Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 30novembre 2005

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l'istanza proposta ai sensi degliartt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196) con la quale XY (beneficiaria di una polizza assicurativastipulata dal marito con Fasi-Fondo assistenza sanitaria integrativa) chiedevaa quest'ultimo conferma dell'esistenza di dati che la riguardano e di ottenernela comunicazione in forma intelligibile (con particolare riferimento alle informazionicontenute nella documentazione sanitaria comunicata al Fondo);

VISTO il ricorso presentato il 12 luglio2005 ai sensi dell'art. 145 del Codice con il quale l'interessata ha ribaditole proprie richieste;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 1 settembre 2005 (con la quale questa Autorit, aisensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare deltrattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata), nonchl'ulteriore nota del 14 ottobre 2005 (notificata dal Comando nucleo specialefunzione pubblica e privacy dellaGuardia di finanza con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7 delCodice, stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso, comunicandonuovamente al titolare del trattamento l'atto di ricorso ed il relativo invitoad aderire);

VISTA la nota inviata via fax il 16novembre 2005, con la quale il titolare del trattamento, confermando nellasostanza l'esistenza di dati riferiti all'interessata, nel sostenere di nonaver dato tempestivo riscontro alla stessa "a causa di un banaledisguido", ha manifestato"completa ed immediata disponibilit a mettere a disposizione tutta ladocumentazione ()" richiestadalla ricorrente "in occasione di un prossimo incontro la cui data incorso di definizione";

RITENUTO di dover dichiarare non luogo aprovvedere ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine alla richiestadella ricorrente di ottenere conferma dell'esistenza dei dati personali che lariguardano;

RITENUTO che il ricorso deve essereinvece accolto in ordine alla richiesta di ottenere la comunicazione dei datipersonali in questione non avendo il resistente, alla data odierna, confermatol'avvenuta, ed effettiva, messa a disposizione dei dati richiesti e che,pertanto, Fasi-Fondo assistenza sanitaria integrativa dovr comunicareall'interessata i dati che la riguardano, secondo le modalit di cui all'art.10 del Codice, entro e non oltre il 31 dicembre 2005, dando conferma anche aquesta Autorit dell'avvenuto adempimento entro la stessa data;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sulricorso per ci che concerne la richiesta della ricorrente di ottenere confermadell'esistenza di dati personali che la riguardano;

b) accoglie il ricorso in ordine allarichiesta di accedere ai dati personali trattati in relazione alla ricorrenteed ordina al titolare del trattamento di comunicare alla stessa i medesimi datientro il 31 dicembre 2005, dando conferma dell'avvenuto adempimento a questaAutorit entro la medesima data.

Roma, 30 novembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli