| Garante per la protezione     dei dati personali Proroga deitermini di adempimento delle prescrizioni contenute nel provvedimento del PROVVEDIMENTO DEL 5GIUGNO 2012 Registro dei provvedimenti n. 177 del 5giugno 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30giugno 2003, n. 196); VISTO il provvedimento del VISTA, in particolare, la lett. d) del predetto provvedimento, con ilquale il Garante ha prescritto alla società Bios Marx s.r.l. di dare riscontroa questa Autorità delle modifiche apportate al modello di informativa e diconsenso per il trattamento dei dati dei pazienti in conformità alleprescrizioni contenute nello stesso provvedimento entro e non oltre il terminedi sessanta giorni dalla data di ricezione del provvedimento stesso; VISTO che il provvedimento del 9 febbraio 2012 è stato trasmesso allasocietà Bios Marx s.r.l. il 16 febbraio 2012; VISTI i contatti intercorsi tra l'Ufficio e la società Bios Marxs.r.l. tesi ad accertare le motivazioni in ordine alle quali la predetta societàBios Marx s.r.l. non aveva provveduto entro il termine del 16 aprile 2012 adare riscontro all'Autorità in merito a quanto prescritto nel provvedimento del9 febbraio 2012; VISTA la nota del 21 maggio 2012 con la quale la società Bios Marxs.r.l., con riferimento alle suddette prescrizioni, ha rappresentato chenonostante il provvedimento del 9 febbraio 2012 sia stato "regolarmentenotificato" dall'Ufficio il 16 febbraio u.s., la Società ha"ritrovato negli archivi" lo stesso solo il 21 maggio u.s. "permotivi amministrativi dovuti a vari trasferimenti di personale che si sonoeffettuati all'interno delle varie aziende del gruppo"; VISTA la richiesta effettuata dalla società Bios Marx s.r.l. nellacitata nota del 21 maggio 2012 in cui, a causa delle giustificazioni anzidette,chiede di poter usufruire di una proroga di trenta giorni per poter adempiereal provvedimento di questa Autorità; CONSIDERATO quanto rappresentato dalla società Bios Marx s.r.l. nellarichiesta di proroga per l'adeguamento alle prescrizioni contenute nel citatoprovvedimento del Garante del 9 febbraio 2012; CONSIDERATO, altresì, che l'adeguamento alle suddette prescrizionicomporta la necessità per la società Bios Marx s.r.l. di rivedere interamente imodelli di informativa e di consenso utilizzati dalla stessa nei rapporti con ipropri pazienti; RITENUTO, pertanto, di aderire alla richiesta della società Bios Marxs.r.l. di prorogare fino al 25 giugno 2012 i termini del provvedimentodel 9 febbraio 2012 di cui alla lett. d); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CIO' PREMESSO ILGARANTE: ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, in relazionealla richiesta formulata dalla società Bios Marx s.r.l. dispone di prorogarefino al 25 giugno 2012 i termini di adempimento delle prescrizioni contenutenel provvedimento del 9 febbraio 2012. Roma, 5 giugno 2012
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