| Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento del 28settembre 2005 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso presentato, il 20 giugno2005, da Carla Ferrara nei confronti di Arcadia Security Solutions s.r.l.,rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Di Marsilio, con il quale laricorrente (in relazione ad una chiamata telefonica con la quale un'operatriceavrebbe promosso i prodotti di tale societ) ha riproposto le istanzepresentate con precedente richiesta ex artt. 7 e 8 del Codice e volte adottenere la conferma dell'esistenza di dati che la riguardano e la lorocomunicazione in forma intelligibile, a conoscere la loro origine, la logica ele finalit del trattamento, nonch gli estremi identificativi del responsabileeventualmente designato; rilevato che la ricorrente si anche opposta altrattamento dei dati in questione a fini promozionali e/o commerciali,sollecitandone la cancellazione e chiedendo altres di porre a carico dellaresistente le spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 1 luglio 2005 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alle richieste dell'interessata; VISTE le note datate 18 e 20 luglio 2005con la quale la resistente ha dichiarato di aver reperito i dati personalidell'interessata sull'elenco telefonico e di non averli mai registrati inpropri archivi e, nel rilevare di non poterli per tale ragione cancellare, si impegnata a non utilizzarli pi per finalit promozionali; VISTA la nota inviata via fax il 29luglio 2005, con la quale la ricorrente ha contestato il riscontro,sottolineando di averlo ricevuto soltanto dopo la presentazione del ricorso; VISTA la memoria anticipata via fax l'1agosto 2005 con la quale la societ resistente ha ribadito quanto gicomunicato ritenendo lecito il trattamento effettuato; RITENUTO che il ricorso (legittimamenteproposto dall'interessata a seguito del mancato riscontro ad un'istanza exart. 7 che risulta essere stata ricevuta regolarmente dal titolare deltrattamento) deve essere accolto in ordine alla richiesta di conoscere gliestremi identificativi del responsabile eventualmente designato, rispetto allaquale la resistente non ha fornito riscontro neanche nel corso delprocedimento; ritenuto che la medesima resistente debba comunicare taliinformazioni alla ricorrente entro il 30 ottobre 2005, dando confermadell'avvenuto adempimento a questa Autorit entro la medesima data; RITENUTO di dover dichiarare non luogo aprovvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, inordine alle altre richieste cui la resistente ha fornito un sufficienteriscontro dichiarando anche (con dichiarazione della cui veridicit l'autorerisponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice-"Falsit nelledichiarazioni e notificazioni al Garante") che i dati della ricorrente non saranno pi utilizzati perfinalit promozionali; RITENUTO congruo determinare, ai sensidell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e deidiritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, inparticolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico diArcadia Security Solutions s.r.l., nella misura di euro 200, previacompensazione della residua parte per giusti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codicein materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: a) accoglie il ricorso limitatamente allarichiesta di conoscere gli estremi del responsabile del trattamento e ordinaalla societ resistente di fornire riscontro a tale richiesta nei termini dicui in motivazione; b) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alle restanti richieste; c) determina nella misura forfettaria dieuro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nellamisura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi,a carico della societ resistente, la quale dovr liquidarli direttamente afavore della ricorrente. IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |