| Garante per la protezione     dei dati personali Il Garante non è competente in ordine a richieste di risarcimento danni in relazione a violazioni della legge n. 675, richieste che devono essere fatte valere di fronte all'autorità giudiziaria ordinaria. Roma, 26 ottobre 1999                 Sig. .                 OGGETTO: precisazioni in ordine alla presentazione di "ricorsi" al Garante per la protezione dei dati personali. È pervenuta a questa Autorità in data 3 agosto 1999 un'istanza inoltrata dalla S.V. ed erroneamente indirizzata presso il Ministero dell'interno. Con tale nota si richiede al Garante di disporre un risarcimento danni a carico di alcuni soggetti che, tramite un investigatore privato, avrebbero raccolto informazioni su una sua assistita. Al riguardo, il Garante precisa quanto segue: - il ricorso di cui all'art. 29 della legge n. 675/1996 può essere presentato solo in riferimento all'esercizio dei diritti di cui all'art. 13, comma 1 della medesima legge. In tali ipotesi il ricorrente deve avanzare le proprie richieste direttamente nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile dello stesso ed attendere poi almeno 5 giorni dalla data di presentazione di tali richieste, tranne che nell'ipotesi particolare di cui all'art. 29, comma 2; - le norme procedurali concernenti i ricorsi si rinvengono negli artt. 18, 19 e 20 del d.P.R. 31/3/1998 n. 501, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1/2/1999, di cui si allega copia; - la proposizione di un "ricorso" ex art. 29 richiede poi il versamento dei diritti di segreteria nella misura di £ 50.000, da effettuarsi sul c/c n. 96677000 intestato a Garante per la protezione dei dati personali, Largo del Teatro Valle, 6, 00186, Roma; - al di là della specifica ipotesi del ricorso ex art. 29, è possibile rivolgersi al Garante, in ordine a presunte violazioni della legge n. 675, anche attraverso lo strumento delle "segnalazione e reclami" di cui all'art. 31, comma 1, lettera d) della medesima legge; - si segnala, peraltro, che non è soggetto all'applicazione della legge n. 675, "il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione" (art. 3, legge n. 675); - si ricorda, infine, che questa Autorità non è competente in ordine a richieste di risarcimento danni in relazione a violazioni della legge n. 675, richieste che devono essere fatte valere di fronte all'autorità giudiziaria ordinaria. IL SEGRETARIO GENERALE |