| Garante per la protezione     dei dati personali NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. GiovanniButtarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 7 luglio 2005, presentato daNajmaoui Nabil nei confronti di Crif S.p.A., VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 15luglio 2005 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149,comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare deltrattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTA la nota inviata via fax il 16 settembre 2005 con la quale iltitolare del trattamento ha comunicato di aver cancellato, a seguito dellarevoca del consenso al trattamento manifestata dal ricorrente, i dati di tipo"positivo" detenuti in relazione all'interessato; VISTO che, nella medesima nota, la resistente ha sostenuto di non poter,al contrario, cancellare i dati relativi ad un mutuo ipotecario accordato indata 17.04.2003 da Banca Carige S.p.A. –Cassa di risparmio di Genova eImperia ed ancora in corso con "segnalazione di ritardi nei pagamenti(1 rata) regolarizzatida meno di dodici mesi",trattandosi di informazioni creditizie di tipo negativo il cui trattamentosarebbe lecito anche in assenza del consenso dell'interessato, ai sensi delcodice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti dasoggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilit e puntualit neipagamenti ( RILEVATO che la resistente, nella citata nota, ha chiesto altres alGarante di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso con integralecompensazione delle spese tra le parti; CONSIDERATO che la societ resistente ha sostenuto (con attestazionedella cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 delCodice: "Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante RILEVATO che non rientra nell'iniziale istanza di cancellazione iltrattamento dei dati relativi alla richiesta di mutuo ipotecario fatta in data21 giugno 2005 a Banca Popolare di Novara, dati che peraltro sono statiparimenti cancellati da Crif S.p.A.; RILEVATO che la richiesta di cancellazione dei restanti dati , invece,infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei datiprevisti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecitaconservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi airitardi successivamente regolarizzati (art. 6, comma 2, del medesimocodice di deontologia e di buona condotta); RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti lespese del procedimento; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione deidati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale aisensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiestadi cancellazione dei dati personali di tipo "positivo"; b) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta dicancellazione dei restanti dati personali dell'interessato; c) dichiara compensate le spese del procedimento. Roma, 19 ottobre2005 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |