Garante per la protezione
    dei dati personali


Videosorveglianza e tempi diconservazione delle immagini. Verifica preliminare richiesta dallaSoprintendenza per i beni archeologici delle Marche

PROVVEDIMENTO DEL 18 OTTOBRE 2012

Registro dei provvedimenti
n. 299 del 18 ottobre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

Nellariunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna BianchiClerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. GiuseppeBusia, segretario generale;

Vistoil Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.196);

Vistoil provvedimento generale in materia di videosorveglianza adottato dal Garantel'8 aprile 2010;

Vistale note della Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche-Direzioneregionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche del 14 novembre2011 (Prot. n. 9651), del 4 aprile 2012 (Prot. n. 2962) e del 28 settembre 2012(Prot. n. 8010);

Vistala documentazione in atti;

Vistele osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatorela prof.ssa Licia Califano;

PREMESSO:

LaSoprintendenza per i beni archeologici delle Marche-Direzione regionale per ibeni culturali e paesaggistici delle Marche ha chiesto al Garante di poterallungare "i tempi di conservazione delle immagini raccolte mediante isistemi di sorveglianza nei musei dipendenti da questa Soprintendenza per ibeni archeologici delle Marche dislocati nelle sedi di Ancona, Numana,Urbisaglia ed Ascoli Piceno" fino a sessanta giorni.

Nell'ambitodell'istruttoria preliminare, l'Ufficio del Garante, richiamando ilprovvedimento generale dell'8 aprile 2010, ha fornito alla Soprintendenzaspecifiche indicazioni in ordine alla durata della conservazione delleimmagini. In particolare, ha precisato che qualora si voglia procedere a unallungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore allasettimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verificapreliminare del Garante, nella quale il titolare del trattamento deveadeguatamente motivare la congruità del tempo di conservazione delle immaginipiù ampio di una settimana ritenuto necessario, facendo riferimento ad unaspecifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazionidi rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo incui venga confermata tale eccezionale necessità (punti 3.2.1.  e 3.4. del provvedimento generale dell'8 aprile 2010).

Successivamente,detta Soprintendenza ha, quindi, sottoposto ad una verifica preliminare delGarante la richiesta di procedere a un allungamento dei tempi di conservazioneper un periodo di trenta giorni.

Asupporto della citata richiesta, la Soprintendenza ha presentato un'istanzaformulata in tal senso dal Comando Legione dei Carabinieri "Marche",nella quale, per "avere un valido supporto al fine di prevenire edeventualmente reprimere sottrazioni di opere d'arte di interessestorico-artistico presenti nel museo, come già in passato si è verificato,nonché pianificare l'esecuzione di servizi di vigilanza dinamica presso i sitidi interesse culturale che potrebbero essere maggiormente esposti alla minacciaterroristica", è stata espressa l'esigenza di conservare per ilsuddetto arco temporale le videocassette contenenti le immagini registratedalle telecamere.

OSSERVA:

Lanormativa in materia di protezione dei dati personali prevede che laconservazione delle informazioni oggetto di trattamento, in una forma checonsenta l'identificazione dell'interessato, non superi il periodo di temponecessario agli scopi per i quali esse sono state raccolte o successivamentetrattate (art. 11, comma 1, lett. e) del Codice).

Conparticolare riferimento ai musei statali, speciali disposizioni di legge,entrate peraltro in vigore prima della normativa in materia di protezione deidati personali, prevedono la possibilità di installare impianti audiovisivi peril controllo continuativo ed ininterrotto dei beni culturali esposti o comunqueraccolti e depositati, con finalità di prevenzione e di tutela da azionicriminose e danneggiamenti (d.l. 14 novembre 1992, n. 433, convertito, conmodificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4).

IlGarante, con provvedimento di carattere generale dell' 8 aprile 2010, ha fornito ai titolari del trattamento specificheindicazioni circa il corretto utilizzo di sistemi di videosorveglianza, al finedi rendere il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di talisistemi conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Intale provvedimento generale, l'Autorità ha evidenziato, in particolare, che neicasi in cui sia stato scelto un sistema che preveda la conservazione delleimmagini, in applicazione del principio di proporzionalità, anche l'eventualeconservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al tempo necessario-e predeterminato- a raggiungere la finalità perseguita. Più precisamente, ilGarante ha previsto che la conservazione deve essere limitata al massimo alleventiquattro ore successive alla rilevazione e che solo in alcuni casi puòritenersi ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non supericomunque la settimana. In tutti i casi in cui si voglia procedere a unallungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore allasettimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verificapreliminare del Garante, e comunque essere ipotizzato dal titolare comeeccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità. La congruità di untermine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimentoad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concretesituazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periododi tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità. Tale congruità puòaltresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta dicustodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autoritàgiudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attivitàinvestigativa in corso (punti 3.2.1. e 3.4. del citato provvedimento generaledell'8 aprile 2010).

LaSoprintendenza per i beni archeologici delle Marche-Direzione regionale per ibeni culturali e paesaggistici delle Marche ha sottoposto al Garante lapossibilità di allungare il periodo di conservazione delle immagini registratepresso i musei dipendenti dalla stessa per un periodo di almeno trenta giorni,presentando, a supporto di tale istanza, una richiesta del Comando Legione deiCarabinieri "Marche".

Alriguardo, il citato Comando ha valutato che, considerata la recrudescenza deireati contro il patrimonio, con particolare riferimento al trafugamento diopere d'arte, e vista la necessità di rimodulare il piano di sicurezza giàesistente per la conservazione e la tutela di opere d'arte presenti nel museoarcheologico di Ascoli Piceno, detta misura costituirebbe "un validosupporto al fine di prevenire ed eventualmente reprimere sottrazioni di opered'arte di interesse storico-artistico presenti nel museo, come già in passatosi è verificato, nonché pianificare l'esecuzione di servizi di vigilanzadinamica presso i siti di interesse culturale che potrebbero esseremaggiormente esposti a minaccia terroristica".
Allo stato deglielementi forniti, anche sulla base delle valutazioni espresse dal ComandoLegione dei Carabinieri "Marche", emerge una specifica esigenza disicurezza, in relazione ad una concreta situazione di rischio riguardante unevento realmente incombente. Pertanto, con riferimento alla richiestapresentata dalla Soprintendenza, un allungamento dei tempi di conservazionedelle immagini per un periodo di trenta giorni può  ritenersi congruo, inquanto rispettoso del menzionato principio di proporzionalità, che prevede laconservazione dei dati personali oggetto di trattamento, in una forma che consental'identificazione dell'interessato per un arco di tempo non superiore a quellonecessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamentetrattati (art. 11, comma 1, lett. e) del Codice; punto 3.4. del citatoprovvedimento).

Siritiene, inoltre, che tale allungamento dei tempi di conservazione delleimmagini deve essere limitato al periodo di tempo in cui permane taleeccezionale necessità.

TUTTO CIŅ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensidegli artt. 17 e 154, comma 1, lett. c) del Codice, prescrive che, in relazionealle specifiche esigenze riconducibili a circostanze obiettive, consideratedalla Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche-Direzione regionaleper i beni culturali e paesaggistici delle Marche, anche sulla base di documentatevalutazioni effettuate dal Comando Legione dei Carabinieri "Marche", èpossibile conservare, per le sopraindicate finalità di sicurezza perseguite eper un periodo che non superi i trenta giorni, le immagini raccolte attraversoi sistemi di videosorveglianza installati presso i musei dipendenti dallacitata Soprintendenza, limitatamente al periodo in cui permanga la suddettaeccezionale necessità.

Roma, 18 ottobre 2012

Il presidente
Soro

Il relatore
Califano

Il segretario generale
Busia