| Garante per la protezione     dei dati personali In caso di adesione spontanea al ricorso ritualmente presentato dall'interessato, con la contestuale comunicazione dei dati richiesti, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso. IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visto il ricorso regolarizzato il 25 maggio 2001, presentato dal sig. XY nei confronti dell'INAIL, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione al mancato riscontro all'istanza con la quale l'interessato aveva chiesto di accedere ai propri dati personali, con specifico riferimento ai dati contenuti in due denunce d'infortunio allo stesso riferite e relative all'anno 2000; Visti gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota n. 6227 del 30 maggio 2001, con la quale questa Autorità ha invitato il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, ad aderire spontaneamente alle richieste dell'interessato comunicando allo stesso i dati richiesti e inviando contestualmente all'Ufficio del Garante copia della comunicazione; Vista la nota di risposta in data 7 giugno 2001 con la quale il titolare del trattamento ha riscontrato le richieste dell'interessato, precisando di aver trasmesso in data 6 giugno allo stesso la documentazione richiesta; Vista la nota anticipata via fax il 10 giugno 2001 con la quale il ricorrente ha confermato di aver ricevuto dall'INAIL "quanto richiesto", confermando, nel contempo, la richiesta di attribuzione delle spese del procedimento a carico del titolare del trattamento; Ritenuta, per questi motivi, la necessità di non dare ulteriore corso al procedimento; Ritenuto congruo determinare, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di lire 200.000, di cui lire 50.000 per diritti, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso, e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento in ragione del riscontro non tempestivo alle richieste dell'interessato; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000; Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501; Relatore il prof. Giuseppe Santaniello; TUTTO CIO' PREMESSO, IL GARANTE: a) dichiara, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso; b) determina ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di lire 200.000, di cui lire 50.000 per diritti, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al presente ricorso, e poste a carico del titolare del trattamento che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Roma, 20 giugno 2001
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