Garante per la protezione
    dei dati personali


Parere del Garante su modifiche e integrazioni ad uno schema tipo di regolamento per il trattamento di dati personali sensibili e giudiziari da effettuarsi presso regioni e province autonome, aziende sanitarie, enti e agenzie regionali/provinciali, entivigilati da regioni e province autonome

PROVVEDIMENTO DEL 8 NOVEMBRE 2012

Registro dei provvedimenti
n. 331 dell'8 novembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

Indata odierna, con la partecipazione del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, del dott.ssa Giovanna Bianchi Clericie della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

Vistoil decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia diprotezione dei dati personali;

Vistoil Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.196);

Vistala richiesta di parere della Provincia autonoma di Trento del 17 settembre2012, così come integrata dalla nota dell'11 ottobre 2012, sulle modifiche esulle integrazioni apportate alle schede n. 13 e n. 14 dell'Allegato A e n. 24e n. 32 dell'Allegato B dello schema tipo aggiornato di regolamento per iltrattamento di dati sensibili e giudiziari presso le regioni e le provinceautonome, le aziende sanitarie, gli enti e agenzie regionali/provinciali, glienti vigilati dalle regioni e dalle province autonome, in conformità al qualela Provincia intende operare la revisione del "Regolamento per iltrattamento dei dati sensibili e giudiziari" emanato con D.P.P. 28dicembre 2006, n. 26-79/Leg.;

Vistoil provvedimento del 26 luglio 2012 concui l'Autorità ha espresso parere favorevole sul predetto schema tipoaggiornato di regolamento;

Vistala documentazione in atti;

Vistele osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatoreil dott.ssa Iannini;

PREMESSA:

LaProvincia autonoma di Trento, con la nota del 17 settembre 2012, ha chiesto unparere al Garante sulle modifiche e sulle integrazioni apportate alle schede n.13 e n. 14 dell'Allegato A e n. 24 e n. 32 dell'Allegato B dello schema tipoaggiornato di regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziaripresso le regioni e le province autonome, le aziende sanitarie, gli enti eagenzie regionali/provinciali, nonché gli enti vigilati sul quale l'Autorità haespresso parere favorevole in data 26 luglio 2012.

Condecreto del Presidente del 28 dicembre 2006, n. 26-79/Leg. la Provinciaautonoma di Trento ha adottato il regolamento provinciale per il trattamento deidati sensibili e giudiziari.

Inragione della necessità di adeguare tale regolamento al mutato quadro normativoin vari settori di attività di competenza della Provincia, dell'Aziendasanitaria provinciale e degli altri enti strumentali o vigilati dalla stessa,la Provincia autonoma intende adottare un nuovo atto regolamentare sultrattamento dei dati sensibili e giudiziari in conformità al predetto schematipo aggiornato di regolamento che è stato già valutato positivamentedall'Autorità.

Alriguardo, tuttavia, in considerazione delle specifiche competenze attribuitedal legislatore alla Provincia in alcune materie, si è reso necessariosottoporre al parere del Garante alcune modifiche e integrazioni da essaapportate alle predette schede.

Inparticolare, in materia di interventi assistenziali in favore degli invalidicivili, dei ciechi civili e dei sordomuti, la Provincia ha apportato alcunemodifiche e integrazioni alle schede n. 13 dell'Allegato A e n. 32dell'Allegato B del menzionato schema tipo riguardanti rispettivamente le"Attività amministrative correlate all'assistenza socio-sanitaria a favoredi fasce deboli di popolazione e di soggetti in regime di detenzione" dicompetenza della Provincia e l'"Attività medico-legale inerenti gliaccertamenti finalizzati al sostegno delle persone con disabilità" dipertinenza dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Inoltre,con riferimento alla gestione dei procedimenti per l'interdizione anticipatadal lavoro delle lavoratrici in gravidanza, sono state modificate e integratele schede n. 14 dell'Allegato A e n. 24 dell'Allegato B, riguardantirispettivamente le attività di "Tutela dai rischi infortunistici esanitari connessi con gli ambienti di vita e di lavoro" e di"Assistenza socio-sanitaria per la tutela della salute materno-infantileed esiti della gravidanza".

Ilparere è reso su di una versione aggiornata delle predette schede che tieneconto delle osservazioni formulate, in via collaborativa, dall'Ufficio delGarante alla Provincia autonoma di Trento, all'esito di riunioni e contattiinformali.

Taliindicazioni, che sono state correttamente recepite nello schema in esame, hannoriguardato, in particolare:

1) laselezione delle informazioni sanitarie dei soggetti disabili oggetto dicomunicazione da parte dell'Azienda provinciale per i servizi sanitariall'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa ai finidell'erogazione dei benefici economici correlati allo stato di invalidità,nonché all'Agenzia provinciale del lavoro nei casi in cui le persone disabili,cui è riconosciuto lo stato di invalidità, richiedano di accedere alcollocamento mirato (scheda n. 32 dell'Allegato B);

2)l'individuazione dell'ambito di comunicazione dei dati degli invalidi civili edei sordomuti da parte dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e laprevidenza integrativa ai fini dell'erogazione dell'assegno sociale agli ultrasessantacinquenni (scheda n. 13 dell'Allegato A);

3)l'individuazione degli enti competenti a disporre l'interdizione dal lavorodelle lavoratrici in stato di gravidanza a fronte delle intervenute modificheal Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegnodella maternità e della paternità (d.lg. 26 marzo 2001, n. 151, così comemodificato dall'art. 15, del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge,con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 4 aprile 2012, n. 35), tenuto contodelle specifiche competenze svolte dalla Provincia, in conformità allalegislazione provinciale vigente. Tali modifiche prevedono, infatti, che, adecorrere dal 1° aprile 2012, la Direzione territoriale del lavoro dispongal'astensione dal lavoro della lavoratrice quando le condizioni di lavoro oambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino,ovvero quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni. Nelcaso, invece, di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti formemorbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, lacompetenza a disporre l'astensione della lavoratrice è traferita alla Asl (art.17 del citato Testo unico). Pertanto, la Provincia ha modificato e integrato lascheda n. 14 dell'Allegato A per quanto riguarda il trattamento posto in esseredal Servizio lavoro il quale, in conformità alla legislazione provincialevigente, svolge le funzioni della Direzione territoriale del lavoro, nonché lascheda n. 24 dell'Allegato B con riferimento ai trattamenti effettuati, aseguito predette modifiche normative, dall'Azienda provinciale per i servizisanitari.

Allaluce del mutato quadro normativo, in virtù del quale alcune competenze in materiadi interdizione della lavoratrice in gravidanza sono state traferite alleaziende sanitarie locali, si rileva infine che tutte le regioni e province autonome,nell'adeguare il proprio regolamento per il trattamento dei dati sensibili egiudiziari allo schema tipo aggiornato, oggetto del citato parere favorevoledel Garante del 26 luglio 2012, dovranno fare riferimento alle medesimemodifiche e integrazioni apportate dalla Provincia autonoma di Trento allascheda n. 24 dell'Allegato B, senza dover richiedere all'Autorità uno specificoparere (art. 20, comma 2, del Codice, art. 17 del citato Testo unico). Ciò,affinché le aziende sanitarie locali possano legittimamente trattare datisanitari ai fini dell'adozione dei provvedimenti in materia di interdizioneanticipata dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza. A tal fine, lemodifiche e le integrazioni in questione sono evidenziate nel documento allegatoal presente provvedimento con il quale sono stati individuati i tipi di datitrattati e le operazioni eseguibili dalle aziende sanitarie locali in relazionealle finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 86, comma 1,lett. a) del Codice.

TUTTO CIŅ PREMESSO IL GARANTE:

a)ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g) del Codice:

-esprime parere favorevole in ordine alle modifiche e alle integrazioniapportate dalla Provincia autonoma di Trento alle schede n. 13 e n. 14dell'Allegato A e n. 24 e n. 32 dell'Allegato B dello schema tipo aggiornato diregolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari presso le regionie le province autonome, le aziende sanitarie, gli enti e agenzieregionali/provinciali, gli enti vigilati dalle regioni e dalle provinceautonome, già valutato favorevolmente dall'Autorità con Provv. del 26 luglio2012;

-individua nel documento allegato (parteintegrante del presente provvedimento), che indica i tipi di dati trattati e leoperazioni eseguibili dalle aziende sanitarie locali in relazione alle finalitàdi rilevante interesse pubblico di cui all'art. 86, comma 1, lett. a) delCodice, le modifiche e le integrazioni da apportare alla scheda n. 24dell'Allegato B del predetto schema tipo aggiornato di regolamento, alle qualitutte le regioni e province autonome dovranno fare riferimento nell'aggiornareil proprio regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari inconformità al predetto schema tipo sul quale il Garante ha reso parerefavorevole con Provv. del 26 luglio 2012. Ciò, senza richiedere all'Autorità unparere specifico per poter trattare dati sanitari nell'adozione deiprovvedimenti in materia di interdizione anticipata dal lavoro dellelavoratrici in stato di gravidanza (art. 20, comma 2, del Codice, art. 17 delcitato Testo unico);

b)dispone la trasmissione del presente provvedimento alla Conferenza delleregioni e delle province autonome affinché ne curi la diffusione presso glienti interessati.

Roma, 8 novembre 2012

Il presidente
Soro

Il relatore
Iannini

Il segretario generale
Busia

 

Allegato 1

Modifiche e integrazioni da apportare alla scheda n.24 dell'Allegato B dello schema tipo aggiornato di regolamento per iltrattamento di dati personali sensibili e giudiziari da effettuarsi presso leregioni e le province autonome, le aziende sanitarie, gli enti e agenzieregionali/provinciali, gli enti vigilati dalle regioni e dalle provinceautonome sul quale il Garante ha reso parere favorevole con Provv. del 26luglio 2012.

1. Nelleoperazioni di Comunicazione (versosoggetti pubblici e verso soggetti privati) indicate nella scheda n. 24dell'Allegato B dello schema tipo aggiornato di regolamento aggiungere dopo gli"Istituti scolastici su richiesta dei genitori" i seguentidestinatari: "Datore dilavoro", "Istituto previdenziale presso il quale la lavoratrice èassicurata";

2. Nella Descrizione del trattamento e del flusso informativo della scheda24 dell'Allegato B dello schema tipo aggiornato di regolamento dopo le parole:"Presso i consultori viene predisposta una scheda informativa della donnacontenente le motivazioni che hanno portato a tale autorizzazione" aggiungereil seguente paragrafo "Lelavoratrici in gravidanza possono presentare alle ASL la domanda diinterdizione dal lavoro nei casi di gravi complicanze della gravidanza o dipersistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo statodi gravidanza. La domanda è corredata dal certificato medico rilasciato da unospecialista del SSN attestante le condizioni di gravidanza a rischio connesseesclusivamente allo stato di salute della donna. Qualora il certificatopresentato dalla lavoratrice sia stato rilasciato da uno specialista privato èrichiesta alla lavoratrice una visita di verifica da parte di un medico del SSNche confermi l'esistenza della gravidanza a rischio. All'atto di presentazionedella domanda viene rilasciata alla lavoratrice una ricevuta che vale anchecome giustificativo dell'assenza fino all'emanazione del provvedimento finale.Il provvedimento emanato dagli uffici competenti delle ASL, attestantel'astensione per gravidanza a rischio a decorrere dal primo giorno non lavoratodichiarato dalla lavoratrice e fino alla data dichiarata dallo specialista del SSN,viene consegnato alla lavoratrice e una copia è trasmessa al datore di lavoro eall'istituto previdenziale presso il quale la lavoratrice è assicurata".