| Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 19ottobre 2005 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il7 luglio 2005, presentato da Carlo Marci nei confronti di Crif S.p.A., VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 15 luglio 2005 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare deltrattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTA la nota inviata via fax il 16settembre 2005, con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato diconservare solamente i dati personali del ricorrente relativi ad unfinanziamento concesso da Unicredit Clarima Banca S.p.A.; rilevato che, nellamedesima nota, la resistente ha sostenuto di non poter cancellare i datirelativi a tale finanziamento, erogato in data 21 aprile 2000 ed estinto indata 2 maggio 2005 con "segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a3 rate) successivamente regolarizzati" nel maggio del 2005, trattandosi di informazioni creditizie ditipo negativo il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consensodell'interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per isistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo,affidabilit e puntualit nei pagamenti ( RILEVATO che la resistente, nella citatanota del 16 settembre 2005, ha chiesto di dichiarare non luogo a provvedere sulricorso, sostenendo di aver gi riscontrato le richieste dell'interessato connota del 1 giugno 2005; RILEVATO che Crif S.p.A., nella citatanota di riscontro del 1 giugno 2005, non aveva dato idoneo e tempestivoriscontro alla richiesta di cancellazione dei dati di tipo "positivo"riferiti all'interessato -come dovuto ai sensi dell'art. 8 del codice dideontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggettiprivati in tema di crediti al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti( CONSTATATO che nel report RILEVATO che la richiesta dicancellazione dei restanti dati , invece, infondata, non essendo trascorsi ilimiti temporali di conservazione dei dati previsti dal predetto codice dideontologia e di buona condotta per la lecita conservazione nei sistemi diinformazioni creditizie dei dati relativi a ritardi successivamenteregolarizzati (art. 6, comma 2, del medesimo codice di deontologia edi buona condotta); RITENUTO che sussistono giusti motivi percompensare fra le parti le spese del procedimento; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codicein materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamentodel Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo"positivo"; b) dichiara infondata la richiesta dicancellazione dei restanti dati; c) dichiara compensate le spese delprocedimento. IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |