Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 19ottobre 2005

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garantel'11 luglio 2005, presentato da Antonio Iannucci nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, avendo revocato ilconsenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la lorocancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per ilprocedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 20 luglio 2005 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare deltrattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 19settembre 2005, con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato che, inragione della revoca del consenso, ha cancellato tutte le informazionicreditizie di tipo positivo detenute in relazione all'interessato e chepertanto tali dati "non sono pi presenti nel sistema di informazionicreditizie" gestito dallasociet;

RILEVATO che Crif S.p.A. ha dichiarato diaver inviato in data 17 giugno 2005 una nota di riscontro all'istanza exartt. 7 e 8 del Codice ed ha chiesto al Garante di disporre non luogo aprovvedere sul ricorso con integrale compensazione delle spese;

VISTO che, nella medesima nota del 19settembre 2005, la resistente ha sostenuto (ribadendo quanto gi comunicato conla citata nota del 17 giugno 2005) di non poter cancellare gli altri datidell'interessato relativi ad un prestito personale e ad un prestitofinalizzato, entrambi estinti "con segnalazione di ritardi neipagamenti () regolarizzati da meno di 24 mesi", trattandosi di informazioni creditizie ditipo negativo il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consensodell'interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per isistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo,affidabilit e puntualit nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in GazzettaUfficiale 29 gennaio 2005, n. 23) edel connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300);

RILEVATO che Crif S.p.A. ha dato confermasolo in sede di ricorso dell'avvenuta cancellazione dei dati di tipo"positivo" riferiti all'interessato (il quale aveva formulato unarichiesta in tal senso gi in sede di istanza ex art. 7); constatatoche Crif S.p.A, nella citata nota di riscontro del 17 giugno 2005, non avevadato idoneo e tempestivo riscontro a tale richiesta -come dovuto ai sensidell'art. 8 del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemiinformativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo,affidabilit e puntualit nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio2005, in Gazzetta Ufficiale 29gennaio 2005, n. 23)– dichiarando che avrebbe eliminato leinformazioni interessate dalla revoca del consenso non oltre novanta giornidalla ricezione della comunicazione del ricorrente, inducendo in tal modol'interessato a proporre ricorso a questa Autorit in ordine al predettoprofilo;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice inordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo"positivo"; rilevato, inoltre, che non rientra nell'iniziale istanzadi cancellazione il trattamento dei dati relativi ad una richiesta di prestitofinalizzato rivolta il 21 giugno 2005 (successiva, quindi, alla presentazionedel'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice) a Fiditalia S.p.A. (dati, peraltro,gi cancellati anch'essi dalla resistente);

RITENUTO che la richiesta dicancellazione dei dati "negativi" relativi al ricorrente inveceinfondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei datiprevisti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecitaconservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi aritardi nei finanziamenti superiori a due rate o mesi successivamenteregolarizzati (art. 6, comma 2, lett. b) del predetto codice di deontologia e di buonacondotta);

RITENUTO infine che sussistono giustimotivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codicein materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulatedal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garanten. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo"positivo";

b) dichiara infondata la richiesta dicancellazione dei restanti dati;

c) dichiara compensate le spese delprocedimento.

Roma, 19 ottobre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli