| Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 30novembre 2005 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il12 settembre 2005, presentato da Maurizio De Paolis nei confronti di CrifS.p.A., con il quale ilricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che loriguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico dellaresistente le spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 19 settembre 2005 con la quale questa Autorit, aisensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTA la nota inviata via fax il 10ottobre 2005 con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato che, aseguito della revoca del consenso, avrebbe cancellato le informazionicreditizie di tipo "positivo" detenute in relazione all'interessato,"decorsi novanta giorni dalla comunicazione della revoca del consenso VISTO che, nella medesima nota del 10ottobre 2005, la resistente ha anche sostenuto di non poter cancellare i datirelativi ad un prestito finalizzato erogato il 12 ottobre 2001 da Consum.itS.p.A., ed estinto in data 16 dicembre 2003 con "segnalazione dicredito ceduto", per il quale"non sono ancora decorsi 36 mesi dalla di cessazione del rapporto(dicembre 2003)". Ci,trattandosi di informazioni creditizie di tipo "negativo" il cuitrattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell'interessato, aisensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativigestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilit epuntualit nei pagamenti ( RILEVATO che Crif S.p.A., con la predettanota, ha anche sostenuto di aver inviato una nota, datata22 luglio 2005, di riscontro all'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice edha chiesto al Garante di rigettare il ricorso con integrale addebito dellespese al ricorrente; VISTA la nota del 24 ottobre 2005 con laquale questa Autorit ha disposto la proroga del termine per la decisione sulricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice; VISTO il fax del 21 novembre 2005 con ilquale la resistente ha dichiarato di aver cancellato le informazioni di tipo"positivo" oggetto della revoca del consenso; RILEVATO che Crif S.p.A., nella citatanota di riscontro del 22 luglio 2005, non aveva dato idoneo e tempestivoriscontro alla richiesta di cancellare i dati di tipo "positivo"-come dovuto ai sensi dell'art. 8 del citato codice di deontologia e di buonacondotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema dicrediti al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti- dichiarandosoltanto che avrebbe cancellato i dati in questione entro 90 giorni dallarevoca del consenso (dichiarazione confermata nel fax del10 ottobre 2005), inducendo in tal modo l'interessato a proporrericorso a questa Autorit in ordine al predetto profilo; CONSIDERATO che la societ resistente hacomunque dichiarato nel corso del procedimento di aver cancellato i dati ditipo "positivo" relativi al ricorrente e che va quindi dichiarato alriguardo non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2,del Codice; RILEVATO che la richiesta dicancellazione dei dati "negativi" , invece, infondata, non essendotrascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal predettocodice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazione neisistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi nonregolarizzati (art. 6, comma 5, lett. a), del medesimo codice di deontologia edi buona condotta); RITENUTO, infine, che sussistono giustimotivi per compensare fra le parti le spese del procedimento; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo"positivo"; b) dichiara infondata la richiesta dicancellazione dei restanti dati; c) dichiara compensate le spese delprocedimento. IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |