Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 27ottobre 2005

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato daStefano Pavirani e Moella Bombardi, rappresentati e difesi dall'avv. LucaValdinoci presso il cui studio hanno eletto domicilio

nei confronti di

Schiena Sana materassificio di GrandiniDomenico;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamentodel Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

I ricorrenti affermano di non averricevuto adeguato riscontro ad un'istanza con la quale avevano contestatol'installazione di un impianto di videosorveglianza posto dal resistenteall'interno di un capannone dato in locazione da uno degli odierni ricorrenti esito nel cortile della loro abitazione. Con l'istanza, i ricorrenti avevanochiesto di conoscere le finalit e le modalit del trattamento dei dati, dicancellare le immagini registrate e di rimuovere l'impianto divideosorveglianza in questione che sarebbero riprese costantemente in "zonedi esclusiva propriet dei ricorrenti",quali "il retro e il fianco della casa, il cortile ed il cancello".

Con il ricorso proposto ai sensidell'art. 145 del Codice, i ricorrenti si sono nuovamente opposti altrattamento dei dati che li riguardano, ribadendo le proprie richieste echiedendo anche di porre a carico della controparte le spese sostenute per ilprocedimento.

All'invito ad aderire formulato da questaAutorit in data 16 giugno 2005 ai sensi dell'art. 149 del Codice, ilresistente, con note pervenute il 1 luglio e il 10 agosto 2005, ha sostenutoche:

0.     il trattamento effettuatosarebbe, a suo avviso, lecito e svolto al fine di garantire la sicurezza dellapropria attivit, anche in considerazione del valore delle merci depositate nelcapannone;

0.     l'unica telecamera installatariprenderebbe, a suo avviso, solo l'accesso ai locali dell'impresa e nonsarebbe "per nulla orientata verso l'abitazione" dei ricorrenti;

0.     la cancellazione delle immagini" programmata per il giorno successivo, qualora all'apertura dellaboratorio non vengano riscontrate effrazioni".

I ricorrenti hanno ribadito le proprierichieste con memoria datata 23 agosto 2005, sostenendo che la telecamera inquestione, contrariamente a quanto dichiarato dal resistente, orientata inmodo da riprendere "parte dell'abitazione di propriet dei ()ricorrenti, l'area cortilizia ed il cancello".

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di datipersonali effettuato per mezzo di un impianto di videosorveglianza installato aprotezione dei locali nei quali si svolge un'attivit artigianale.

Va dichiarato non luogo a provvedere sulricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine allerichieste volte a conoscere le modalit e le finalit del trattamento, avendoil titolare del trattamento fornito al riguardo un sufficiente riscontro nelcorso del procedimento.

Il ricorso deve essere invece accoltoparzialmente in ordine alle contestazioni relative alla liceit deltrattamento, che vanno qualificate alla stregua di un'opposizione per motivilegittimi al trattamento medesimo.

Dalla documentazione, anche di tipofotografico, acquisita in atti, risulta che la telecamera non si limita adinquadrare la porta d'ingresso del deposito occupato dal resistente, e lospazio ad esso antistante, ma orientata in modo da riprendere anche areenella pi diretta disponibilit dei ricorrenti che vi abitano (circostanza cheil ricorrente non contesta per quanto riguarda il cortile antistantel'abitazione dei ricorrenti). Ci determina anche l'acquisizione, la temporanearegistrazione e la conservazione di immagini concernenti attivit efrequentazioni degli interessati.

Il trattamento in questione (rispetto alquale stata contestata fondatamente anche la carenza di un'idonea informativain relazione alla telecamera posta nei pressi dell'ingresso del deposito delricorrente), risulta effettuato in violazione dei principi di liceit e diproporzionalit di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) e d),del Codice, richiamati nel provvedimento generale in tema di videosorveglianzadel 29 aprile 2004 (pubblicato sul sito Internet del garante www.garanteprivacy.it).

Il resistente, in accoglimento delpresente ricorso e quale misura idonea a tutela dei diritti degli interessatiai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, dovr conformare iltrattamento in questione alle disposizioni sopra indicate entro il 30 novembre2005, senza rimuovere l'intero impianto, ma delimitando con idonei accorgimentil'angolo di ripresa della telecamera alla porta d'ingresso del deposito ed allospazio ad esso antistante, evitando che la stessa riprenda invece l'area dipertinenza dei ricorrenti e l'ingresso esterno.

Il resistente dovr inoltre collocare,sempre entro la data predetta, un idoneo avviso di informativa ai sensidell'art. 13 del Codice atto a segnalare la presenza delle apparecchiaturedi ripresa, dando conferma agli interessati e a questa Autorit dell'avvenutoadempimento.

Con distinto procedimento ed alla lucedegli accertamenti in atti, verr contestata al resistente, ai sensidell'art. 161 del Codice, la mancanza di un'idonea informativa agliinteressati.

Sulla base della determinazione generaledel 19 ottobre 2005 relativa alla misura forfettaria dell'ammontare delle spesee dei diritti da liquidare per i ricorsi a carico della parte soccombente, aisensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, l'ammontare delle spese edei diritti inerenti all'odierno ricorso determinato nella misura forfettariadi euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, consideratigli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso; taleammontare posto a carico del titolare del trattamento nella misura di euro250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi.

PER QUESTI MOTIVI ILGARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso inriferimento all'opposizione al trattamento e ordina a Schiena Sanamaterassificio di Grandini Domenico di conformare il trattamento dei dati aiprincipi di cui in motivazione e nei termini indicati;

b) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine ai rimanenti profili;

c) determina nella misura forfettaria dieuro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nellamisura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi,a carico di Schiena Sana materassificio di Grandini Domenico, il quale dovrliquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 27 ottobre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli