| Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 9novembre 2005 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, inpresenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. GiuseppeChiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTA l'istanza inviata da DomenicoLucatuorto il 3 maggio 2005 ad American Express Services Europe Limited con laquale l'interessato, nel contestare la ricezione al proprio domicilio di unacomunicazione promozionale non sollecitata (relativa alla "Carta GoldCredit", emessa dalla predettasocietˆ) chiedeva conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardanoe di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'originedei dati, le finalitˆ, le modalitˆ e la logica su cui si basa il trattamento,nonchŽ gli estremi identificativi del titolare, del responsabile eventualmentedesignato e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possonoessere comunicati; rilevato che con la medesima nota l'interessato si opponeva,altres“, al trattamento dei dati in questione, sollecitandone a tal fine lacancellazione; VISTO il ricorso pervenuto al Garantel'11 agosto 2005, con il quale l'interessato, non avendo ottenuto alcunriscontro dalla citata societˆ all'istanza ex artt. 7 e 8, ha ribadito leproprie richieste chiedendo di porre a carico della resistente le spese delprocedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 1¡ settembre 2005 con la quale questa Autoritˆ, aisensi dell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTA la nota anticipata via fax il 28settembre 2005, con la quale la societˆ resistente ha, tra l'altro, sostenuto(con dichiarazione della cui veridicitˆ l'autore risponde anche ai sensidell'art. 168 del Codice: "Falsitˆ nelle dichiarazioni e notificazionial Garante"), di non averconservato nei propri archivi i dati personali dell'interessato (trattatiesclusivamente per l'inoltro dell'offerta promozionale in questione) e di averprovveduto ad aggiornare i propri sistemi in modo tale da evitare che ilnominativo del ricorrente "venga incluso in qualsiasi futura campagnapubblicitaria, promozione o ricerca di mercato RILEVATO che la societˆ resistente non hafornito per˜ riscontro in ordine alla richiesta di conoscere gli estremiidentificativi del responsabile del trattamento dei dati eventualmentedesignato ai sensi dell'art. 29 del Codice e ritenuto pertanto di doveraccogliere il ricorso per questa parte ed ordinare ad American Express ServicesEurope Limited di comunicare tale informazione al ricorrente entro e non oltreil 15 dicembre 2005, dando conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autoritˆentro la medesima data; RITENUTO di dover invece dichiarare nonluogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice inordine alle restanti richieste, avendo fornito in proposito il titolare deltrattamento un sufficiente riscontro; VISTA la documentazione in atti; VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinarel'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misuraforfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, consideratigli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso eritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n.196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CIñ PREMESSO ILGARANTE a) accoglie il ricorso in ordinealla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile deltrattamento eventualmente designato e ordina alla resistente di aderire a talerichiesta nei termini di cui in motivazione; b) dichiara non luogo a provvederesul ricorso in ordine alle restanti richieste; c) determina nella misuraforfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimentoposti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte pergiusti motivi, a carico di American Express Services Europe Limited, la qualedovrˆ liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Roma, 9 novembre 2005 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |