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Parere del Garante al Ministerodella salute sullo schema di accordo tra il Ministro della salute, le Regioni ele Province Autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunitàmontane sulla prevenzione degli effetti delle ondate di calore PROVVEDIMENTO DEL 18MAGGIO 2012 Registro dei provvedimenti n. 166 del18 maggio 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; Vista la richiesta di parere del Ministero della salute sullo schemadi "Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le ProvinceAutonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane aisensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281 sulla prevenzione degli effetti delle ondate di calore"(nota del 15 maggio 2012 prot. n. 0004138-P-15-/05/2012); Visto l'articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezionedei dati personali, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Giuseppe Fortunato; PREMESSO Il Ministero della salute (d'ora in poi Ministero) ha chiesto ilparere del Garante in ordine allo schema di "Accordo tra il Ministrodella salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, leProvince, i Comuni e le Comunità montane ai sensi dell'articolo 9, comma 2,lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sulla prevenzionedegli effetti delle ondate di calore" (d'ora in poi Accordo). Conil predetto Accordo si prevede che – in considerazione della necessità didisporre con sufficiente anticipo dei dati necessari all'organizzazione delleiniziative tese a prevenire gli effetti delle ondate di calore sullepopolazioni a rischio – le amministrazioni comunali, ai sensi dell'art.34 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, trasmettono alle aziende unità sanitarielocali gli elenchi aggiornati della popolazione residente di età pari o superioread anni sessantacinque, iscritti nelle anagrafi della popolazione residente. I predetti elenchi saranno trasmessi, per l'anno corrente, entro e nonoltre il 10 giugno 2012 aggiornati alla data del 1° aprile 2012; mentre, apartire dall'anno 2013, entro e non oltre il 31 maggio dell'anno di riferimentoe fino al 31 ottobre del medesimo anno, aggiornati al 1° aprile di ogni anno. Lo stesso Accordo sancisce, inoltre, che le aziende unità sanitarielocali, avvalendosi dei predetti dati e di altri in loro possesso, ritenutiidonei a individuare le persone interessate, avviano ogni opportuna iniziativavolta a prevenire e a monitorare danni gravi e irreversibili a causa delleanomale condizioni climatiche legate alla stagione estiva, specie in relazionealle persone più esposte agli effetti delle ondate di calore per condizioni dietà, salute, solitudine e fattori socio ambientali. Il presente parere è reso su una versione aggiornata dello schema diaccordo, che ha recepito le indicazioni formulate, in via collaborativa,all'esito di contatti informali, dall'Ufficio del Garante al Ministero inordine ai presupposti normativi per effettuare la trasmissione di datipersonali fra amministrazioni pubbliche. OSSERVA L'"Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e leProvince Autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunitàmontane ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo28 agosto 1997, n. 281 sulla prevenzione degli effetti delle ondate dicalore" ha a oggetto la trasmissione da parte delle amministrazionicomunali alle aziende unità sanitarie locali degli elenchi della popolazioneresidente di età pari o superiore ad anni sessantacinque. Il Codice in materia di protezione dei dati personali prevede che lacomunicazione di dati personali – intesa come "il dare conoscenzadei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato [Š]in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione oconsultazione" (art. 4, comma 1, lett. l) – da parte di unsoggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da unanorma di legge o di regolamento (art. 19, comma 2). La normativa di settore in ambito anagrafico, richiamata anche dallostesso schema di Accordo, sancisce che alle "amministrazioni pubblicheche ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità,l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscrittinella anagrafe della popolazione residente" (art. 34, comma 1, deld.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante "Approvazione del nuovoregolamento anagrafico della popolazione residente"). In tale quadro, pertanto, il flusso di dati anagrafici riguardanti lapopolazione residente di età pari o superiore ad anni sessantacinque che si intendeattivare, nei termini sopra descritti, dalle amministrazioni comunali alleaziende unità sanitarie locali ai fini dell'organizzazione delle iniziativetese a prevenire gli effetti delle ondate di calore sulla popolazione arischio, risulta conforme alla disciplina in materia di protezione dei datipersonali. TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE esprime parere favorevole sullo schema di "Accordo tra ilMinistro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e diBolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane ai sensi dell'articolo 9,comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullaprevenzione degli effetti delle ondate di calore". Roma, 18 maggio 2012
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