| Garante per la protezione     dei dati personali PARERE SULLO SCHEMA DIREGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI DELL'ISTITUTONAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT) IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti,e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visti gli articoli 20, comma 2, e 154,commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Vista la richiesta di parere sullo schematipo di regolamento, presentata dall'Istituto nazionale di statistica in data12 dicembre 2005; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficio,formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante, n. 1/2000; Relatore il prof. Francesco Pizzetti; PREMESSO: L'Istituto nazionale di statistica(Istat) ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamentoper i trattamenti di dati sensibili e giudiziari da effettuarsi solo presso ilmedesimo istituto, al di fuori di quelli per finalit statistiche individuati,in particolare, nel Programma statistico nazionale L'Istat, al pari degli altri soggettipubblici, pu trattare i dati sensibili e giudiziari in base ad un'espressadisposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, leoperazioni eseguibili e le finalit di rilevante interesse pubblico perseguite.In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo lafinalit di rilevante interesse pubblico, necessario identificare e renderepubblici i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonch le operazioni eseguibiliin relazione alle finalit perseguite nei singoli casi, al fine di renderelegittimo il trattamento. A tale scopo, ferma restando la specificadisciplina dettata dall'art. 6-bis del d.lg. 6 settembre 1989,n. 322 per il trattamento dei dati individuati nel Programma statisticonazionale, l'Istat tenuto ad adottare un atto di natura regolamentareconforme al parere reso dal Garante. Il documento, che identifica i tipi didati e di operazioni eseguibili a cura dell'Istat, che ne effettua iltrattamento in relazione alle specifiche finalit perseguite nei singoli casi, stato sottoposto al parere dell'Autorit ai sensi dell'art. 20, comma 2,del Codice. TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: ai sensi degli articoli 20, comma 2, e154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema diregolamento predisposto dall'Istituto nazionale di statistica per effettuarepresso il medesimo Istituto il trattamento dei dati sensibili e giudiziari inrelazione alle finalit diverse da quelle statistiche perseguite nei singolicasi. Roma, 15 dicembre 2005
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