| Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 23novembre 2005 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il14 luglio 2005, presentato da Giuseppe Calabrese nei confronti di Crif S.p.A., VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 20 luglio 2005 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornireriscontro alle richieste dell'interessato; VISTA la nota del 20 settembre 2005 conla quale la resistente ha sostenuto (ribadendo quanto gi comunicato con lanota del 23 giugno 2005) di non poter cancellare i dati dell'interessatorelativi ad un prestito personale ancora in corso "con segnalazione disofferenza" per il quale "nonsono ancora decorsi 36 mesi dalla data di ultimo aggiornamento, il 31.03.2005 VISTO il report VISTO che, sempre nella medesima nota, laresistente ha anche sostenuto di non poter cancellare i dati relativi adun'ipoteca legale iscritta a carico del ricorrente, censita "nellabanca dati informazioni da tribunali e registri immobiliari VISTA la nota del 18 ottobre 2005 con laquale questa Autorit ha disposto la proroga del termine per la decisione sulricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice; VISTA la nota inviata via fax il 10novembre 2005 con la quale la resistente ha precisato che, per effetto diquanto disposto dall'art. 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 intema di riutilizzazione commerciale dei dati acquisiti dagli archivi catastalio dai pubblici registri immobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenzia delterritorio, i dati relativi all'ipoteca legale in questione, "inassenza di specifiche convenzioni stipulate con l'Agenzia del Territorio RITENUTO che la richiesta dicancellazione dei dati "negativi" conservati nel sistema diinformazioni creditizie gestito dalla resistente infondata, non essendotrascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal predettocodice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazione neisistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi neifinanziamenti non successivamente regolarizzati (art. 6, comma 5, CONSIDERATO che, quale misura necessariaa tutela dei diritti dell'interessato, ai sensi dell'art. 150, comma 2, delCodice, va ritenuta congrua l'interruzione da parte della resistentedell'attivit di riutilizzazione commerciale dei dati in questione in assenzadei presupposti di legge, attualmente previsti, con particolare riferimentoalle operazioni di comunicazione o diffusione; ci, nelle more dell'adozionedel codice di deontologia e di buona condotta di cui all'art. 61 del Codice inmateria di protezione dei dati personali, cui dovranno conformarsi leconvenzioni relative alla riutilizzazione commerciale dei dati che sarannoeventualmente stipulate ai sensi del comma n. 371 dell'art. 1 della citatalegge n. 311/2004; rilevato che la resistente ha dichiarato, nel corso delprocedimento, di aver gi interrotto tale riutilizzazione e che, per questimotivi, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in ordine atale profilo; RILEVATO che Crif S.p.A. ha dato confermasolo in sede di ricorso dell'avvenuta cancellazione dei dati di tipo"positivo" riferiti all'interessato (il quale aveva formulato unarichiesta in tal senso gi in sede di istanza ex art. 7); constatato che Crif S.p.A,nella citata nota di riscontro del 23 giugno 2005, non aveva dato idoneo etempestivo riscontro a tale richiesta -come dovuto ai sensi dell'art. 8 delcitato codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativigestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilit epuntualit nei pagamenti- dichiarando invece che avrebbe eliminato leinformazioni interessate dalla revoca del consenso non oltre novanta giornidalla ricezione della comunicazione del ricorrente, inducendo in tal modol'interessato a proporre ricorso a questa Autorit in ordine al predettoprofilo; RITENUTO di dover dichiarare non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordinealla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo"positivo"; RITENUTO, infine, che sussistono giustimotivi per compensare fra le parti le spese del procedimento; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara infondata la richiesta dicancellazione dei dati "negativi" conservati nel sistema diinformazioni creditizie gestito dalla resistente; b) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei restanti dati, neitermini di cui in motivazione; c) dichiara compensate le spese delprocedimento. Roma, 23 novembre 2005 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |