Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 7dicembre 2005

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il12 settembre 2005, presentato da Francesco Costantini nei confronti di CrifS.p.A., con il quale ilricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che loriguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico dellaresistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 19 settembre 2005 con la quale questa Autorit, aisensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 10ottobre 2005 con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato che, aseguito della revoca del consenso, avrebbe cancellato le informazionicreditizie di tipo "positivo" detenute in relazione all'interessato,"decorsi novanta giorni dalla comunicazione della revoca del consenso (21.07.2005)";

VISTO che, nella medesima nota del 10ottobre 2005, la resistente ha anche sostenuto di non poter cancellare i datirelativi ad un prestito finalizzato erogato da Agos S.p.A. ed ancora in corsocon "segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 2 rate)regolarizzati a febbraio 2005 quindi da meno di 12 mesi", trattandosi di informazioni creditizie di tipo"negativo" il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenza delconsenso dell'interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buonacondotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema dicrediti al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in GazzettaUfficiale 29 gennaio 2005, n. 23) edel connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300);

RILEVATO che Crif S.p.A., con la predettanota, ha sostenuto di aver inviato in data 25 luglio 2005 una nota di riscontroall'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice ed ha chiesto al Garante di rigettare ilricorso con integrale addebito delle spese al ricorrente;

VISTA la nota del 25 ottobre 2005 con laquale questa Autorit ha disposto la proroga del termine per la decisione sulricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata il 21 novembre 2005con la quale la resistente ha dichiarato di aver cancellato le informazioni ditipo "positivo" oggetto della revoca del consenso;

RILEVATO che Crif S.p.A., nella citatanota di riscontro del 25 luglio 2005, non aveva dato idoneo e tempestivoriscontro alla richiesta di cancellazione dei dati di tipo "positivo"-come dovuto ai sensi dell'art. 8 del citato codice di deontologia e di buonacondotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema dicrediti al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti- dichiarandosoltanto che avrebbe cancellato i dati in questione entro 90 giorni dallarevoca del consenso (dichiarazione confermata nel fax del 10 ottobre 2005), inducendoin tal modo l'interessato a proporre ricorso a questa Autorit in ordine alpredetto profilo;

RILEVATO, inoltre, che non rientranell'iniziale istanza di cancellazione il trattamento dei dati relativi ad unarichiesta di mutuo ipotecario rivolta a Credito italiano S.p.A. in data 19agosto 2005 e ad una richiesta di carta rateale rivolta a Barclay Card in data9 agosto 2005 (richieste, quindi, successive all'istanza ex art. 7 del Codice),dati che, peraltro, sono stati parimenti cancellati da Crif S.p.A.;

CONSIDERATO che la societ resistente hadichiarato nel corso del procedimento di aver cancellato i dati di tipo"positivo" relativi al ricorrente e che va quindi dichiarato alriguardo non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149,comma 2, del Codice;

RILEVATO che la richiesta dicancellazione dei dati "negativi" relativi al ricorrente , invece,infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei datiprevisti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecitaconservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi aritardi regolarizzati da meno di 12 mesi (art. 6, comma 2, del medesimo codicedi deontologia e di buona condotta);

RITENUTO infine che sussistono giustimotivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo"positivo";

b) dichiara infondata la richiesta dicancellazione dei restanti dati;

c) dichiara compensate le spese delprocedimento.

Roma, 7 dicembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli