| Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 12ottobre 2005 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il7 luglio 2005, presentato da Raffaele Primavera nei confronti di Crif S.p.A., VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 15 luglio 2005 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare deltrattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTA la nota inviata via fax il 16settembre 2005, con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato che, inragione della revoca del consenso, ha cancellato tutte le informazionicreditizie di tipo positivo detenute in relazione all'interessato e chepertanto tali dati "non sono pi presenti nel sistema di informazionicreditizie" gestito dallasociet; RILEVATO che Crif S.p.A. ha dichiarato diaver inviato in data 3 giugno 2005 una nota di riscontro all'istanza exartt. 7 e 8 del Codice ed ha chiesto al Garante di rigettare il ricorsocon integrale addebito delle spese al ricorrente; VISTO che, nella medesima nota del 16settembre 2005, la resistente ha sostenuto (ribadendo quanto gi comunicato conla citata nota del 3 giugno 2005) di non poter cancellare gli altri datidell'interessato relativi a due prestiti personali, entrambi estinti "consegnalazione di ritardi nei pagamenti () regolarizzati da meno di 24 mesi RILEVATO che Crif S.p.A. ha dato confermasolo in sede di ricorso dell'avvenuta cancellazione dei dati di tipo"positivo" riferiti all'interessato (il quale aveva formulato unarichiesta in tal senso gi in sede di istanza ex art. 7); rilevato cheCrif S.p.A, nella citata nota di riscontro del 3 giugno 2005, non aveva datoidoneo e tempestivo riscontro a tale richiesta -come dovuto ai sensi dell'art.8 del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativigestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilit epuntualit nei pagamenti ( RITENUTO di dover dichiarare non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice inordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo"positivo"; RITENUTO che la richiesta dicancellazione dei dati "negativi" relativi al ricorrente inveceinfondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei datiprevisti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecitaconservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi aritardi nei finanziamenti superiori a due rate o mesi successivamenteregolarizzati (art. 6, comma 2, lett. b) RITENUTO, infine, che sussistono giustimotivi per compensare fra le parti le spese del procedimento; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codicein materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamentodel Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo"positivo"; b) dichiara infondata la richiesta dicancellazione dei restanti dati; c) dichiara compensate le spese delprocedimento. IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |