| Garante per la protezione     dei dati personali Videosorveglianza.Verifica preliminare richiesta dalla società Palazzo Grassi S.p.A. PROVVEDIMENTO DEL 8MARZO 2012 Registro dei provvedimenti n. 95 dell'8marzo 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196); Visto il provvedimento a carattere generale in materia divideosorveglianza adottato dal Garante in data 8 aprile 2010; Esaminata la richiesta di verifica preliminare presentata ai sensidell'art. 17 del Codice dalla società Palazzo Grassi S.p.A. relativaall'allungamento dei tempi di conservazione delle immagini registrate presso ledue sedi museali di San Samuele e Punta Dogana site in Venezia; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Giuseppe Fortunato; PREMESSO 1.1. La società Palazzo Grassi S.p.A., che promuove a Veneziaesposizioni permanenti o temporanee di collezioni pubbliche o private, mostre,manifestazioni, convegni, congressi, simposi, spettacoli e rappresentazioni nelsito espositivo di Campo S. Samuele -denominato "Palazzo Grassi"- enel complesso demaniale di Punta della Dogana, in data 5 aprile 2011 hainoltrato al Garante una richiesta di verifica preliminare (art. 17 del Codice)al fine di poter conservare "per un periodo di due settimane" leimmagini registrate attraverso i sistemi di videosorveglianza attualmente inuso nelle predette sedi museali. Secondo la società istante, tale esigenza deriverebbe "dalfatto che Palazzo Grassi nelle due sedi di San Samuele e di Punta della Dogana,durante le manifestazioni museali, custodisce ed espone al pubblico opere diinestimabile valore che sono ad altissimo rischio di atti vandalici e furti.Tali atti illeciti potrebbero non essere rilevati nell'immediatezza, ma solodopo un lasso di tempo tale per cui si rende necessario avere a disposizionedell'autorità investigativa le registrazioni delle rilevazioni delle immaginiper un tempo maggiore (più di una settimana) per ricostruire l'evento a tuteladel patrimonio custodito". 1.2. A seguito di una richiesta dell'Autorità volta a verificarel'esistenza dei presupposti dell'istanza (l'effettiva necessità di conservaretali informazioni per un periodo di tempo superiore alla settimana e laconcreta impossibilità di avvalersi di strumenti alternativi), la società, connota del 30 giugno 2011, ha rappresentato che "durante l'apertura alpubblico possono avvenire degli illeciti che necessitano dell'identificazionedell'attore del reato in tempi maggiori della settimana". Circostanza,questa, che, secondo la società, si sarebbe verificata nel 2009 in occasione diun furto di opere d'arte avvenuto presso la sede museale di Punta della Dogana,quando "il reperimento dati nonchè la procedura di segnalazione alleForze dell'Ordine del fatto" aveva "necessitato più di settegiorni" (v. citata nota del 30 giugno 2011). 2. In via generale, la disciplina in materia di protezione dei datipersonali, prevede che il trattamento di dati personali svolto attraversosistemi di videosorveglianza avvenga nel rispetto del principio di liceità deltrattamento (art. 11, comma 1, lett. a), del Codice). Riguardo ai musei statali, poi, esiste una specifica normativa (d.l.14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio1993, n. 4 recante Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali) cheprevede la possibilità di installare appositi sistemi di videoripresa pereffettuare un controllo continuo sui beni esposti o raccolti presso i musei, lebiblioteche statali e gli archivi di Stato, al fine di prevenire azionicriminose e danneggiamenti. Benchè il legislatore, come detto, abbia inteso disciplinare l'attivitàdi videosorveglianza soltanto con riferimento alle sedi museali pubbliche,nondimeno la necessità di tutelare i beni di valore culturale ed artisticosussiste anche qualora essi siano conservati ed esposti presso i siti musealiprivati esistenti in Italia, con la conseguenza che, anche in tal caso, si deveritenere lecito ricorrere ad un'attività di videosorveglianza per prevenireazioni criminose e danneggiamenti, da svolgersi in conformità ai principi postidal Codice e ulteriormente specificati dal Garante con il Ciò premesso, in relazione ai tempi di conservazione delle immaginiraccolte attraverso i sistemi di videosorveglianza, si rileva che gli stessidevono essere conformi al principio di proporzionalità del trattamento ai sensidell'art. 11, comma 1, lett. e) del Codice, secondo cui i dati personalioggetto di trattamento "possono essere conservati per un periodo ditempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sonoraccolti o successivamente trattati"; ed è proprio in linea con taleprincipio che il Garante con il provvedimento generale in materia divideosorveglianza, ha ribadito che nelle richieste di allungamento dei tempi diconservazione, "la congruità di un termine più ampio di conservazioneva adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza disicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardantieventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermatatale eccezionale necessità" (punto 3.4. del citato provv.). 3. Con specifico riferimento alla richiesta avanzata dalla SocietàPalazzo Grassi S.p.A., volta ad ottenere una positiva valutazione da partedell'Autorità circa l'allungamento dei tempi di conservazione delle immaginiraccolte attraverso i sistemi di videosorveglianza installati all'interno elungo il perimetro esterno dei siti museali di San Samuele e Punta della Doganain Venezia, non può non tenersi conto del fatto che presso tali sedi sisvolgono mostre permanenti e temporanee che prevedono l'esposizione di opered'arte di particolare pregio storico, artistico e culturale, aventi anche unnotevole valore di mercato. In tale contesto, non solo si può ritenere sussistente il rischioconcreto che le opere esposte possano subire furti o danneggiamenti, ma puòanche risultare difficile una immediata individuazione di eventualicomportamenti illeciti a causa delle dimensioni delle sale d'esposizione, delnumero delle opere esposte e dei visitatori presenti; a ciò deve poiaggiungersi che non sempre l'eventuale danneggiamento di un'opera d'arterisulta immediatamente percepibile dall'occhio umano, rendendosi in molti casinecessario un più approfondito accertamento tecnico sull'opera al fine diappurare l'esistenza e la causa di un danno. Per quanto riguarda, poi, il tempo di conservazione delle immagini, sievidenzia che, rispetto al termine massimo di una settimana previsto dalprovvedimento generale, la società richiede un allungamento di ulteriori settegiorni, un lasso temporale, quindi, non particolarmente esteso, tale daescludere che possa comportare "rischi specifici per i diritti e le libertàfondamentali, nonchè per la dignità [degli interessati]". 4. Con riguardo alle implicazioni connesse ad una teorica possibilitàdi controllo a distanza del personale presente presso le sale espositive, lasocietà ha dichiarato (assumendo ogni responsabilità al riguardo ai sensidell'art. 168 del Codice) che una parte di esso "non è dipendente diPalazzo Grassi s.p.a. (Š) bensì di aziende terze alle quali è stato assegnatoil servizio di guardiasala"; ne consegue che, per tale quota, non sipone il problema dell'osservanza delle prescrizioni poste dall'art. 4 dellalegge n. 300/1970, fermo restando che le videoregistrazioni devono operare soloper il controllo delle opere d'arte. Invece, riguardo al c.d. "personale fisso" della società,sono stati prodotti gli specifici accordi intercorsi tra Palazzo Grassi S.p.a.e le organizzazioni sindacali (rispettivamente datati 25 settembre 2007 e 2settembre 2010), con i quali sono state regolamentate le procedure e le modalitàdi accesso alle immagini registrate dal sistema. 5. Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, si ritiene che la richiesta avanzata dalla Società Palazzo Grassi S.p.A. di poter allungaresino a due settimane i tempi di conservazione delle immagini in questione possaessere accolta in ragione del concreto rischio del verificarsi di condotteillecite −in molti casi accertabili solo a distanza di tempo−,delle caratteristiche delle sedi espositive e del ridotto lasso temporalerichiesto di allungamento dei tempi di conservazione dei dati. La società dovràassicurare che, una volta scaduto tale termine, operino meccanismi dicancellazione automatica delle immagini. 6. In aggiunta a quanto sopra esposto, si richiama l'attenzione diPalazzo Grassi S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, al rispettodegli adempimenti previsti nel provvedimento adottato dal Garante in data 8aprile 2010 in materia di videosorveglianza, con particolare riferimentoall'osservanza degli obblighi concernenti l'informativa (punto 3.1.del cit.provv.to), all'adozione di idonee misure di sicurezza e alla designazione deiresponsabili e degli incaricati del trattamento (punto 3.3. del cit. provv.to). TUTTO CIÒ PREMESSO, ILGARANTE accoglie la richiesta di verifica preliminare relativaall'allungamento dei tempi di conservazione delle immagini registratedall'impianto di videosorveglianza di Palazzo Grassi S.p.a., già in uso pressole sedi espositive di Campo S. Samuele e di Punta della Dogana a Venezia; perl'effetto, ai sensi dell'art 17 del Codice, ammette la conservazione delleimmagini registrate per un periodo massimo di due settimane, da effettuarsi nelrispetto delle modalità indicate nelle note della società del 31 marzo 2011, 30giugno 2011 e 15 febbraio 2012. Roma, 8 marzo 2012
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