| Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 19ottobre 2005 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTA l'istanza avanzata dall'avv. IlariaBellini nei confronti di Studio Rivalta-Associazione tra professionisti con laquale la stessa, dopo il recesso dal rapporto di consulenza contabileintrattenuto e la consegna della relativa documentazione (rendiconti,dichiarazioni dei redditi, ecc.), stampata "su carta di recupero, ove,nel retro" erano "presentidocumenti, rendiconti, fatture, corrispondenza, ecc., appartenenti ad altre persone VISTO il ricorso presentato al Garante il31 maggio 2005 da Ilaria Bellini nei confronti del medesimo StudioRivalta-Associazione tra professionisti rappresentato e difeso dall'avv. PaoloVitiello, con il quale la stessa, nel dichiararsi insoddisfatta del riscontroottenuto, ha riproposto le istanze previamente formulate ai sensi degli artt. 7e 8 del Codice, chiedendo la cancellazione dei dati ancora trattati dallaresistente e di porre a carico della resistente le spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota dell'8 giugno 2005 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare deltrattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata; VISTA la memoria anticipata via fax il 5luglio 2005 con la quale lo studio associato resistente ha risposto allerichieste della ricorrente comunicando di aver gi fornito riscontro primadella proposizione del ricorso e precisando comunque che: a) i dati personali della stessa sonostati trattati dallo studio associato e dalla societ Ser. Imm. s.r.l., checurava l'elaborazione dati, era altres depositaria delle scritture contabiliper conto del predetto studio e provvedeva infine all'emissione delle fatturerelative all'attivit di consulenza contabile prestata; b) i dati sono stati utilizzatiesclusivamente per la consulenza fiscale richiesta e che i medesimi "sonostati comunicati esclusivamente agli enti istituzionali competenti alla lororicezione" e non anche a terzinon legittimati a riceverli; RILEVATO che per lo studio associato si altres dichiarato, nella citata memoria, di aver gi cancellato tutti i datidella ricorrente ad eccezione di quelli contenuti nelle "dichiarazionifiscali comunicate in via telematica sulla base di quanto previsto dall'art. 3,comma 9 bis, d.P.R. n.22 luglio 1998 n. 322 VISTA la memoria fatta pervenire dallaricorrente il 5 luglio 2005 e il verbale dell'audizione svoltasi presso ilGarante nella medesima data nelle quali l'interessata ha contestato ilriscontro sostenendo, in particolare, che l'aver ricevuto la propria documentazionecontabile su carta recante sul retro dati personali di altri soggetti farebbepresumere che anche i dati personali che la riguardano possano essere staticomunicati a terzi; VISTA la nota del 21 luglio 2005 con laquale quest'Autorit ha prorogato il termine per la decisione sul ricorso aisensi dell'art. 149, comma 7, del Codice; VISTE le memorie fatte pervenire il 31agosto, il 3 e l'11 ottobre 2005 con le quali la ricorrente ha nuovamenteipotizzato una comunicazione illecita a terzi di dati che la riguardano e hachiesto di conoscere i nominativi dei responsabili di tale comunicazione, ed haaltres avanzato ulteriori dubbi circa i rapporti tra il resistente e lapredetta societ di elaborazione contabile; VISTA la memoria con la quale in data 30settembre 2005 lo studio associato resistente ha meglio specificato i rapportitra lo stesso e la societ Ser.imm. s.r.l. che si occupa dell'elaborazionecontabile dei dati dei clienti dello studio medesimo e ha ribadito che i datidella ricorrente non sono stati oggetto di comunicazione o diffusione nonlecite; RITENUTO di dover dichiarare infondata larichiesta volta a conoscere gli estremi identificativi del responsabile deltrattamento, istanza alla quale il resistente ha fornito sufficiente riscontroprima della presentazione del ricorso; RITENUTO di dover dichiarareinammissibile la richiesta di cancellazione dei dati che la ricorrente haformulato solo in sede di ricorso (richiesta alla quale, peraltro, lo studioresistente ha fornito riscontro, dichiarando di aver cancellato tutti i datipersonali della ricorrente salvo quelli che devono essere conservati in base adobblighi di legge); RITENUTO di dover dichiarare non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice inordine alle restanti richieste cui lo studio associato resistente ha datoriscontro, fornendo tra l'altro, nel corso del procedimento, indicazioni piprecise in ordine al trattamento dei dati personali e dichiarando (conattestazione della cui veridicit gli autori rispondono anche ai sensidell'art. 168 del Codice: "Falsit nelle dichiarazioni enotificazioni al Garante") dinon aver comunicato i dati personali della ricorrente a soggetti nonlegittimati; RILEVATO, peraltro, di dover instaurarein separata sede un autonomo procedimento ai sensi dell'art. 154 del Codice perverificare il rispetto da parte dello studio associato resistente del complessodelle disposizioni in materia di protezione dei dati, con particolare riguardoall'obbligo di informativa, all'adozione delle misure di sicurezza, nonch inriferimento al trattamento di dati effettuati da Ser.imm. s.r.l.; RITENUTO di dover compensare le spese trale parti per giusti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codicein materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamentodel Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara infondato il ricorso inordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabiledel trattamento; b) dichiara inammissibile la richiesta dicancellazione dei dati nei termini di cui in motivazione; c) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alle restanti richieste; d) dichiara compensate le spese tra leparti. IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |