Garante per la protezione
    dei dati personali


Parere del Garanteall'Istat sullo schema di Piano Generale del 9° Censimento generaledell'industria e dei servizi e del Censimento delle istituzioni non profit

PROVVEDIMENTO DEL 9FEBBRAIO 2012

Registro dei provvedimenti
n. 54 del 9 febbraio2012

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196);

VISTO il d.lg. 6 settembre 1989, n. 322;

VISTO il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamentidi dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuatinell'ambito del Sistema statistico nazionale, Allegato A.3. al Codice;

VISTA la nota dell'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) con laquale è stato sottoposto al Garante, per l'acquisizione delle valutazioni dicompetenza, lo schema di Piano Generale del 9° Censimento generaledell'industria e dei servizi e delle istituzioni non profit (nota del 16dicembre 2011);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

L'Istat, con la nota del 16 dicembre 2011, ha sottoposto al Garante loschema di Piano Generale del 9° Censimento generale dell'industria e deiservizi e del Censimento delle istituzioni non profit (di seguito"censimenti") al fine di acquisire le valutazioni di competenza,con particolare riferimento ai paragrafi n. 5 "Obbligo di risposta,sanzioni e trattamento dei dati", n. 6 "Trattamento dati personali etutela della privacy" e n. 7 "Diffusione e comunicazione deirisultati del censimento".

L'Istat, infatti, ai sensi dell'art. 50, comma 2, d.l. 31 maggio 2010,n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 30luglio 2010, n. 122, ha il compito di organizzare le operazioni relative aipredetti censimenti attraverso la predisposizione di un "Piano Generale diCensimento" (di seguito Piano) nel quale, in particolare, devono esseredefiniti gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine ele modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarieattraverso gli uffici di censimento. In tale Piano vengono individuati, altresì,"i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, il trattamento dei dati e latutela della riservatezza, le modalità di diffusione dei dati, anche confrequenza inferiore alle tre unità ad esclusione dei dati di cui all'articolo22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e la comunicazione dei datielementari ai soggetti facenti parte del SISTAN, nel rispetto del decretolegislativo n. 322/89 e successive modifiche e del codice di deontologia e dibuona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e diricerca scientifica, nonché la comunicazione agli organismi di censimento deidati elementari, privi di identificativi e previa richiesta all'ISTAT, relativiai territori di rispettiva competenza e necessari per lo svolgimento dellefunzioni istituzionali, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articoloe dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali a scopistatistici" (art. 50, comma 2, lett. c) cit.).

OSSERVA

Preliminarmente occorre evidenziare che l'art. 40, comma 2, del d.l. 6dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011,n. 214, ha modificato le definizioni di "dato personale" e di"interessato" di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) e i) del Codice,sottraendo dall'ambito di applicazione della disciplina in materia di protezionedei dati personali le persone giuridiche, gli enti e le associazioni. Allostato, pertanto, ai sensi del Codice deve intendersi come "datopersonale" qualunque informazione relativa esclusivamente a una personafisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, medianteriferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero diidentificazione personale.

Al riguardo, occorre, tuttavia, evidenziare che in trattamenti di daticome quelli in esame relativi ai censimenti dell'industria e dei servizi edelle istituzioni non profit, anche se prevalentemente concernenti personegiuridiche, enti e associazioni, possono emergere anche dati riferibili apersone fisiche (ad esempio, imprese individuali e liberi professionisti) inrelazione ai quali è necessario applicare la normativa in materia di protezionedei dati personali.

Dall'esame del Piano emerge, in primo luogo, che i trattamenti di datipersonali relativi ai censimenti in esame risultano inseriti nel Pianostatistico nazionale (Psn) 2011-2013 e nel relativo aggiornamento 2012-2013.Nelle schede identificative di tali lavori statistici inserite nel Psn, sulquale il Garante si è espresso con i pareri del 23 settembre 2010 e del 21luglio 2011, sono individuati, in particolare, i principali caratteristatistici rilevati, i lavori statistici e gli archivi amministrativiutilizzati.

Con riferimento all'obbligo di risposta stabilito per i censimenti,nel Piano sono individuate le unità di rilevazione tenute a fornire i dati lororichiesti mediante i questionari di rilevazione e i soggetti incaricatidell'accertamento delle violazioni dell'obbligo di risposta (par. 5).

In relazione alle garanzie individuate nel paragrafo "Trattamentodati personali e tutela della privacy", il Piano (par. 6) evidenzia che"i dati raccolti in occasione del censimento sono coperti dal segretod'ufficio e dal segreto statistico", in conformità agli artt. 8 e 9 deld.lg. 322/89, e sono trattati nel rispetto della normativa di settore. IlPiano, inoltre, nell'indicare l'Istat quale titolare del trattamento, individuai responsabili e i compiti ad essi affidati, relativi, in particolare, a:

€ rispetto dei principi di necessità pertinenza e non eccedenza;

€ obbligo di designazione degli incaricati del trattamento;

€ misure di sicurezza;

€ esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice;

€ correttezza delle operazioni di raccolta dei dati;

€ conferimento di idonea informativa agli interessati.

Riguardo alla diffusione dei risultati dei censimenti, il Piano (par.7) stabilisce che i risultati dei censimenti verranno diffusi dall'Istat anchecon frequenza inferiore alle tre unità utilizzando in prevalenza strumentiinformatici (data warehouse).

In riferimento alla comunicazione dei dati censuari agli enti delSistema statistico nazionale (par. 7), il Piano evidenzia che tale operazionedi trattamento avverrà secondo le regole e nei limiti stabiliti dal citato art.50, e secondo le modalità previste dall'art. 8 del codice di deontologia e dibuona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e diricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale,Allegato A.3. al Codice. Per quanto concerne, invece, la comunicazione agliorganismi di censimento, i dati elementari privi di identificativi relativialle singole unità di rilevazione per il territorio di rispettiva competenza enecessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, verranno comunicati,previa richiesta all'Istat, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa disettore.

In tale quadro, anche alla luce della specifica normativa di settorerelativa ai trattamenti di dati personali effettuati per fini statistici, legaranzie individuate dall'Istat nel Piano Generale del 9° Censimento generaledell'industria e dei servizi e delle istituzioni non profit, con particolareriferimento ai paragrafi n. 5 "Obbligo di risposta, sanzioni e trattamentodei dati", n. 6 "Trattamento dati personali e tutela dellaprivacy" e n. 7 "Diffusione e comunicazione dei risultati delcensimento" sono idonee ad assicurare il rispetto dei diritti degliinteressati.

TUTTO CIO' PREMESSO ILGARANTE

prende atto positivamente, nei termini di cui in motivazione, dellegaranzie individuate dall'Istat nel Piano Generale del 9° Censimento generaledell'industria e dei servizi e delle istituzioni non profit, con particolareriferimento ai paragrafi n. 5 "Obbligo di risposta, sanzioni e trattamentodei dati", n. 6 "Trattamento dati personali e tutela della privacy"e n. 7 "Diffusione e comunicazione dei risultati del censimento" peri trattamenti di dati personali effettuati in tale ambito.

Roma, 9 febbraio 2012

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
De Paoli