Garante per la protezione
    dei dati personali


Parere sullo schema didecreto recante "disposizioni regolamentari in materia di ordinamentomilitare"

PROVVEDIMENTO DEL 22SETTEMBRE 2011

Registro dei provvedimenti
n. 338 del 22settembre 2011

 

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero della difesa;

Visto l'art. 154, comma 4 del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO

Il Ministero della difesa ha richiesto il parere del Garante in ordinea uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante"disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare".

Il regolamento in oggetto reca modifiche e integrazioni al decreto delPresidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delledisposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, sul qualeperaltro il Garante ha reso parere in data 12 giugno 2009, limitatamente alTitolo II del Libro I.

Il suddetto testo unico è stato emanato ai sensi  dell'articolo14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, come modificato dall'articolo 4 dellalegge 18 giugno 2009, n. 69, con cui è stata conferita al Governo la delega adadottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59, decreti legislativi che individuino le disposizioni legislative statali,pubblicate anteriormente al 1ƒ gennaio 1970, delle quali si ritieneindispensabile la permanenza in vigore, provvedendo altresì allasemplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto.

Tra i principi e criteri direttivi che presiedono all'attività disemplificazione e riassetto delegata al Governo vanno annoverati, inparticolare, quelli di cui al comma 3-bis dell'articolo 20 della legge n. 59del 1997, ai sensi del quale il Governo, nelle materie di competenza esclusivadello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materiaemanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, unaraccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, sedel caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario esemplificandole nel rispetto dei criteri dettati dal medesimo articolo 20 dellalegge n. 59 del 1997.

In tale contesto normativo vanno dunque inquadrati sia l'odiernoprovvedimento, sia il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.90 (infra: testo unico),   i quali sono destinati a realizzare, alivello secondario, il riassetto della materia, così completando l'operaeffettuata, a livello primario, dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,recante il "Codice dell'ordinamento militare".

RILEVATO

Tra le norme introdotte o novellate dall'odierno provvedimento talunesono di particolare interesse ai fini della disciplina in materia di protezionedei dati personali.

1. In primo luogo, l'articolo 4, comma 1, lettera r), dello schema diregolamento, dispone che, all'articolo 695, comma 1, del testo unico, leparole: "dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196" sianosostituite dalle seguenti: "dalle disposizioni di cui all'articolo 1,comma 6, del codice", ove per "codice" si intende il decretolegislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante, appunto, il "Codicedell'ordinamento militare". L'articolo 695 ("Accesso alladocumentazione caratteristica") del testo unico sancisce, al comma 1, che"il diritto di accesso alla documentazione caratteristica e ai datipersonali in essa contenuti è esercitato secondo le modalità e con lelimitazioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196."L'articolo 1, comma 6, del codice dell'ordinamento militare – cui rinviail testo novellato dell'articolo 695 - dispone a sua volta che, ove nondiversamente disposto, ai provvedimenti e ai procedimenti previsti dal medesimocodice e dal citato testo unico si applichino la legge n. 241 del 1990, il D.P. R. n. 445 del 2000 in materia di documentazione amministrativa e il Codicein materia di protezione dei dati personali. Pertanto, lo schema di regolamentoconferma il Codice tra i parametri normativi alla cui stregua si conforma ladisciplina dell'accesso "alla documentazione caratteristica",ricomprendendovi anche la legge sul procedimento amministrativo e il testounico sulla documentazione amministrativa.

2. In secondo luogo, l'articolo 4, comma 1, lettera z), numero 2),dello schema di regolamento, sostituisce il comma 2 dell'articolo 748 del testounico, prevedendo che il militare assente per motivi di salute trasmetta, dauna parte, un certificato medico con la sola prognosi al superiore diretto,dall'altra un certificato medico recante sia la prognosi sia la diagnosi alcompetente organo della sanità militare, affinché "nell'esercizio dellefunzioni previste dall'articolo 181 del codice" (che elenca le funzionidel Servizio sanitario militare), "venga verificata la persistenzadell'idoneità psico-fisica ad attività istituzionali connesse alla detenzione oall'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioniall'impiego".

Tale norma appare conforme alla disciplina in materia di protezionedei dati personali – e in particolare ai principi di finalità, pertinenzae non eccedenza, nonchè (in relazione ai dati sensibili) indispensabilità dicui agli articoli 11, comma 1, lettere b) e d) e 22, comma 3), del Codice –nella misura in cui, attraverso l'adozione del sistema del doppio certificato,consente di selezionare i soli dati pertinenti rispetto alle funzioni svoltedal destinatario del certificato stesso.

Il novellato comma 2 dell'articolo 748 demanda poi a un decreto delMinistro della difesa (o del Ministro dell'economia e delle finanze per ilpersonale del Corpo della Guardia di finanza), previo parere del Garante, ladisciplina delle modalità di adozione del sistema del doppio certificato,"in modo che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente agliorgani sanitari militari competenti e non confluisca nel fascicolo personaledel militare, restando salva e impregiudicata la facoltà dell'Amministrazionedi effettuare, tramite la Sanità militare, ovvero del Corpo della Guardia difinanza per il proprio personale, le visite di controllo per l'idoneitàpsico-fisica previste dalle norme in vigore".

Il medesimo comma 2 demanda invece a un decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri, emanato previo parere del Garante, la disciplina dellemodalità per la trasmissione telematica dei certificati medici agli organidella Sanità militare.

Inoltre, l'articolo 4, comma 1, lettera z), numero 3), modifica ilcomma 3 del suddetto articolo 748, prevedendo che il comandante di corpo o deldistaccamento tenuto a informare i familiari del militare che versi in gravicondizioni di salute, debba comunicare soltanto il luogo in cui questi siaricoverato e non anche – come invece prevede attualmente la norma –la malattia da cui è affetto. Tale modifica appare conforme alla disciplina inmateria di protezione dei dati personali, nella misura in cui limita lecategorie di informazioni suscettibili di comunicazione nella fattispecie,escludendo quella particolare tipologia di dati sensibili rappresentata daidati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato.

RITENUTO

3. Il parere è reso su di una versione aggiornata dello schema diregolamento, che tiene conto di gran parte delle osservazioni formulate, in viacollaborativa, dall'Ufficio del Garante all'Amministrazione interessata.

Residua tuttavia un aspetto suscettibile di ulteriore perfezionamento,al fine di elevare lo standard di tutela del diritto alla protezione dei datipersonali degli interessati, nell'ambito dei trattamenti disciplinati dalloschema di regolamento.

In particolare, l'articolo 5, comma 1, dello schema di regolamento,dispone che  all'articolo 1059 del testo unico sia aggiunto il comma6-bis, alla cui stregua i dati relativi alla diagnosi inseriti nel certificatomedico del personale militare sono utilizzabili dal competente organo dellaSanità militare per le finalità dirette ad "accertare la persistenzadell'idoneità psico-fisica ad attività istituzionali connesse alla detenzione oall'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioniall'impiego". La norma prevede inoltre che, in caso di inidoneità, isuddetti dati siano comunicati, per i provvedimenti conseguenti, "alsuperiore diretto e alle Commissioni mediche". Si stabilisce tuttaviaanche che al superiore diretto siano comunicati "inoltre, solo i datiriguardanti l'idoneità privi di elementi riguardanti la diagnosi".

Le citate prescrizioni sembrano in certa misura contraddittorie, inquanto imporrebbero di mettere il superiore diretto a conoscenza di datirelativi alla diagnosi proprio nei casi in cui, in ragione dell'accertatainidoneità all'impiego, l'interessato non potrà prestare servizio. D'altrocanto, appare in certa misura singolare che si ragioni di "elementiriguardanti la diagnosi"  (anche se per escluderli dallacomunicazione), proprio in relazione ai casi in cui, essendo stata accertatal'idoneità all'impiego dell'interessato, probabilmente il relativo certificatomedico non recherà riferimento alcuno a patologie e, quindi, a diagnosi disorta.

Se dunque, come pare verosimile - e preferibile ai fini del rispettodei principi di pertinenza e indispensabilità dei dati sensibili trattati - l'intentio juris è quella di espungere dal certificato che viene inviato alsuperiore diretto, in caso d'inidoneità all'impiego, i dati relativi alladiagnosi, al citato articolo 5, comma 1, al capoverso "6-bis", èopportuno apportare le seguenti modifiche:

1) al primo periodo, sopprimere le parole: "al superiorediretto e";

2) al secondo periodo, sostituire le parole: "inoltre, soloi dati riguardanti l'idoneità", con le seguenti: "invece, solo i datiriguardanti l'inidoneità".

IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente dellaRepubblica recante "disposizioni regolamentari in materia di ordinamentomilitare", con la seguente condizione:
all'articolo 5, comma 1,capoverso "6-bis", siano apportate le seguenti modifiche (punto 3):

a) al primo periodo, sopprimere le parole: "al superiorediretto e";

b) al secondo periodo, sostituire le parole: "inoltre, soloi dati riguardanti l'idoneità", con le seguenti: "invece, solo i datiriguardanti l'inidoneità".

Roma, 22 settembre 2011

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
De Paoli