| Garante per la protezione     dei dati personali In caso di adesione spontanea al ricorso ritualmente presentato dall'interessato, con la contestuale comunicazione dei dati richiesti (nel caso di specie dati sanitari comunicati per il tramite del medico dell'interessato), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso. IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visto il ricorso presentato il 29 maggio 2001, proposto dalla sig.a XY. nei confronti di MEIE Assicurazioni S.p.A. in relazione al mancato riscontro all'istanza con la quale l'interessata stessa aveva chiesto di accedere ai propri dati personali, con specifico riferimento alla perizia medico legale redatta dal medico fiduciario della società; Visti gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota n. 6240 del 31 maggio 2001, con la quale questa Autorità ha invitato il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, ad aderire spontaneamente alle richieste dell'interessata comunicando alla stessa i dati richiesti e inviando contestualmente all'Ufficio del Garante copia della comunicazione; Vista la nota di risposta in data 5 giugno 2001 con la quale il titolare del trattamento ha riscontrato le richieste dell'interessata, precisando di aver provveduto a inoltrare i dati richiesti presso il medico designato dall'interessata medesima; Rilevato che l'interessata non ha fatto pervenire ulteriori memorie o documenti; Ritenuta, per questi motivi, la necessità di non dare ulteriore corso al procedimento; Ritenuto congruo determinare, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di lire 200.000, di cui lire 50.000 per diritti, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso, e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento in ragione del riscontro non tempestivo alle richieste dell'interessata; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000; Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501; Relatore il prof. Giuseppe Santaniello; TUTTO CIO' PREMESSO, IL GARANTE: a) dichiara, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso; b) determina ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di lire 200.000, di cui lire 50.000 per diritti, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al presente ricorso, e posti a carico del titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente. Roma, 27 giugno 2001
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