Garante per la protezione
    dei dati personali


Pubblicazione di sms eventualmenteidonei a rivelare abitudini sessuali

PROVVEDIMENTO DEL 13 DICEMBRE 2012

Registro dei provvedimenti
n. 396 del 13 dicembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

Nellariunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna BianchiClerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. GiuseppeBusia, segretario generale;

VISTOil reclamo presentato in data 18 ottobre 2012 con il quale la signora SabrinaFerilli lamenta una violazione della sua sfera privata in relazione allapubblicazione, da parte di diversi organi di informazione, di dati personaliconnessi a degli sms prodotti in un procedimento giudiziario pendente presso ilTribunale di Bergamo che l'attore Francesco Testi afferma aver scambiato con lareclamante;

VISTAla nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo del 10dicembre 2012 con la quale viene confermata l'esistenza di sms che contengonodati sensibili della reclamante potenzialmente idonei a rivelare la vitasessuale;

RILEVATOaltresì che, alla luce di più recenti sviluppi processuali, il contenuto ditali sms può essere conosciuto anche da terzi;

CONSIDERATOche la vigente disciplina, in vista di un bilanciamento tra il diritto allariservatezza e alla protezione dei dati personali e il diritto di cronaca,consente la diffusione di dati personali anche senza il consensodell'interessato, ma nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione rispettoa fatti di interesse pubblico e della dignità della persona (art. 137 Codice inmateria di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, artt. 5e 6 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personalinell'esercizio dell'attività giornalistica):

CONSIDERATOche tale principio opera anche con riferimento a personaggi noti al pubblico(art. 6, comma 2, cod. deont. cit.);

CONSIDERATOd'altra parte che con riferimento ai dati relativi alla sfera sessuale ilcitato codice di deontologia prescrive che "Il giornalista si astienedalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona,identificata o identificabile. La pubblicazione è ammessa nell'ambito delperseguimento dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della dignitàdella persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza socialeo pubblica." (art. 11);

RITENUTOpertanto di dover evidenziare che, in relazione alla cronaca sulla vicenda chevede coinvolta la reclamante, la corretta applicazione del citato principiodell'essenzialità dell'informazione impone ai giornalisti di effettuare unattento vaglio sulle notizie da diffondere al riguardo, in particolare perquanto attiene al contenuto di sms che attengano a comportamenti strettamentepersonali della reclamante (cfr. anche provvedimento dell'11 aprile 2002);

RITENUTOpertanto opportuno prescrivere agli organi di informazione, ai sensi degliartt. 143, comma 1, lett. b)  e 154, comma 1, lett. c),  del Codicecit. di conformarsi ai principi sopra richiamati e di astenersi dallapubblicazione di sms eventualmente idonei a rivelare abitudini sessuali dellareclamante in violazione dell'art. 11 del codice di deontologia sopra citato,anche in relazione all'eventuale ulteriore trattamento delle informazionirelative alla vicenda oggetto del reclamo;

VISTAla documentazione in atti;

VISTEle osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 delregolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREil dott. Antonello Soro;

TUTTO CIŅ PREMESSO, IL GARANTE:

prescriveagli organi di informazione, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154,comma 1, lett. c), del Codice in materia di protezione dei dati personali, diconformarsi ai principi sopra richiamati e di astenersi dalla pubblicazione disms eventualmente idonei a rivelare abitudini sessuali della reclamante inviolazione dell'art. 11 del codice di deontologia relativo al trattamento deidati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, anche in relazioneall'eventuale ulteriore trattamento delle informazioni relative alla vicendaoggetto del reclamo;

Ai sensidegli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presenteprovvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 13 dicembre 2012

Il presidente
Soro

Il relatore
Soro

Il segretario generale
Busia