Garante per la protezione
    dei dati personali


È inammissibile il ricorso non regolarizzato dal ricorrente nel termine di cui all'art. 19, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 501/1998, malgrado l'invito dell'Ufficio del Garante.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dr. Mauro Paissan, componenti e del dr. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il ricorso pervenuto al Garante il 18 maggio 2001, presentato dal sig. Giacomo Mattei nei confronti di Cattolica Assicurazioni S.p.A.;

Considerato che il ricorrente non ha provveduto a regolarizzare il ricorso nel termine di cui all'art. 19, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 501/1998, e si è riservato con nota del 4 giugno 2001 di presentare un nuovo ricorso;

Ritenuta la necessità di dichiarare l'inammissibilità del ricorso ai sensi del citato art. 19, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 501/1998;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

Relatore il Prof. Giuseppe Santaniello;

DICHIARA

  • l'inammissibilità del ricorso.

Roma, 14 giugno 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli