| Garante per la protezione     dei dati personali PARERE SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO PER I TRATTAMENTI DI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI DEL MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visti gli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233; Vista la richiesta di parere sullo schema di regolamento, presentata dal Ministero del commercio internazionale in data 9 febbraio 2007 (prot. n. 10168); Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000; Relatore il dott. Giuseppe Fortunato; PREMESSO:
Il Ministero del commercio internazionale ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso il medesimo Ministero. Il Ministero, al pari degli altri soggetti pubblici, può trattare i dati sensibili e giudiziari in base ad un'espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, è necessario identificare e rendere pubblici, in un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante, i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, al fine di rendere legittimo il trattamento. A tale scopo, il Ministero è quindi tenuto ad adottare un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante. Il documento che identifica i tipi di dati e di operazioni eseguibili dal Ministero, il quale ne effettua il trattamento in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi, viene sottoposto al parere dell'Autorità ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice. TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dal Ministero del commercio internazionale per effettuare il trattamento di dati sensibili e giudiziari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi. Roma, 13 febbraio 2007 IL PRESIDENTE: Pizzetti IL RELATORE: Fortunato IL SEGRETARIO GENERALE: Buttarelli |