| Garante per la protezione     dei dati personali Prove di ammissione aicorsi di laurea ad accesso programmato per l'anno accademico 2012/2013 PROVVEDIMENTO DEL 28GIUGNO 2012 Registro dei provvedimenti n. 180 del 28giugno 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro,presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssaLicia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e deldott. Daniele De Paoli, segretario generale; Vista la richiesta di parere del Ministero dell'istruzione,dell'università e della ricerca; Visto l'articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezionedei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Antonello Soro; PREMESSO: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca hachiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto ministerialeriguardante le modalità e i contenuti delle prove di ammissione a corsi dilaurea ad accesso programmato di cui agli articoli 1, comma 1, lettera a), e 4della legge 2 agosto 1999, n. 264, per l'anno accademico 2012/2013. Le prove di ammissione per le lauree in medicina e chirurgia, inodontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, per le professionisanitarie o finalizzate alla formazione di architetto, consistono nellasoluzione di quesiti predisposti sulla base dei programmi di cui agli allegatiA e B, nonché valutati alla luce di determinati criteri. RILEVATO Le procedure per la prova di ammissione sono indicate nell'allegato n.1 in base al quale il MIUR si avvale del Consorzio Interuniversitario (CINECA)per la predisposizione dei plichi destinati a ciascun candidato contenenti lascheda anagrafica con codice a barre di identificazione univoca, i quesiti, imoduli di risposte con il medesimo codice, una busta vuota ed un fogliocon il codice identificativo della prova, l'indirizzo del sito web del MIUR ele chiavi personali (username e password) di accesso all'area riservata. Oltrea prevedere disposizioni sulla trasparenza delle fasi del procedimento, suicriteri e le procedure per la nomina delle Commissioni e sugli adempimenti peril riconoscimento dell'identità degli studenti, i bandi di concorso degliAtenei devono indicare una serie di informazioni secondo quanto previstodall'allegato in questione, tra cui l'inserimento ad opera dello studente nellabusta vuota del solo modulo di risposte. All'interno del predetto allegato emerge che il CINECA, per conto delMIUR, pubblica sul sito, nel rispetto delle norme per la protezione dei datipersonali, esclusivamente il punteggio in ordine decrescente ottenuto daicandidati per ciascun corso di laurea e ciascuna sede universitaria, chepermane disponibile sul sito fino alla conclusione delle procedure. Successivamente, nell'area riservata del sito, gli studenti,utilizzando le chiavi di accesso personali, possono prendere visione anchedell'immagine del proprio elaborato contraddistinto dal codice identificativo.Infine, la Commissione d'esame di ciascun Ateneo redige le graduatorie degliammessi, abbinando i codici dei candidati e relativi punteggi con l'anagraficain possesso dell'Ateneo. Inoltre, lo schema odierno prevede nell'allegato 2 specificheprocedure per la prova di ammissione presso le sedi universitarie aggregate,con la relativa graduatoria di merito. Anche all'interno del predetto allegatoemerge che il CINECA, per conto del MIUR, pubblica sul sito, nel rispetto dellenorme per la protezione dei dati personali, esclusivamente il punteggio in ordinedecrescente ottenuto dai candidati per ciascun corso di laurea e ciascuna sedeuniversitaria. Successivamente, anche nella fattispecie, nell'area riservata delsito, gli studenti, utilizzando le chiavi di accesso personali, possonoprendere visione dell'immagine del proprio elaborato e dei predetti punteggi,corrispondenti a ciascun codice. Dopo che il CINECA ha acquisito dairesponsabili del procedimento delle Università, di ogni aggregazione,attraverso un sito web riservato, i dati identificativi di ogni studente trattidal modulo anagrafica, è pubblicata, nell'area del sito riservato aglistudenti, la graduatoria di merito nominativa riferita alleUniversità aggregate. Infine, lo schema odierno, all'articolo 14, prevede un testo diinformativa sul trattamento dei dati personali da fornire ai candidati cheintendano partecipare alle prove (riportato nell'allegato n. 3), il qualerisulta conforme a quanto previsto dall'articolo 13 del Codice. CONSIDERATO Lo schema di decreto riproduce sostanzialmente l'analogo decreto relativoall'anno accademico 2011/2012 sul cui schema il Garante si è espresso a suotempo senza osservazioni con parere favorevole del 26 maggio 2011. L'unica innovazione rispetto al precedente decreto consiste nellaprevisione di una disposizione specifica sui corsi di laurea e di laureamagistrale a ciclo unico, finalizzati alla formazione di architetto condidattica prevalentemente erogata in lingua inglese, che non presenta profilidi criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali. Il Garante non ha, pertanto, rilievi da formulare ed esprime quindiparere favorevole sull'odierno schema di decreto. TUTTO CIO' PREMESSO ILGARANTE: esprime parere favorevole sullo schema di decreto riguardante lemodalità e i contenuti delle prove di ammissione a corsi di laurea ad accessoprogrammato per l'anno accademico 2012/2013. Roma, 28 giugno 2012
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