| Garante per la protezione     dei dati personali Parere del Garante suuno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante la disciplina delFondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso,delle richieste estorsive e dell'usura PROVVEDIMENTO DEL 5LUGLIO 2012 Registro dei provvedimenti n. 191 del 5luglio 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro,Presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice Presidente, della dott. ssaGiovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e deldott. Daniele De Paoli, segretario generale; Vista la richiesta di parere del Ministero dell'interno; Visto l'art. 154, comma 4 del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196); Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore la dott.ssa Augusta Iannini; PREMESSO Il Ministero dell'interno ha richiesto il parere del Garante in ordinea uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante la disciplinadel Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipomafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, a norma dell'articolo 2, comma6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Lo schema di regolamento mira ad armonizzare (contestualmenteabrogandole) le disposizioni dei regolamenti n. 455 del 1999 e n. 284 del 2001 –concernenti appunto, rispettivamente, il Fondo di solidarietà per le vittimedelle rischieste estorsive e dell'usura di cui alla legge 23 febbraio 1999, n.44 e il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipomafioso di cui alla legge 22 dicembre 1999, n. 512 – in ottemperanza aquanto previsto dall'articolo 2, comma 6-sexies, del citato decreto-legge 29dicembre 2010, n. 225, che dispone l'unificazione dei suddetti Fondi nel"Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipomafioso, delle richieste estorsive e dell'usura" (infra: Fondo),costituito presso il Ministero dell'interno. In questa prospettiva, l'odierno provvedimento reca in primo luogotalune norme comuni – di natura prevalentemente organizzativa efunzionale – volte a disciplinare essenzialmente la composizione, lastruttura e il funzionamento dei Comitati di solidarietà, rispettivamenteantiusura e antimafia; le attribuzioni dei Commissari titolari di poteri dicoordinamento delle iniziative di solidarietà e sostegno in favore dellevittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura; il rapporto concessorio con la CONSAP; le garanzie di riservatezza deidati personali trattati nell'ambito dei procedimenti disciplinati dalregolamento stesso. A fronte di tale disciplina unitaria, lo schema di provvedimento reca,poi, una regolamentazione differenziata dei procedimenti di accesso al Fondo inragione del titolo vantato dal richiedente (l'essere cioè vittima di reati ditipo mafioso ovvero di richieste estorsive o dell'usura). RILEVATO Ai fini della disciplina in materia di protezione dei dati personalirileva, in particolare, la norma di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b),che nel disciplinare il contenuto della domanda di elargizione dei beneficispettanti alle vittime delle richieste estorsive e dell'usura prescrive, incaso di lesioni personali, l'allegazione, tra l'altro, della certificazionemedica attestante le lesioni subite dalla persona in conseguenza dell'eventolesivo. L'articolo 22 legittima inoltre il prefetto, ai fini dell'accertamentodel nesso eziologico tra il fatto di reato e l'evento lesivo, della percentualedi invalidità riportata e della diminuzione della capacità lavorativa, arichiedere – sempre che non ritenga di escludere la natura estorsiva delfatto - il giudizio sanitario della commissione medica ospedaliera interforzedi prima istanza, di cui all'articolo 193 del codice dell'ordinamento militare,trattenendo la documentazione necessaria. In assenza di un riscontro, da partedella commissione medica, entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, ilprefetto può rivolgersi ad altri soggetti pubblici. Le suddette norme presuppongono dunque un trattamento di datipersonali - anche idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato - cheappare conforme alle previsioni di cui agli articoli 20 e 22 del Codice inmateria di protezione dei dati personali (infra: Codice) in quanto, in primoluogo, autorizzato da norme primarie quali quelle di cui, in particolare, allalegge n. 44 del 1999. In secondo luogo, i tipi di dati e di operazioni che l'amministrazioneè autorizzata, rispettivamente, a trattare e ad effettuare sono descritti dallascheda 19 del Regolamento recante identificazione dei dati sensibili egiudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministerodell'interno, in attuazione degli articoli 20 e 21 del Codice, di cui aldecreto del Ministro dell'interno 21 giugno 2006, n. 244. Sotto quest'ultimo profilo, tuttavia, si richiama l'attenzione dell'Amministrazionesulla necessità che la suddetta scheda sia aggiornata con il riferimentonormativo al presente regolamento e integrata con la comunicazione dei datisanitari dell'istante da parte del prefetto alla commissione medica competenteall'accertamento sanitario (art. 22, comma 2). 2. Dati giudiziari. Il procedimento di concessione dei benefici spettanti tanto allevittime delle richieste estorsive e dell'usura quanto alle vittime di reati ditipo mafioso può comportare anche il trattamento di dati giudiziari, sia insede di valutazione della documentazione allegata all'istanza da partedell'interessato, sia in sede di eventuale accertamento condotti dall'amministrazione,ai fini della verifica dell'insussistenza delle condizioni ostativeall'elargizione del beneficio, sia, infine, in sede di riscontro di eventuali,sopravvenute, condizioni ostative (cfr., in tal senso, artt. 8, comma 4; 9,commi 1, lettere b) e c) e 3; 14, comma 3; 19, comma 1, lettera d); 21, comma1, in relazione all'articolo 17, comma 3, della legge n. 44 del 1999; 26, comma4). Anche in tal caso, il trattamento di dati giudiziari previsto dallecitate norme appare conforme alle previsioni di cui agli articoli 21 e 22 delCodice in quanto, in primo luogo, autorizzato da norme primarie quali quelle dicui alle leggi nn. 44 del 1999 e 512 del 1999. In secondo luogo, i tipi di dati e di operazioni che l'amministrazioneè autorizzata, rispettivamente, a trattare e ad effettuare sono già descrittidalla scheda 19 del Regolamento recante identificazione dei dati sensibili egiudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministerodell'interno, in attuazione degli articoli 20 e 21 del Codice, di cui aldecreto del Ministro dell'interno 21 giugno 2006, n. 244. CONSIDERATO 3. Misure per la protezione dei dati. L'articolo 28, comma 1, dello schema di regolamento detta taluneprescrizioni a garanzia della riservatezza del procedimento voltoall'elargizione dei benefici spettanti alle due categorie di vittimeconsiderate, imponendo, in particolare, il rispetto dei "principi" contenutinel Codice e "dei relativi regolamenti attuativi". 3.1. La delicatezza dei dati trattati ai fini dell'odiernoprovvedimento, nonché la loro funzionalità rispetto a beni giuridici ulteriori(quali, segnatamente, l'incolumità e la sicurezza individuale) impongonol'adozione di particolari cautele volte ad elevare lo standard di garanzia e dieffettività del diritto alla protezione dei dati personali trattati inattuazione del presente regolamento. Pertanto, appare opportuno prevedere, inprimo luogo, termini di conservazione dei dati proporzionali e non eccedentirispetto alle esigenze cui il decreto stesso è preordinato (cfr. art.11, comma 1, lett. e), del Codice), nonché adeguate forme di tracciabilitàdegli accessi agli archivi nei quali i dati personali trattati sono conservati,al fine di evitare possibili consultazioni abusive. Gli accessi dovrannoinoltre essere necessariamente selettivi, effettuati cioè dai soli soggettieffettivamente incaricati di compiti per i quali la consultazione dei dati siaindispensabile. La selettività degli accessi è infatti a sua volta funzionaleal rispetto dei principi di finalità, pertinenza, non eccedenza (e, inrelazione ai dati sensibili e giudiziari, anche) indispensabilità dei datitrattati. 3.2. Appare inoltre opportuno, sotto il profilo formale, espungere ilriferimento – che non appare congruo - ai regolamenti attuativi delCodice e sostituire il richiamo ai soli "principi" dello stessoCodice con un più estensivo richiamo alle sue "disposizioni", così daevitare di restringere il parametro normativo alle sole norme di cui al Titoloprimo, come si potrebbe invece essere indotti a ritenere valorizzando il merodato testuale. IL GARANTE esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente dellaRepubblica recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà allevittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, anorma dell'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10, con la seguente condizione: a) siano previsti termini di conservazione dei dati proporzionalie non eccedenti rispetto alle esigenze cui il decreto stesso è preordinato, nonchéadeguate forme di tracciabilità degli accessi – che dovranno esserenecessariamente selettivi - agli archivi nei quali i dati personali trattatisono conservati, al fine di evitare possibili consultazioni abusive (punto3.1); e la seguente osservazione: b) valuti l'Amministrazione l'opportunità di sostituire le paroleda: "dei principi", fino alla fine del comma, con le seguenti:"dei principi e delle disposizioni del codice in materia di protezionedei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 esuccessive modificazioni" (punto 3.2). Roma, 5 luglio 2012
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