| Garante per la protezione     dei dati personali Parere del Garante allaProvincia di Trento sul regolamento per il trattamento di dati sensibili egiudiziari nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazioneprovinciale PROVVEDIMENTO DEL 29MARZO 2012 Registro dei provvedimenti n. 125 del 29marzo 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196); Vista la richiesta di parere della Provincia autonoma di Trento del 10gennaio 2012 sull'integrazione e aggiornamento della scheda n. 43 delregolamento provinciale per il trattamento di dati sensibili e giudiziari,denominata "Scuola dell'infanzia, istruzione e formazioneprovinciale"; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000; Relatore il dott. Mauro Paissan; PREMESSA: La Provincia autonoma di Trento, con la nota del 10 gennaio 2012, hachiesto un parere al Garante sull'integrazione e aggiornamento della scheda n.43 del Regolamento provinciale per il trattamento dei dati sensibili egiudiziari, denominata "Scuola dell'infanzia, istruzione e formazioneprovinciale", che identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibiliper le finalità di istruzione, educazione e formazione in ambito prescolare escolastico e le relative finalità socio assistenziali (artt. 68, 73, commi 1,lett. a) e c) e 2, lett. a) e b), 86, comma 1, lett. c) e 95 del Codice). Con decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 28dicembre 2006, n. 26-79/Leg., è stato, infatti, adottato il regolamentoprovinciale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. In ragionedelle specifiche competenze attribuite dal legislatore alla Provincia in materiadi istruzione e formazione, tale regolamento, previo parere favorevole delGarante (parere del 10 gennaio 2008), è stato in seguito integrato conl'inserimento della citata scheda n. 43, suddivisa in due sezioni denominate "Attivitàrelativa alla gestione diretta delle scuole dell'infanzia provinciali e deiservizi di supporto a tutte le scuole dell'infanzia"(sez. 1) e "Attivazionedi servizi di supporto all'attività scolastica a favore degli studenti delsistema educativo provinciale" (sez. 2) (cfr. decreto del Presidentedella Provincia autonoma di Trento del 25 febbraio 2008, n. 6-113/Leg.). Oltre all'aggiornamento delle due sezioni sopra citate, lariformulazione della scheda n. 43 in esame prevede l'inserimento di una nuovasezione (sez. 3) denominata "Attività propedeutiche all'avvio dell'annoscolastico e attività educativa, didattica, formativa e di valutazione da partedelle istituzioni scolastiche e formative provinciali", che, in relazioneai trattamenti effettuati dalle istituzioni scolastiche e formativeprovinciali, riprende i contenuti delle schede nn. 4 e 5 del d.m. 7 dicembre2006, n. 305, (Regolamento recante identificazione dei dati sensibili egiudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero dellepubblica istruzione in attuazione degli artt. 20 e 21 del d.lg 30 giugno 2003,n. 196), al fine di realizzare una più funzionale autonomia operativa,completando a livello provinciale, anche per il settore dell'istruzione, ladisciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari. TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE: ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g) delCodice, esprime parere favorevole in ordine all'aggiornamento e integrazionedella scheda n. 43, denominata "Scuola dell'infanzia, istruzione eformazione provinciale", da allegare al regolamento già adottato dallaProvincia autonoma di Trento, con la quale, nell'ambito delle rilevanti finalitàdi interesse pubblico di cui agli articoli artt. 68, 73, commi 1, lett. a) e c) e 2, lett. a) e b), 86, comma 1, lett. c) e 95 del Codice, sono identificati itipi di dati sensibili e giudiziari, nonché le operazioni eseguibili inrelazione al trattamento da effettuare nell'ambito del sistema educativo diistruzione e formazione provinciale. Roma, 29 marzo 2012
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