| Garante per la protezione     dei dati personali Parere del Garante su uno schema diregolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica193/2012, concernente le modalità di attuazione del regolamento (UE) 211/2011riguardante l'iniziativa dei cittadini PROVVEDIMENTO DEL 19 SETTEMBRE 2013 Registro dei provvedimenti
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI Nellariunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano edella dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; Vistala richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per gli affari europei; Vistol'articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Vistala documentazione in atti; Vistele osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatorela dott.ssa Augusta Iannini; PREMESSO Connota a firma del Capo del settore legislativo del Ministro per gli affarieuropei, è stato richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema diregolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18ottobre 2012, n.193, concernente le modalità di attuazione del regolamento (UE)n. 211 del 16 febbraio 2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini. Sulloschema relativo al predetto d.P.R n. 193 del 2012 il Garante ha espresso, indata 19 luglio 2012, parere condizionato. L'odiernoschema di regolamento apporta modifiche al d.P.R. 18 ottobre 2012, n. 193, aseguito dei rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito del caso EUPilot 3863/12/SGEN per non conformità dello stesso al predetto regolamento (UE)n. 211 del 16 febbraio 2011, al fine di evitare la formale apertura di unaprocedura d'infrazione. RILEVATO Irilievi sollevati dalla Commissione riguardano la numerazione delledichiarazioni di sostegno (art. 2, comma 2), considerata dalla Commissione unobbligo non previsto dal regolamento europeo; la tempistica delle verifiche(art. 2, comma 3); la necessità di una maggiore chiarezza circa le modalità dipresentazione delle dichiarazioni di sostegno anche in via telematica (art. 2,commi 3 e 4); l'età minima per presentare le dichiarazioni (art. 3, comma 1,lett. b)). L'odiernoprovvedimento recepisce integralmente le osservazioni formulate dallaCommissione europea apportando al regolamento n. 193 del 2012 le conseguentimodifiche. Inparticolare: Iprofili di potenziale contrasto delle disposizioni del decreto n. 193 del 2012con il regolamento europeo, rilevati dalla Commissione e oggetto dei descrittirilievi, non riguardano aspetti di protezione dei dati personali. Daquesto punto di vista, pertanto, il Garante non ha osservazioni da formularesullo schema di regolamento in esame, volto esclusivamente a evitare l'aperturadi una formale procedura di infrazione. RITENUTO Sottoaltro profilo, il Garante richiama l'attenzione della Presidenza del Consigliodei ministri sul parere reso sul precedente schema e in particolare sulleosservazioni formulate dall'Autorità e oggetto di una specifica condizione, nonrecepita nella stesura definitiva del regolamento. Occorrepremettere che il regolamento n. 193 del 2012 (e, evidentemente, lo schemaallora esaminato dall'Autorità) nell'ambito del procedimento di verifica delledichiarazioni di sostegno prevede un controllo a campione effettuato dalMinistero dell'interno volto ad accertare la "ricevibilità delledichiarazioni di sostegno", la "completezza dei dati richiesti peridentificare il firmatario" e la "veridicità delle dichiarazioni disostegno". Relativamente a quest'ultimo aspetto, il controllo è effettuatodal Ministero mediante confronto dei dati indicati nella dichiarazione con idati degli archivi anagrafici comunali o delle questure nel caso in cui, qualedocumento di riconoscimento del firmatario, sia stato indicato il passaporto.Ove la verifica sia affidata ai comuni o alle questure, questi ultimicomunicano i risultati della stessa al Ministero; in assenza di riscontro entroun determinato termine, il decreto stabilisce che la verifica dei dati oggettodella dichiarazione di sostegno si consideri "favorevolmente accertata"(art. 3, comma 3, d.P.R. n. 193/2012). Alriguardo il Garante aveva osservato che tale procedura di verifica, secondo cuii risultati del controllo s'intendono "positivi" qualora sia decorsoil termine senza alcuna comunicazione ad opera dei comuni e delle questure alMinistero dell'interno, non appariva in linea con la normativa in materia diprotezione dei dati personali, né con il disposto dell'articolo 8, comma 2, delregolamento europeo, che richiede "adeguati controlli". IlGarante, pertanto, pur non entrando nel merito della scelta di ricorrere acontrolli a campione, rilevava che tale procedura –risolvendosisostanzialmente in una "fictio iuris" - non avrebbe assicuratouna verifica effettiva della veridicità delle dichiarazioni di sostegno deicittadini, ma anzi avrebbe "legittimato" dichiarazioni di sostegnonon verificate nella loro autenticità, a danno dei diritti dei cittadini chepotrebbero, così, falsamente vedersi attribuire iniziative a loro sconosciutesu temi delicati ed aventi riflessi sulle proprie convinzioni politiche. Perquanto riguarda, più in particolare, la protezione dei dati personali, ilmeccanismo descritto avrebbe potuto comportare un trattamento di dati inviolazione dei principi di liceità e correttezza, nonché dell'esattezza ecompletezza dei dati personali, con conseguente inutilizzabilità dei datistessi (art. 11 del decreto legislativo 30 giugno 2013, n. 196, recante ilCodice in materia di protezione dei dati personali). IlGarante aveva pertanto condizionato il parere alla soppressione, nello schema,di ogni riferimento a sistemi di verifica solo formale della veridicità delledichiarazioni di sostegno e alla previsione di una procedura di verifica deidati adeguata ai principi in materia di protezione dei dati personali. Comeanticipato sopra, nel decreto poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale,l'Amministrazione non ha recepito le indicazioni rese dal Garante, lasciandoimmutato il tenore dell'articolo 3, comma 3, dello schema. Ciòpremesso, l'Autorità chiede all'Amministrazione interessata di conformarsi allacondizione resa dal Garante nel parere del 19 luglio 2012, modificandol'articolo 3 del d.P.R. n. 319 del 2012. IL GARANTE esprimeparere favorevole sullo schema di regolamento recante modifiche al decreto delPresidente della Repubblica 18 ottobre 2012, n. 193, concernente le modalità diattuazione del Regolamento (UE) n. 211 del 16 febbraio 2011 riguardantel'iniziativa dei cittadini, in relazione ai rilievi mossi dalla Commissioneeuropea, con la seguente condizione (già posta nel parere del 19 luglio 2012): -sia prevista, nel regolamento, una procedura di verifica dei dati indicatinelle dichiarazioni di sostegno conforme ai principi in materia di protezionedei dati personali, nei termini di cui in motivazione, espungendo dalregolamento stesso ogni riferimento a sistemi di verifica solo formale dellaveridicità delle dichiarazioni (art. 3, comma 3, d.P.R. n. 319 del 2012). Roma, 19 settembre 2013
|