| Garante per la protezione     dei dati personali PARERE SULLO SCHEMA DIREGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI DELL'ISTITUTOPER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO (ISVAP) IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti,e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Vista la normativa internazionale ecomunitaria e, in particolare, la direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995; Visti gli articoli 20, comma 2, e 154,commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Vista la richiesta di parere sullo schematipo di regolamento, presentata dall'Istituto per la vigilanza sulleassicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap) in data 9 novembre 2005(prot. n. 555353), come integrata in data 25 novembre 2005 (prot. 555374); Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficio,formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante, n. 1/2000; Relatore il prof. Francesco Pizzetti; PREMESSO: L'Istituto per la vigilanza sulleassicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap) ha chiesto il pareredel Garante in ordine ad uno schema di regolamento per i trattamenti dei datisensibili e giudiziari da effettuarsi presso il medesimo istituto. L'Isvap, al pari degli altri soggettipubblici, pu trattare i dati sensibili e giudiziari in base ad un'espressadisposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, leoperazioni eseguibili e le finalit di rilevante interesse pubblico perseguite.In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo lafinalit di rilevante interesse pubblico, necessario identificare e renderepubblici i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonch le operazioni eseguibiliin relazione alle finalit perseguite nei singoli casi, al fine di rendere legittimoil trattamento. A tale scopo, l'Isvap tenuto adadottare un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante. Il documento, che identifica i tipi didati e di operazioni eseguibili a cura dell'Isvap, che ne effettua il trattamentoin relazione alle specifiche finalit perseguite nei singoli casi, statosottoposto al parere dell'Autorit ai sensi dell'art. 20, comma 2,del Codice. TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. g)del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento predispostodall'Isvap per effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari inrelazione alle finalit perseguite nei singoli casi. Roma, 30 novembre 2005
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