Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 30novembre 2005

 

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 7luglio 2005, presentato da XY (rappresentata e difesa dall'avv. GiuseppeVitiello, presso il cui studio ha eletto domicilio) nei confronti del Comunedi KZ, con il quale la ricorrente (in relazione all'affissione all'albopretorio di una determinazione dirigenziale adottata dal dirigente del Serviziorisorse umane del medesimo comune in un procedimento per il riconoscimento diun'infermit da causa di servizio) si opposta alla diffusione dei datipersonali che la riguardano, con particolare riferimento a quelli attinentiallo stato di salute, ed ha chiesto di conoscere le modalit del trattamento;rilevato che la ricorrente ha chiesto, altres, di porre a carico dellacontroparte le spese sostenute per il procedimento, oltre al risarcimento deidanni;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 25 luglio 2005 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare deltrattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata;

VISTA la nota inviata via fax il 9settembre 2005 con la quale il comune ha sostenuto che il trattamento dei datieffettuato in relazione alla ricorrente lecito e di essere tenuto a darepubblicit agli atti dell'amministrazione comunale mediante loro affissionenell'albo pretorio;

VISTO che, nella medesima nota, il comuneha attestato (con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde anche aisensi dell'art. 168 del Codice: "Falsit nelle dichiarazioni enotificazioni al Garante"), diaver affisso nella bacheca dell'albo pretorio solo il frontespizio delladeterminazione dirigenziale (n. 219 del 2 febbraio 2005, con laquale, preso atto di un verbale redatto dalla competente commissionemedico-ospedaliera, si inviava la relativa documentazione al Comitato diverifica per le cause di servizio presso il Ministero dell'economia e dellefinanze per il parere prescritto); rilevato che il comune ha precisato,altres, che nel frontespizio era stato indicato semplicemente l'oggettodell'atto e le generalit della ricorrente, senza alcun riferimento n al suostato di salute, n alla sua integrit;

VISTA la memoria pervenuta in data 21settembre 2005 con la quale la ricorrente ha sostenuto che le affermazioni delcomune sarebbero contraddette dall'ordine di pubblicare la determinazioneall'albo pretorio (ordine che non indica alcuna cautela da adottare); rilevatoinoltre che, ad avviso della ricorrente, il comune avrebbe reiterato lacondotta illecita ordinando di pubblicare all'albo pretorio una successivadeterminazione dirigenziale (n. 1144 del 3 giugno 2005) con la quale si prendevaatto, e si faceva proprio, il parere espresso dal citato Comitato di verifica;

VISTA la nota del 30 settembre 2005 conla quale questa Autorit ha disposto la proroga del termine per la decisionesul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata il 24 ottobre 2005con la quale il comune, a riprova delle dichiarazioni rese nel procedimento, haallegato una nota della responsabile del servizio albo pretorio secondo laquale sarebbero stati affissi all'albo solo i frontespizi delle determinazionidirigenziali in questione; rilevato che il comune ha ribadito di non averriportato, nei documenti affissi, alcun dato attinente allo stato di salutedella ricorrente;

VISTA la nota fatta pervenire in data 14novembre 2005 con la quale la ricorrente ha contestato quanto sostenuto dallacontroparte, insistendo per l'accoglimento delle proprie richieste;

RILEVATO che il trattamento di datisensibili (ivi compresa la loro eventuale diffusione) pu essere effettuatodalle pubbliche amministrazioni solo nel rispetto del principio diindispensabilit (art. 22, comma 5, del Codice); rilevato, pertanto, che, nellaredazione dei provvedimenti da pubblicare all'albo pretorio occorre selezionarecon attenzione i dati personali sensibili la cui inclusione sia realmenteindispensabile;

RILEVATO tuttavia che, ai sensi dell'art.22, comma 8, del Codice, i dati idonei a rivelare lo stato di salute nonpossono essere comunque diffusi;

RILEVATO che il comune resistente haritenuto di poter soddisfare il presupposto della pubblicit delledeterminazioni dirigenziali affiggendo all'albo pretorio esclusivamente ilfrontespizio delle determinazioni in questione (cos come risulta dalladichiarazione della responsabile del servizio albo pretorio) anzich il relativotesto integrale;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiararenon luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, delCodice in ordine all'opposizione alla diffusione, nonch alla richiesta diconoscere le modalit del trattamento, in ragione dell'idoneo riscontro fornitodal comune resistente;

RITENUTO di dover dichiarareinammissibile la richiesta di risarcimento del danno atteso che questa Autoritnon ha competenza in merito a tale richiesta che deve essere proposta, ove nericorrano i presupposti, solo dinanzi all'autorit giudiziaria ordinaria;

VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontaredelle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettariadi euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gliadempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenutodi porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 200, stanteil tardivo riscontro, previa compensazione della residua parte per giustimotivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine all'opposizione alla diffusione dei dati e alla richiesta diconoscere le modalit del trattamento;

b) dichiara inammissibile la richiesta dirisarcimento del danno;

c) determina nella misura forfettaria dieuro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nellamisura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi,a carico del Comune di KZ, il quale dovr liquidarli direttamente a favoredella ricorrente.

Roma, 30 novembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli