| Garante per la protezione     dei dati personali Videosorveglianza.Verifica preliminare richiesta da CAAB-Centro Agroalimentare di Bolognas.c.p.a. PROVVEDIMENTO DEL 1MARZO 2012 Registro dei provvedimenti n. 87 del 1°marzo 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; Visto il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezionedei dati personali); Visto il provvedimento del Garante datato Esaminata la richiesta di verifica preliminare presentata daCAAB-Centro Agroalimentare di Bologna- s.c.p.a. ai sensi dell'art. 17 del d.lg.30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali); Visti gli atti d'ufficio; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti; PREMESSO 1. L'istanza della società. Con richiesta regolarizzata il 5 settembre 2011, CAAB-CentroAgroalimentare di Bologna s.c.p.a., ente gestore del Mercato agroalimentareall'ingrosso sito in Bologna (comprensivo di tutte le strutture e le areepreposte allo svolgimento dell'attività di vendita all'ingrosso dei prodottiagroalimentari, florovivaistici e della pesca, nonché dei necessari servizicorrelati), in ossequio a quanto prescritto nel provvedimento in materia divideosorveglianza dell'8 aprile 2010 ha presentato una richiesta di verificapreliminare (art. 17 del Codice) in relazione al trattamento di dati personalieffettuato mediante un sistema di videosorveglianza dotato della funzionalitàmotion detection, che la società intenderebbe installare, quale titolare deltrattamento, in corrispondenza dei varchi carrai di accesso e uscita dalcentro, nonché in corrispondenza dell'edificio che ospita i server della società(denominato "centro ingressi"). Tenuto conto che: - all'area del mercato accedono, in orario prevalentementenotturno, un "elevatissimo numero di utenti (circa 620.000 accessiannuali)" costituiti da "aziende insediate, acquirenti, venditori,operatori, dipendenti di tutte le aziende insediate nonché dello stesso CAABs.c.p.a., visitatori", nonché "[del]l'elevato numero di infrazionialle regole di accesso alla struttura (sbarre abbattute, transiti di veicoliaccodati) con conseguenti danni anche di natura economica all'Entegestore"; - "l'attuale sistema di controllo [manuale] degli accessi,che prevede il presidio 24 ore su 24 di un solo varco, non si è rivelato idoneoa consentire l'identificazione tempestiva di chi effettua il transito (e quindidell'eventuale trasgressore) [Š] nella totalità dei casi"; - l'estensione di tale sistema a presidio di tutti i varchicarrai di accesso ed uscita al centro risulterebbe una soluzione antieconomicaper la società, presso la quale sono impiegati, complessivamente, 19dipendenti; CAAB ha reputato necessario dotarsi di un sistema automatizzato,basato sull'impiego di un sistema di videosorveglianza volto a presidiare gliotto varchi carrai dotati di sbarra, al fine di "elevare il grado disicurezza di persone e cose garantendo al contempo la tutela del patrimonioaziendale e la protezione dei dati contenuti all'interno dei server aziendali [Š]".Ciò premesso, la società ha riferito che, attualmente, ai cinque varchi inentrata l'accesso è consentito automaticamente mediante l'utilizzo di appositobadge o attraverso l'emissione di scontrini (anche fiscali), mentre ai trevarchi di uscita non è prevista alcuna identificazione, poiché l'apertura dellasbarra è comandata da un pulsante (v. nota CAAB del 5 luglio 2011, p.2). La società ha altresì dichiarato che il sistema che essa intenderebbeinstallare sarebbe aderente a quanto auspicato dalla Questura per adeguare l'attualeimpianto di videocontrollo degli accessi, soprattutto in vista di unmonitoraggio "organico e metodico" degli accadimenti (v. all.4 allanota CAAB del 5 luglio 2011, cit.); inoltre, la società ha fatto presente diavere già conseguito la prescritta autorizzazione dalla competente Direzionedel Lavoro, conformemente a quanto disposto dall'art. 4, comma 2 della legge 20maggio 1970, n. 300 (v. autorizzazione del 15 novembre 2011 in allegato allanota CAAB datata 29 novembre u.s.). 2. Le modalità di funzionamento del sistemae le dichiarazioni della società. 2.1. Il sistema di videosorveglianza che si intende installare pressoil centro sarebbe composto da 18 telecamere fisse, di cui 16 a presidio deivarchi carrai (in numero di due per varco) e due a presidio del "centroingressi", collegate alla rete LAN della società e sarebbe "dotato didispositivo in grado di rilevare automaticamente eventi anomali (quali larimozione della sbarra), registrarli e segnalarli all'operatore. Laregistrazione delle immagini [sarebbe] attivata sul movimento (c.d."motion detection"), allo scopo di ridurre lo spazio di archiviazionenecessario". Inoltre, attraverso il dispositivo di "motiondetection", che rappresenterebbe una funzionalità integrata all'internodelle telecamere, si verrebbe a creare "un sottoinsieme del data basecomplessivo delle immagini" attraverso il quale "agevolarel'operatore umano nella funzione di ricerca a posteriori delle immagininell'ipotesi in cui si verificasse la necessità di accedere alle registrazioni,grazie alla possibilità di accesso ad una porzione parziale e filtrata del database delle registrazioni" (v. nota CAAB del 14 settembre 2011, p.2.). L'angolo di ripresa delle telecamere sarebbe orientato solo sull'areadi transito della barriera accessi e sull'area immediatamente adiacente leporte di accesso al "centro ingressi", con registrazione econservazione delle immagini per le 24 ore successive alla rilevazione -fattesalve le speciali esigenze di ulteriore conservazione individuate dalprovvedimento generale dell'8 aprile 2010-, allo scadere delle quali le stessesarebbero automaticamente cancellate per sovrascrittura (v. nota CAAB del 5luglio 2011). Le immagini acquisite mediante il sistema sarebbero registrate econservate nei server della società collocati all'interno dell'edificiodenominato "centro ingressi" e sarebbero protette da misure disicurezza conformi a quanto prescritto dagli artt. 31 e ss. del Codice. 2.2. Per quanto riguarda l'informativa, CAAB ha dichiarato che"in prossimità del raggio di azione delle telecamere [verrebbero]collocati idonei supporti recanti l'informativa minima ai sensi dell'art. 13del Codice, leggibile anche in orario notturno, in tutto conforme al facsimiledi cui all'allegato n. 1 al provvedimento dell'8 aprile 2010"; essiconterrebbero anche un rinvio al sito della società, dove sarebbe reperibilel'informativa completa degli ulteriori elementi prescritti dall'art. 13 delCodice. 2.3. CAAB, inoltre, ha manifestato l'intenzione di designare per iscrittoi soggetti abilitati ad effettuare operazioni di trattamento dei dati rilevatidall'impianto di videosorveglianza "quali incaricati, o, eventualmenteresponsabili, impartendo loro idonee e specifiche istruzioni alle qualiattenersi" e di dotarli "di credenziali di autenticazione chepermetteranno di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno,unicamente le operazioni di propria competenza" (v. nota CAAB del 5 luglio2011, p. 3). Sul punto, la società ha precisato di non avere intenzione dinominare "responsabile del trattamento" l'impresa VEM Sistemi S.p.A.,aggiudicataria dell'appalto, cui verrebbe affidata soltanto la fornitura,l'installazione e la manutenzione dell'impianto di videosorveglianza, conesclusione di ogni possibilità di accedere alle immagini (v. nota CAAB del 14settembre 2011). 3. Presupposti di liceità del trattamento. 3.1. Il sistema c.d. intelligente che CAAB intende adottare deveessere valutato alla luce dei principi di necessità, proporzionalità, finalitàe correttezza posti dal Codice (artt. 3 e 11 del Codice), espressamenterichiamati anche nel Provvedimento generale in materia di videosorveglianzadell'8 aprile 2010. In particolare, secondo tale provvedimento "in linea di massimatali sistemi devono considerarsi eccedenti rispetto alla normale attività divideosorveglianza, in quanto possono determinare effetti particolarmenteinvasivi sulla sfera di autodeterminazione dell'interessato e,conseguentemente, sul suo comportamento. Il relativo utilizzo risulta comunquegiustificato solo in casi particolari, tenendo conto delle finalità e delcontesto in cui essi sono trattati, da verificare caso per caso sul piano dellaconformità ai principi" posti dagli artt. 3 e 11 del Codice. In primo luogo si deve tenere conto che le caratteristiche dei luoghi(in particolare, i varchi carrabili e il "centro ingressi" che ospitai server aziendali) e, soprattutto, il considerevole numero di accessi (circa620.000 l'anno) di diverse categorie di utenti, sono elementi tali da rendereobiettivamente complesso il controllo delle aree interessate senza ricorrere adun sistema automatizzato. Tale circostanza risulta suffragata dalla nota inviata nel 2010 dallaQuestura di Bologna-Squadra Mobile, con la quale CAAB, all'esito di un'attivitàinvestigativa condotta per "verificare la presenza di "situazioni arischio" onde impedire il radicamento di soggetti ed aziende riconducibiliad organizzazioni criminali", è stata invitata a "valutarel'opportunità di prendere in esame una ricognizione generale, e, ovenecessario, un adeguamento dei sistemi di sicurezza e videocontrollo degliaccessi e dell'area del Centro Agro Alimentare Bolognese" (v. all.4 allanota del 5 luglio 2011, cit.). Inoltre, è anche emerso che, a fronte dell'ampiezza del sito, lasocietà dispone di un organico composto di soli 19 dipendenti, i quali nonpossono essere tutti impiegati per controllare tutti i varchi di accesso alcentro; l'attuale controllo manuale di un solo varco, peraltro, non si èdimostrato idoneo ad impedire il verificarsi di episodi criminosi (qualil'abbattimento delle sbarre di accesso o il transito di veicoli accodati, conconseguente sottrazione di alcuni utenti all'obbligo di pagare l'accesso allastruttura). In proposito si deve anche rilevare che CAAB, quale responsabiledel regolare funzionamento del centro e dei servizi, è tenuta all'espletamentodi specifici compiti che le sono stati assegnati con regolamento comunale, trai quali quello di "predisporre la vigilanza" e di "allontanare [Š]le persone che si rifiutino di sottostare alle norme di legge" o di"regolamento o che tengono comportamenti lesivi degli interessigenerali" (v. art. 4, lett. o) del "Regolamento del CentroAgroalimentare di Bologna" approvato dal Consiglio Comunale di Bologna il26 febbraio 2007; all. 1 alla nota CAAB del 5 luglio 2011, cit.), nonché di"comminare le penalità e le sanzioni [Š] previste dall'Allegato A)"[al regolamento] (art. 29, regolamento comunale cit.). Tali obiettive circostanze già permettono di ritenere che i luoghiinteressati siano caratterizzati da peculiarità che giustificano l'adozione dielevati standard di sicurezza. Circa le specifiche caratteristiche tecniche dell'impianto, è emersoche il sistema è dotato di 16 telecamere digitali fisse, dotate di dispositiviper lo zoom e il brandeggio, posizionate due per varco – una in entrataed una in uscita –, in grado di monitorare quanto avviene nell'areadestinata ai varchi di accesso e di 2 telecamere, con le medesimecaratteristiche, posizionate nell'area della palazzina adibita a sede dellasala server della società (c.d. "centro ingressi"). Il sistema diripresa si attiverebbe solo nel momento in cui venissero inquadrate immagini inmovimento, permettendo la rilevazione automatica di eventi anomali (c.d."motion detection"): in particolare, il motion detection verrebbe"utilizzato per evidenziare, nella sequenza temporale di registrazione,gli intervalli di tempo in cui il dispositivo rileva specifiche variazioni diluminosità nel flusso delle immagini", variazioni che corrispondono"ad una differenza del lasso temporale di attraversamento da parte di unveicolo del varco videosorvegliato, rispetto ad un parametro temporalepredeterminato stimato sulla base del tempo di attraversamento medio calcolato.La variazione significativa del tempo di attraversamento presuppone ilverificarsi di un evento anomalo. Su queste sequenze rilevate dal motiondetection verrà posizionato una sorta di "segnalibro" (tag), e ciòpermetterà la creazione di un sottoinsieme del data base complessivo delleimmagini" (v. nota CAAB del 14 settembre 2011, p. 2). Quanto sopra sarebbeprevisto sia allo scopo di ridurre lo spazio di archiviazione delle immagininecessario, sia per facilitare l'operatore in caso di ricerca delle immagini inquestione, archiviate in una porzione filtrata del data base delleregistrazioni. Le targhe dei veicoli in transito attraverso i varchi –dellequali non esisterebbe alcun elenco presso la società- non sarebberoriconoscibili mediante installazione di software di riconoscimento edelaborazione automatica dei numeri di targa, ma solo attraverso un'attivitàmanuale dell'operatore (v. nota CAAB del 9 febbraio 2011 cit., p. 2; v. anchenota del 14 settembre 2011 cit., p.3). Ciò, tenuto conto che l'autorizzazioneall'ingresso è data dalla validazione, all'interno della colonnina, delbadge (consistente in una tessera di riconoscimento rilasciata da CAAB, munitadi fotografia dell'interessato e numerata, recante le generalità del titolare,il titolo di ammissione e il periodo di validità) o dall'emissione, da partedell'addetto al varco, dello scontrino fiscale o del biglietto gratuito(entrambi privi di nominativi e recanti numero progressivo, data e ora diemissione, importo e profilo di accesso del cliente - v. nota del 14 settembre2011 cit., p.3). Pertanto, come evidenziato dalla stessa società, "degli accessi [Š]vi sarebbe una duplice traccia, una basata sull'immagine rilevata e registrata,ed una derivante dai dati di transito acquisiti dalle colonnine di accesso(badge, scontrini) con conseguente teorica (in quanto i due sistemi nonsarebbero automaticamente integrati) possibilità di acquisire i video relativia specifici transiti" (v. nota del 9 febbraio 2011, cit. p. 2). Infine, in relazione alle possibili implicazioni inerenti il controlloa distanza dei lavoratori dipendenti che transitano in entrata e in uscitaattraverso i varchi carrai videosorvegliati, CAAB ha prodotto la specificaautorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del Lavoro, conformementea quanto prescritto dall'art. 4, comma 2 della legge n. 300/1970, richiamatodall'art. 114 del Codice (v. autorizzazione del 15 novembre 2011, allegata allanota datata 29 novembre u.s.). 3.2. Dalle risultanze istruttorie sono emersi elementi che inducono aritenere che il trattamento delle immagini che verrebbe effettuato attraversol'impianto di videosorveglianza intelligente sia conforme ai principi postidagli artt. 3 e 11 del Codice. In particolare, le finalità perseguite attraverso il sistema, ilcontesto ambientale in cui lo stesso troverebbe applicazione e l'invitoformulato dalla Questura alla società di implementare gli attuali sistemi divideocontrollo per consentire un monitoraggio "organico e metodico"delle situazioni in atto e degli eventi criminosi già occorsi, sono elementiche possono giustificare l'adozione di un sistema di sicurezza effettivamentein grado di prevenire accessi non autorizzati alla struttura e, quindi, discongiurare – o, quantomeno, di ridurre significativamente - il rischiodi atti vandalici, danneggiamenti o furti di materiali e di merci. 3.3. Pertanto, alla luce della documentazione in atti, delledichiarazioni rese (sulla cui veridicità la società ha assunto ogniresponsabilità ai sensi dell'art. 168 del Codice) e delle specifiche modalitàdi funzionamento del sistema di videosorveglianza, questa Autorità ritiene chela richiesta di verifica preliminare avanzata da CAAB-Centro Agroalimentare diBologna s.c.p.a. possa essere accolta, a condizione che: a) il trattamento delle immagini sia volto alla tutela delpatrimonio aziendale e della sicurezza delle persone che accedono al mercatoagroalimentare e venga effettuato nel rispetto delle modalità indicate daCAAB-Centro Agroalimentare di Bologna s.c.p.a. con note del 9 febbraio, 5luglio e 14 settembre 2011 e in stretta osservanza a quanto prescritto dalMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Territoriale delLavoro di Bologna, U.O. Vigilanza Tecnica con l'autorizzazione del 14 novembre2011; b) a tutti i soggetti interessati dall'utilizzo del sistema inesame venga resa un'idonea informativa secondo quanto prescritto dalprovvedimento generale in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010; c) le utenze per l'accesso alle immagini vengano individualmenteassegnate attraverso la preventiva nomina di specifici incaricati deltrattamento (v. il Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza dicui all'all. B) al Codice, regola 3). TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE ai sensi dell'art. 17 del Codice, a conclusione della verificapreliminare relativa all'utilizzo del sistema di videosorveglianza c.d."intelligente" che CAAB-Centro Agroalimentare di Bologna s.c.p.a.intende adottare presso il mercato agroalimentare di Bologna, prende atto deltrattamento dei dati personali oggetto delle dichiarazioni rese, prescrivendo,ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, che: a) il trattamento delle immagini sia volto alla tutela delpatrimonio aziendale e della sicurezza delle persone che accedono al mercatoagroalimentare e venga effettuato nel rispetto delle modalità indicate daCAAB-Centro Agroalimentare di Bologna s.c.p.a. con note del 9 febbraio, 5luglio e 14 settembre 2011 e in stretta osservanza a quanto prescritto dalMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Territoriale delLavoro di Bologna, U.O. Vigilanza Tecnica con l'autorizzazione del 14 novembre2011; b) a tutti i soggetti interessati dall'utilizzo del sistema inesame venga resa un'idonea informativa secondo quanto prescritto dalprovvedimento generale in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010; c) le utenze per l'accesso alle immagini vengano individualmenteassegnate attraverso la preventiva nomina di specifici incaricati deltrattamento (v. il Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza dicui all'all. B) al Codice, regola 3). Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 1° marzo 2012
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