| Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 6ottobre 2005 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTA l'istanza inviata da AnielloMaresca il 6 giugno 2005 nei confronti di Domenico Savarese, in qualit diamministratore del condominio Capozzi sito in Vico Equense, con la qualel'interessato (residente nel predetto condominio), nel contestare la diffusionedi dati che lo riguardano (attraverso l'affissione nella bacheca di unaconvocazione di assemblea che recava in calce il riferimento a dispute fra iproprietari per problemi legati all'utilizzo del parcheggio gi portati aconoscenza della locale stazione dei carabinieri) chiedeva confermadell'esistenza dei dati personali che lo riguardano e di ottenerne lacomunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'origine dei dati, lefinalit, le modalit e la logica su cui si basa il trattamento, gli estremiidentificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmentedesignato ed i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possonoessere comunicati; rilevato che con la medesima nota l'interessato si opponeva,altres, al trattamento dei dati in questione, sollecitandone la cancellazione,oltre a chiedere l'attestazione che tale operazione venisse portata aconoscenza di coloro ai quali i dati erano stati comunicati o diffusi; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il22 giugno 2005 (nonch la successiva nota integrativa pervenuta il 5 luglio2005), con il quale il ricorrente, nel ritenere inadeguato il riscontroottenuto, ribadiva solo la propria opposizione al trattamento dei dati,chiedendo di porre a carico del resistente le spese del procedimento e diottenere il risarcimento dei danni subiti; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 6 luglio 2005 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare deltrattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTA la nota inviata via fax il 28luglio 2005, con la quale il ricorrente ha comunicato di non aver ancoraricevuto un idoneo riscontro, nonch le successive note dell'11 e del 23 agosto2005 con le quali ha segnalato la tardivit e l'incompletezza delle risposteottenute; VISTA la nota datata il 21 luglio 2005,con la quale il predetto amministratore ha tra l'altro sostenuto (condichiarazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art.168 del Codice: "Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante 0. di non aver "mai appostol'avviso di convocazione nella bacheca condominiale, provvedendo alla notificadello stesso mediante consegna a mano o per raccomandata ai soli condomini 0. che la "bacheca privadi chiusura" e che "quindichiunque pu accedervi mettendo o togliendo comunicazioni 0. che, in relazione ai fattiall'origine della vicenda, ha rettificato le precedenti affermazioni "ea notificare a tutti i condomini la richiesta comunicazione rettificativa RITENUTO di dover dichiarare non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendoil resistente fornito un sufficiente riscontro all'opposizione al trattamentodei dati; RITENUTO di dover dichiarareinammissibile la menzionata richiesta di risarcimento dei danni (proposta perla prima volta solo in sede di ricorso), che deve essere proposta, ove nericorrano i presupposti, solo dinanzi all'autorit giudiziaria ordinaria; VISTA la documentazione in atti; RITENUTO congruo determinare, ai sensidell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cuieuro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi,in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuti di porli a carico delresistente misura di euro 200, previa compensazione della residua parte pergiusti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codicein materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamentodel Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sulricorso; b) dichiara inammissibile la richiesta dirisarcimento dei danni; c) determina nella misura forfettaria dieuro 500, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nellamisura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi,a carico di Domenico Savarese, in qualit di amministratore del condominio Capozzi,che dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente. IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |