Garante per la protezione
    dei dati personali


Trattamento dei dati idonei a rivelarelo stato di salute nelle certificazioni sull'invalidità civile

PROVVEDIMENTO DEL 4 LUGLIO 2013

Registro dei provvedimenti
n. 331 del 4 luglio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna BianchiClerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTOil Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003,n. 196), di seguito "Codice";

VISTAla disciplina rilevante in favore della mobilità delle persone invalide;

VISTOl'art. 4 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, conmodificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 4 aprile 2012, n. 35;

ESAMINATEle istanze pervenute all'Autorità da parte di alcuni cittadini in merito allapossibilità di utilizzare il verbale della commissione medica integrata qualeattestazione medico-legale idonea a richiedere il rilascio del contrassegnoinvalidi, nonché a ottenere le agevolazioni fiscali relative ai veicoliprevisti per le persone con disabilità;

VISTOil provvedimento generale in materia di invalidità civile adottato dal Garanteil 21 marzo 2007 epubblicato in G.U. n. 82 del 7 aprile 2007;

VISTOil provvedimento generale adottato dal Garante il 16 febbraio 2011 sultrattamento dei dati personali dei disabili effettuato in occasionedell'acquisto di un'autovettura;

VISTAla documentazione in atti;

VISTEle osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

RELATOREil dott. Antonello Soro;

PREMESSO

1. Questioni prospettate

Sonopervenute alcune segnalazioni nelle quali si lamenta una violazione delledisposizioni in materia di protezione dei dati personali nella previsionecontenuta nell'art. 4 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, conmodificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 4 aprile 2012, n. 35. Tale normaprevede che le attestazioni medico-legali richieste per il rilascio delcontrassegno invalidi di cui all'art. 381, comma 2, del d.P.R. 16 dicembre1992, n. 495, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previstiper le persone con disabilità possano essere sostituite dal verbale dellacommissione medica integrata di cui all'art. 20, del d.l. 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102.

Nellesegnalazioni ricevute i cittadini lamentano che nei suddetti verbali sonopresenti informazioni sensibili quali i dati anamnestici, l'esame obiettivo ela diagnosi del soggetto sottoposto a controllo. I segnalanti ritengono,infatti, che tali informazioni siano non pertinenti e non indispensabili aifini dell'erogazione dei predetti benefici e, quindi, non conoscibili da partedei soggetti a ciò deputati. E' stato, pertanto, richiesto al Garante che taliinformazioni possano essere omesse nelle certificazioni preliminari algodimento dei richiamati benefici.

IlGarante si è già espresso in materia con il provvedimento del 21 marzo 2007 incui sono state introdotte misure e accorgimenti a tutela dei diritti dellepersone che presentano istanza per l'accertamento dell'invalidità civile. Inparticolare, è stato prescritto alle aziende sanitarie locali di rilasciare lecertificazioni che attestano il riconoscimento dell'invalidità civile perl'iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio o per la richiesta diesenzione dalle tasse scolastiche e universitarie senza indicare i datipersonali relativi alla diagnosi dell'interessato.

2.  Quadro normativo di riferimento

L'art.4 del citato decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 ha introdotto semplificazioniin materia di documentazione per le persone con disabilità. Con riferimento aquanto segnalato al Garante, tale norma ha previsto che le attestazioni medico-legalinecessarie per il rilascio del contrassegno invalidi e per ottenere leagevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilitàpossano "essere sostituite dal verbale della commissione medicaintegrata", presentato in copia, con dichiarazione sostituiva dell'atto dinotorietà sulla conformità all'originale e con dichiarazione sulla mancatarevoca, sospensione o modifica di quanto attestato sul verbale (art. 4 deldecreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 citato).

Larichiamata disposizione, al fine di semplificare la procedura per l'ottenimentodei predetti benefici da parte della persona con disabilità, introduce unamodalità alternativa di documentazione dello stato di disabilità rappresentatadalla presentazione del verbale della commissione medica integrata. Taleprevisione conferisce quindi una facoltà di scelta alla persona con disabilitàche potrà così decidere di avvalersi di tale semplificazione o di continuare apresentare un'attestazione medico -legale priva di diagnosi per ottenere imedesimi benefici.

Taleattestazione è previsto che sia rilasciata -su richiesta dell'interessato- conriferimento a dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamentedocumentati (cfr. art. 24 e 62 del codice di deontologia medica del 16 dicembre2006). I certificati medici sono, infatti, esclusi dalla normativa vigente inmateria di autocertificazione (d.P.R. 445/2000, art. 49, comma 1).  Taleattestazione può essere rilasciata da professionisti che operino privatamente onell'ambito delle funzioni di medicina legale attribuite alle aziende sanitarie(artt.14 e 19, l. 23 dicembre 1978, n. 833).

Adifferenza di quanto indicato in tale attestazione, in conformità a quantoprevisto dalla normativa in materia di accertamento dell'invalidità civile, nelverbale redatto dalla commissione medica integrata è specificata "ladizione diagnostica con chiarezza e precisione, in modo da consentirel'individuazione delle minorazioni ed infermità che per la loro particolaregravità determinano la totale incapacità lavorativa o che, per la loro media ominore entità, determinano invece la riduzione di tale capacità" (art. 1,comma 5, d.m. 5 agosto 1991, n. 387, recante "Regolamento recante le normedi coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 15ottobre 1990, n. 295, in materia di accertamento dell'invalidità civile").

3. Trattamento dei dati idonei a rivelare lo statodi salute nelle certificazioni sull'invalidità civile

Lequestioni sollevate nelle menzionate segnalazioni concernono il trattamento didati personali idonei a rivelare lo stato di salute delle persone con disabilità.

Iltrattamento di tali informazioni può essere effettuato solo se ricorrono lespecifiche garanzie previste dal Codice il quale prevede, tra l'altro, che isoggetti pubblici debbano identificare e rendere pubblici i tipi di datisensibili e giudiziari trattati e di operazioni eseguibili attraverso un attodi natura regolamentare, adottato su conforme parere del Garante (artt. 20,comma 2, 21, comma 2, e 181, comma 1, lett. a) del Codice).

Nelrispetto di quanto previsto dal Codice, pertanto, tali trattamenti devono essereposti in essere nel rispetto di quanto previsto, allo stato, nello schema tipoaggiornato di regolamento per il trattamento di dati personali sensibili egiudiziari da effettuarsi presso le regioni e le province autonome, le aziendesanitarie, gli enti e agenzie regionali/provinciali, gli enti vigilati dalleregioni e dalle province autonome, predisposto dalla Conferenza delle regioni edelle province autonome, sul quale il Garante ha espresso parere favorevole il26 luglio 2012.

Nellascheda n. 32 del predetto schema tipo aggiornato di regolamento è previsto chele commissioni mediche che operano presso le aziende sanitarie locali possanotrattare lecitamente i dati idonei a rivelare lo stato di salute nell'ambitodell'attività medico-legale inerente agli accertamenti finalizzati al sostegnodelle fasce deboli, compresi quelli relativi al riconoscimento dello stato diinvalidità civile (artt. 85, comma 1, lett. d) e 86, comma 1, punto c) 1 delCodice).

Lecommissioni mediche presso le aziende sanitarie locali possono, pertanto,legittimamente trattare i predetti dati sensibili nel rispetto dei princìpi dipertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati rispetto allafinalità di accertamento perseguita (artt. 11 e 22, commi 3 e 5, del Codice).

IlGarante, nel riconoscere l'indubbia semplificazione che l'art. 4 del d.l. 9febbraio 2012, n. 5 intende introdurre nelle procedure per ottenere da partedelle persone con disabilità i predetti benefici, ritiene che, in attuazionedei richiamati princìpi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità, lecommissioni mediche rilascino, ai predetti fini di cui all'articolo 4 deldecreto-legge citato, una copia del verbale della commissione medica integratacon l'omissione delle parti dedicate alla descrizione dei dati anamnestici,all'esame obiettivo e alla diagnosi della persona con disabilità. Ciò affinchésia assicurato un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà, nelrispetto dei principi di semplificazione (art. 2, comma 2 del Codice).

L'esigenzache tali informazioni siano omesse trova, peraltro, riscontro nel quadronormativo di settore. La normativa in tema di mobilità delle persone invalideprevede che per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio di personecon capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comunerilasci apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamentosanitario (d.P.R. 16-12-1992 n. 495). L'interessato deve presentare lacertificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'aziendasanitaria di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è statoespressamente accertato che la persona per la quale viene chiestal'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita osensibilmente ridotta senza che sia prevista l'indicazione della diagnosi (art.381, comma 3, d.P.R. n. 495/1992).

Inoltre,per ciò che concerne le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti perle persone con disabilità, il Garante è già intervenuto sul tema con ilrichiamato provvedimento del 16 febbraio 2011, in cui ha prescritto allestrutture sanitarie pubbliche e alle commissioni mediche legalmente deputate adaccertare le varie ipotesi di disabilità, di redigere le certificazionisanitarie destinate ad essere esibite dagli interessati per l'acquisto diautoveicoli a tassazione agevolata indicando solo i dati personalieffettivamente necessari per la eventuale concessione, da parte dei varisoggetti coinvolti nella procedura di valutazione, delle agevolazioni fiscalidi legge. Anche in tale ultima occasione, infatti, il Garante ha osservato chela normativa di settore, se da un lato richiede la certificazione dello statodi "handicap grave" di cui all'art. 3, comma 3 della legge 104/1992,imponendo anche un'esplicita evidenziazione della gravità della patologia (adesempio, con riguardo alla natura psichica o mentale della stessa), nonprevede, tuttavia, come indispensabile l'indicazione della specifica patologiadiagnosticata all'interessato. In tale provvedimento il Garante ha, infatti,disposto che le "strutture sanitarie pubbliche e/o le Commissioni medichedeputate ad accertare le patologie in questione, pur avendo a disposizione perle valutazioni di competenza l'intera documentazione sanitaria prodotta dalrichiedente, redigano le certificazioni destinate ad essere esibite daisoggetti con disabilità per l'acquisto di autoveicoli a tassazione agevolataindicando i soli dati pertinenti, completi e non eccedenti rispetto allefinalità (eventuale concessione delle agevolazioni fiscali) per le qualidebbono essere successivamente trattati da parte dei vari soggetti coinvoltinel procedimento di valutazione".

Intale quadro, pertanto, come già indicato nei richiamati provvedimenti delGarante del 21 marzo 2007 e del 16 febbraio 2011, è necessario che lecommissioni mediche rilascino, ai fini di cui all'articolo 4 del decreto-legge9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,comma 1, legge 4 aprile 2012, n. 35, una copia del verbale con l'omissionedelle parti dedicate alla descrizione dei dati anamnestici, all'esame obiettivoe alla diagnosi della persona con disabilità.

Ilpresente provvedimento è pubblicato sul sito Internet del Garante(www.garanteprivacy.it) e, considerata la sua valenza generale, è inviato alleregioni e province autonome e all'Inps affinché provvedano a divulgarlo pressole strutture competenti.

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

aisensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice prescrive alle commissionimediche di rilasciare, ai fini di cui all'articolo 4 del decreto-legge 9febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma1, legge 4 aprile 2012, n. 35, una copia del verbale con l'omissione delleparti dedicate alla descrizione dei dati anamnestici, all'esame obiettivo ealla diagnosi della persona con disabilità.

Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'Autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 4 luglio 2013

Il presidente
Soro

Il relatore
Soro

Il segretario generale
Busia