| Garante per la protezione     dei dati personali Parere a Unioncamere inordine alla modifica della scheda relativa al trattamento di dati sensibili egiudiziari effettuato per la gestione e il rinnovo dei componenti degli organicollegiali di amministrazione e controllo PROVVEDIMENTO DEL 20GENNAIO 2012 Registro dei provvedimenti n. 22 del 20gennaio 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti,e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196); Vista la richiesta di parere presentata dall'Unione italiana dellecamere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) in data10 gennaio 2012 in ordine alla modifica della scheda relativa al trattamento didati sensibili e giudiziari effettuato per la gestione e il rinnovo deicomponenti degli organi collegiali di amministrazione e controllo allegata alloschema tipo di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziarisvolti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000; Relatore il dott. Mauro Paissan; PREMESSO: Il Garante ha espresso parere favorevole (in data Con la nota del 10 gennaio 2012, Unioncamere ha chiesto al Garante ilparere in ordine alla modifica della scheda, allegata al predetto schema tipodi regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuatidalle camere di commercio, che individua i tipi di dati e di operazionieseguibili per le rilevanti finalità di interesse pubblico relative allagestione e al rinnovo dei componenti degli organi collegiali di amministrazionee controllo (artt. 20, comma 2, e 65 e 69 del Codice). Tale modifica consegueall'entrata in vigore del d.lg. 15 febbraio 2010, n. 23 e dei relatividecreti attuativi del 4 agosto 2011 n. 155 - Regolamento sulla composizione deiconsigli delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 3,della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decretolegislativo 15 febbraio 2010, n. 23 e n. 156 - Regolamento relativo alladesignazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membridella giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 dellalegge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15febbraio 2010, n. 23 (decreto in merito al quale il Garante ha espresso parerefavorevole il Su tale base, pertanto, qualora le camere di commercio modifichino ipropri atti regolamentari in conformità a quanto previsto nella scheda inesame, valutata positivamente in questa sede dal Garante, non devono richiedereall'Autorità un ulteriore parere specifico per trattare dati sensibili egiudiziari per la gestione e il rinnovo dei componenti degli organi collegialidi amministrazione e controllo (art. 20, comma 2, del Codice). TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE: ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parerefavorevole sulla modifica della scheda predisposta da Unioncamere, relativa altrattamento di dati sensibili e giudiziari effettuato per la gestione e ilrinnovo dei componenti degli organi collegiali di amministrazione e controlloallegata allo schema tipo di regolamento per i trattamenti di dati sensibili egiudiziari svolti dalle camere di commercio, industria, artigianato eagricoltura. Roma, 20 gennaio 2012
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