6 e 7, del Codice. Cfr. IST-02270 Registro statistico nazionale sugli individui; IST-02060 Progettazione e sviluppo archivi satellite sulle unit socio-demografiche; IST-02066 Multiscopo sulle famiglie: condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri; IST-02204 Multiscopo sulle famiglie: modulo sulla condizione di salute dei cittadini stranieri). 3. Informativa agli interessati. Da ultimo, si ritiene opportuno in questa sede ribadire, come gi evidenziato nel parere del Garante del 10 giugno 2010, che deve essere assicurata unagevole reperibilit da parte degli interessati delle schede identificative dei lavori statistici, anche consentendone la consultazione sulla rete Internet, tramite, ad esempio, i siti istituzionali dellIstat, del Sistema statistico nazionale (Sistan) e degli enti ed uffici di statistica che fanno parte o partecipano al Sistan. Ci, affinch linformativa semplificata da rendere attraverso linserimento dei prospetti identificativi dei lavori statistici nel Programma statistico nazionale possa essere oggetto di massima diffusione e possa ritenersi idonea ai sensi degli artt. 13 del Codice e 6, comma 2, del codice deontologico. TUTTO CI PREMESSO, IL GARANTE: ai sensi dellart. 154, comma 1, lett. g) del Codice e dellart. 6-bis, comma 2, del d.lg. n. 322/1989, esprime parere favorevole sul Programma statistico nazionale 2011-2013, a condizione che i dati sensili e giudiziari trattati siano resi momentaneamente inintelligibili, ed i dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale siano conservati separatamente da altri dati che non richiedano il loro utilizzo (cfr. punto 2); con la raccomandazione che, in occasione degli eventuali aggiornamenti del Psn in esame e dei Psn futuri, sia effettuata un indicazione omogenea delle informazioni nei singoli "campi" (cfr. punto 1.). Roma, 23 settembre 2010 Il presidente Il relatore Il segretario generale |