| Garante per la protezione     dei dati personali PARERE SULLO SCHEMA DIREGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI DELLACOMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIET E LA BORSA (CONSOB) IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti,e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visti gli articoli 20, comma 2, e 154,commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Vista la richiesta di parere sullo schemadi regolamento, presentata dalla Commissione nazionale per le societ e laborsa in data 9 novembre 2005 (prot. n. 5074405), come modificato indata 6 dicembre 2005 (prot. 5080242); Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficio,formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante, n. 1/2000; Relatore il prof. Francesco Pizzetti; PREMESSO: La Commissione nazionale per le societ ela borsa (Consob) ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema diregolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari da effettuarsipresso il medesimo Istituto. La Consob, al pari degli altri soggettipubblici, pu trattare i dati sensibili e giudiziari in base ad un'espressadisposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, leoperazioni eseguibili e le finalit di rilevante interesse pubblico perseguite.In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo lafinalit di rilevante interesse pubblico, necessario identificare e renderepubblici i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonch le operazioni eseguibiliin relazione alle finalit perseguite nei singoli casi, al fine di renderelegittimo il trattamento. A tale scopo, la Consob tenuta adadottare un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante. Il documento, che identifica i tipi didati e di operazioni eseguibili a cura della Consob, che ne effettua iltrattamento in relazione alle specifiche finalit perseguite nei singoli casi, stato sottoposto al parere dell'Autorit ai sensi dell'art. 20, comma 2, delCodice. TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: ai sensi degli articoli 20, comma 2, e154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema diregolamento predisposto dalla Commissione nazionale per le societ e la borsaper effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in relazione allefinalit perseguite nei singoli casi. Roma, 15 dicembre 2005
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