| Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 9novembre 2005 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il29 luglio 2005, presentato da Stefano Matta, rappresentato e difeso dall'avv.Angela Sardellitti presso il cui studio ha eletto domicilio, con il quale ilricorrente ha ribadito la richiesta, gi formulata con istanza ai sensi degliartt. 7 e 8 del Codice nei confronti di Banca Popolare di Sondrio s.c. ar.l. e di Crif S.p.A., volta ad ottenere la cancellazione dall'archiviodel predetto sistema di informazioni creditizie dei dati che lo riguardanorelativi a due posizioni debitorie, entrambe "interamente saldate senzaperdite" (ma ancora presenti come posizioni "negative" nellabanca dati di Crif S.p.A.); RILEVATO che il ricorrente ha chiestoinoltre a Banca Popolare di Sondrio s.c. a r.l. di dare notizia dell'avvenutacancellazione dei dati a tutti coloro cui gli stessi sono stati comunicati odiffusi; rilevato inoltre che il ricorrente ha altres chiesto il risarcimentodei danni subiti e di porre a carico delle controparti le spese sostenute peril procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 5 settembre 2005 con la quale questa Autorit, aisensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato i titolari deltrattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTA la nota datata 12 settembre 2005con la quale Banca Popolare di Sondrio s.c. a r.l. ha risposto alle richiestedell'interessato, sostenendo "di avere a suo tempo segnalato l'estinzionedella sofferenza e di non aver nulla in contrario a che Crif s.p.a. procedaalla richiesta cancellazione" dei dati personali relativi al ricorrente; VISTA la nota inviata via fax il 4ottobre 2005, con la quale Crif S.p.A. ha dichiarato (con attestazione dellacui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice:"Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che"non pi censita nella banca dati gestita dalla () societ alcunainformazione a nome del ricorrente per intervenuta cancellazione dei suoi datipersonali"; RITENUTO di dover dichiarare non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordinealla richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente dalla bancadati di Crif S.p.A. alla luce di quanto dichiarato dalle societ resistenti nelcorso del procedimento; RILEVATO che deve altres esseredichiarata inammissibile la richiesta, formulata solo in sede di ricorso e solonei confronti di Banca Popolare di Sondrio s.c. a r.l., volta ad ottenerel'attestazione che la predetta cancellazione era stata portata a conoscenza dicoloro ai quali i dati erano stati comunicati; ci in quanto tale richiesta nonera stata previamente formulata, come dovuto, nell'istanza ex art. 7 delCodice; RITENUTO di dover dichiarareinammissibile la richiesta del ricorrente volta ad ottenere il risarcimento deidanni, che pu essere avanzata, ove ne ricorrano i presupposti, solo dinanziall'autorit giudiziaria ordinaria; CONSIDERATO che sussistono giusti motiviper compensare le spese tra le parti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE a) dichiara inammissibile larichiesta di risarcimento del danno; b) dichiara inammissibile larichiesta di attestazione; c) dichiara non luogo a provvederesul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei datidell'interessato; d) dichiara compensate le spese frale parti. Roma, 9 novembre 2005 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |