Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 19ottobre 2005

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garantel'11 luglio 2005, presentato da Marcello Barsi nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, avendo revocato ilconsenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la lorocancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per ilprocedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 20 luglio 2005 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornireriscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 19settembre 2005, con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato che, inragione della revoca del consenso, ha cancellato tutte le informazionicreditizie di tipo positivo detenute in relazione all'interessato e chepertanto tali dati "non sono pi presenti nel sistema di informazionicreditizie" gestito dallasociet;

RILEVATO che Crif S.p.A. ha dichiarato diaver inviato in data 17 giugno 2005 una nota di riscontro all'istanza ex artt.7 e 8 del Codice ed ha chiesto al Garante di disporre non luogo a provvederesul ricorso con integrale compensazione delle spese;

VISTO che, nella medesima nota del 19settembre 2005, la resistente ha sostenuto (ribadendo quanto gi comunicato conla citata nota del 17 giugno 2005) di non poter cancellare gli altri datidell'interessato relativi ad un prestito finalizzato ancora in corso "consegnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 4 rate) regolarizzati da meno di24 mesi", trattandosi diinformazioni creditizie di tipo negativo il cui trattamento sarebbe lecitoanche in assenza del consenso dell'interessato, ai sensi del codice dideontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggettiprivati in tema di crediti al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti(Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in GazzettaUfficiale 29 gennaio 2005, n. 23) edel connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300);

VISTO che, nella predetta nota del 19settembre 2005, la resistente ha sostenuto altres di non poter cancellare idati dell'interessato relativi ad una carta a saldo erogata il 7 gennaio 2005da Bipop-Carire S.p.A. ed ancora in corso "senza alcuna segnalazione diinsolvenze". Ci in quanto, adavviso della resistente, si tratterebbe di dati relativi allo svolgimento diattivit economiche dell'interessato, la cui conservazione si giustifica sullabase di quanto previsto dal punto 2), lettera b), del provvedimento sulbilanciamento di interessi del 16 novembre 2004 (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300), in base alquale il consenso non necessario quando il trattamento riguarda "datirelativi allo svolgimento di attivit economiche da parte di societ,imprenditori individuali e liberi professionisti";

VISTO che, sempre nella medesima nota, laresistente ha anche dichiarato di non poter cancellare i dati relativi ad unverbale di pignoramento immobiliare relativo al ricorrente, censito "nellabanca dati informazioni da tribunali e registri immobiliari". Ci in quanto tale informazione, ad avvisodella resistente, potrebbe essere trattata anche senza il consensodell'interessato, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), delCodice;

RITENUTO che il ricorso deve essereaccolto con riguardo alla predetta richiesta di cancellare i dati riferiti alverbale di pignoramento registrato presso l'Agenzia del territorio di Lucca(gi Conservatoria dei registri immobiliari);

CONSIDERATO che, per effetto di quantodisposto dall'art. 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2004,n. 311, riguardante i presupposti per la riutilizzazione commerciale deidati acquisiti dagli archivi catastali o dai pubblici registri immobiliaritenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio, la riutilizzazione commercialedei dati da parte di Crif S.p.A. non risulta allo stato lecita, trattandosi didati pacificamente acquisiti dagli uffici dell'Agenzia del territorio e nonrisultando, dagli atti, che l'attivit di riutilizzazione commerciale da partedella resistente sia, allo stato, regolamentata da idonea e specificaconvenzione con l'Agenzia del territorio ai sensi del comma 371 del citatoart. 1 della legge n. 311/2004;

RITENUTO di dover pertanto ordinare,conformemente a quanto gi statuito nei confronti della medesima resistente aseguito di precedenti ricorsi, la cessazione del comportamento illegittimo eindicare, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, quale misuranecessaria a tutela dei diritti dell'interessato e in parziale accoglimento delricorso, l'interruzione da parte della resistente dell'attivit diriutilizzazione commerciale dei dati in questione in assenza dei presupposti dilegge, attualmente previsti, con particolare riferimento alle operazioni di comunicazioneo diffusione, e con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione delpresente provvedimento; ci, nelle more dell'adozione del codice di deontologiae di buona condotta di cui all'art. 61 del Codice in materia di protezione deidati personali, cui dovranno conformarsi le convenzioni relative allariutilizzazione commerciale dei dati che saranno eventualmente stipulate aisensi del citato comma n. 371 dell'art. 1 della legge n. 311/2004;ritenuto che Crif S.p.A. dovr dare comunicazione dell'avvenuto adempimento alricorrente e a questa Autorit entro il 30 novembre 2005;

RILEVATO che Crif S.p.A. ha dato confermasolo in sede di ricorso dell'avvenuta cancellazione dei dati di tipo"positivo" riferiti all'interessato (il quale aveva formulato unarichiesta in tal senso gi in sede di istanza ex art. 7); constatato che CrifS.p.A, nella citata nota di riscontro del 17 giugno 2005, non aveva dato idoneoe tempestivo riscontro a tale richiesta -come dovuto ai sensi dell'art. 8 delcodice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti dasoggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilit e puntualit neipagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio2005, in Gazzetta Ufficiale29 gennaio 2005, n. 23)– dichiarando invece che avrebbeeliminato le informazioni interessate dalla revoca del consenso non oltrenovanta giorni dalla ricezione della comunicazione del ricorrente, inducendo intal modo l'interessato a proporre ricorso a questa Autorit in ordine alpredetto profilo;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice inordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo"positivo";

RITENUTO che la richiesta dicancellazione dei dati "negativi" relativi al ricorrente inveceinfondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei datiprevisti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecitaconservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi aritardi nei finanziamenti superiori a due rate o mesi successivamenteregolarizzati (art. 6, comma 2, lett. b), del medesimo codice di deontologia e di buona condotta);

CONSIDERATO che la richiesta dicancellazione dei dati riferiti alla carta a saldo erogata da Bipop-CarireS.p.A. non risulta, allo stato degli atti, fondata in ragione della noncontestata riconducibilit del finanziamento in questione ad un'attiviteconomica;

RITENUTO infine che sussistono giustimotivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine allarichiesta di cancellare i dati personali riferiti al verbale di pignoramentoimmobili censito presso gli uffici dell'Agenzia del territorio ed ordina a CrifS.p.A. di interrompere l'attivit di riutilizzazione commerciale di tali dati,di dare comunicazione dell'avvenuto adempimento, nei termini di cui inmotivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo"positivo";

c) dichiara infondata la richiesta dicancellazione dei restanti dati;

d) dichiara compensate le spese delprocedimento.

Roma, 19 ottobre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli