| Garante per la protezione     dei dati personali ACCESSO AGLI ATTI DELLEIMPRESE ASSICURATRICI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI
IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Vista la richiesta di parere delMinistero dello sviluppo economico; Visto l'articolo 154, commi 4 e 5, delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.196); Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; Relatore il dott. Giuseppe Fortunato; PREMESSO Il Ministero dello sviluppo economico hachiesto il parere del Garante su uno schema di regolamento volto a disciplinareil diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati agli atti delle impreseesercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilit civile derivantedalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (art. 146 d.lg. n.209/2005, recante il codice delle assicurazioni private). Il decreto deve individuare la tipologiadegli atti soggetti ed esclusi dall'accesso e determinare gli obblighi delleimprese, gli oneri a carico dei richiedenti, nonch i termini e le altrecondizioni per l'esercizio del diritto di accesso (art. 146, comma 4, d.lg. n.209/2005); sostituir il d.m. 20 febbraio 2004, n. 74 adottato in attuazionedella normativa in materia di regolazione dei mercati nel settore assicurativo(l. 5 marzo 2001, n. 57), introducendo alcune modifiche che intendono tener "contodell'esperienza maturata dall'Isvap nella gestione dei reclami inoltratiall'Istituto stesso dai danneggiati e dagli assicurati" OSSERVA 1. Il diritto di accesso agli atti delleimprese di assicurazione distinto dal coesistente diritto di accesso ai datipersonali disciplinato dal Codice in materia di protezione dei dati personali(art. 7, comma 1, d. lg. n. 196/2003). La distinzione fra le due forme diaccesso non emerge pi, nettamente, dallo schema. Si evidenzia pertanto lanecessit di non alterare la formulazione di alcune disposizioni del d.m.vigente che risultano pi chiare al riguardo (art. 5, commi 1 e 2, d.m. n.74/2004). Ci si riferisce in particolare all'esigenza di: a) prevedere che l'accesso agli atti siaconsentito (e possa essere escluso parzialmente) "con riferimento alleparti del documento" contenentinotizie e informazioni relative alla parte istante (oppure, rispettivamente,relative a terzi: art. 1, comma 4, dello schema, erroneamente indicato come 3,in rif. all'art. 5, comma 1, del d.m. n. 74/2004); b) mantenere nella forma attuale (art. 5,comma 2, d.m. n. 74/2004) il riferimento alle questioni concernenti i dati dicarattere non oggettivo, modificando la parte iniziale dell'articolo 1, comma 4dello schema (erroneamente indicato come 3) che, come al momento formulato, erroneamente riferito ai dati personali, anzich, come necessario, agli "atti" 2. La medesima disposizione dello schema(il predetto comma 4), nella parte in cui disciplina l'esclusione del dirittodi accesso, deve essere adeguata ai princpi relativi al trattamento di datisensibili e giudiziari e al bilanciamento tra il diritto di accesso delrichiedente e il diritto alla riservatezza dei terzi, desumibili dal Codice inmateria di protezione dei dati personali come pure, su un piano generale, dalladisciplina sulla trasparenza. La predetta disposizione deve esserepertanto integrata prevedendo che, qualora le informazioni riguardanti personediverse dal richiedente consistano in dati sensibili o giudiziari, l'accessoagli atti che contengono tali dati sia consentito nei limiti in cui esso siastrettamente indispensabile e, in caso di dati idonei a rivelare lo stato disalute e la vita sessuale, solo laddove la situazione giuridicamente rilevante,che si intende tutelare con la richiesta, sia di rango almeno pari ai dirittidell'interessato ovvero consista in un diritto della personalit o in altrodiritto o libert fondamentale e inviolabile (cfr., in particolare, art. 24,comma 7, l. 241/1990 e art. 60 del Codice). Tale bilanciamento dovrebbe essereprevisto anche in caso di richieste di accesso a perizie medico-legali relativea persone diverse dal richiedente (art. 1, comma 3, dello schema). TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE 0. esprime parere favorevole sulloschema di regolamento in materia di diritto di accesso dei contraenti e deidanneggiati agli atti delle imprese esercenti l'assicurazione obbligatoriadella responsabilit civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore edei natanti, a condizione che, nei termini di cui in motivazione: 0. sia modificato l'articolo 1,comma 4 (erroneamente indicato quale comma 3) prevedendo che l'accesso agliatti sia consentito (e possa essere escluso parzialmente) "conriferimento alle parti del documento" contenenti notizie e informazioni relative alla parte istante (oppure,rispettivamente, relative a terzi) (punto 1); 0. sia mantenuto il vigenteriferimento (art. 5, comma 2, d.m. n. 74/2004) alle questioni concernenti idati di carattere non oggettivo, modificando la parte iniziale dell'art. 1,comma 4, dello schema (erroneamente indicato come 3); 0. lo schema sia integratoconsentendo l'accesso ad atti e documenti contenenti dati sensibili ogiudiziari riguardanti persone diverse dal richiedente nei limiti in cui essosia strettamente indispensabile e, in caso di dati idonei a rivelare lo statodi salute e la vita sessuale, solo laddove la situazione giuridicamenterilevante, che si intende tutelare con la richiesta, sia di rango almeno pariai diritti dell'interessato ovvero consista in un diritto della personalit oin altro diritto o libert fondamentale e inviolabile (punto 2). Roma, 30 aprile 2008
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