| Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 7dicembre 2005 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il19 luglio 2005, presentato da Anna Foresio, rappresentata e difesa dall'avv.Angelo Manzo, nei confronti di Wind telecomunicazioni S.p.A., con il quale laricorrente, nel contestare la ricezione, in data 28 febbraio 2005, di unacomunicazione promozionale non sollecitata (al proprio numero di utenzatelefonica fissa e relativa ai servizi forniti dalla predetta societ), hariproposto le istanze previamente formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 delCodice al fine di ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che lariguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscerel'origine degli stessi, la logica, le modalit e le finalit su cui si basa iltrattamento, nonch i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possonoessere comunicati, oltre agli estremi identificativi del titolare e deiresponsabili eventualmente designati; rilevato che l'interessata si altres oppostaal trattamento dei dati che la riguardano a fini commerciali e promozionali; RILEVATO che con il ricorso la ricorrenteha chiesto anche di porre a carico della resistente le spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 28 luglio 2005 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alle richieste dell'interessata; VISTA la nota inviata via fax il 22settembre 2005 con la quale Wind telecomunicazioni S.p.A. ha confermatol'esistenza di dati personali della ricorrente, comunicandone il contenuto el'origine, nonch le modalit, finalit e la logica del trattamento e gliestremi identificativi del titolare e del responsabile; rilevato che, inallegato alla citata nota del 22 settembre 2005, stata fornita copia delcontratto sottoscritto dalla ricorrente con Infostrada S.p.A., contenenteindicazioni in ordine alla comunicazione dei dati della ricorrente (la qualeaveva acconsentito all'utilizzo dei propri dati per finalit pubblicitarie); VISTA la memoria fatta pervenire dallaricorrente il 27 settembre 2005, con la quale la stessa, nel sottolineare latardivit del riscontro ottenuto, ha lamentato di non aver ricevuto risposta inordine all'opposizione al trattamento per fini pubblicitari e promozionali; VISTA la nota del 17 ottobre 2005 con laquale quest'Autorit ha prorogato il termine per la decisione sul ricorso aisensi dell'art. 149, comma 7, del Codice; CONSIDERATO che nel procedimento lasociet resistente non ha fornito riscontro adeguato all'opposizione altrattamento dei dati della ricorrente a fini commerciali e pubblicitari, e cheva pertanto ordinato a Wind telecomunicazioni S.p.A. di astenersidall'ulteriore utilizzo dei dati della ricorrente per le contestate finalit(ivi compreso l'inoltro di chiamate telefoniche all'utenza della ricorrente)dando conferma all'interessata ed a questa Autorit dell'avvenuto adempimentoentro il 10 gennaio 2006; RITENUTO di dover dichiarare non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in ordinealle restanti richieste, alle quali Wind telecomunicazioni S.p.A ha fornito unsufficiente riscontro; VISTA la determinazione generale del 19ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinarel'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misuraforfettaria di euro 500, considerati gli adempimenti connessi, in particolare,alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare deltrattamento nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parteper giusti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: a) accoglie il ricorso in riferimentoall'opposizione al trattamento dei dati personali della ricorrente a finicommerciali e pubblicitari ed ordina alla resistente di astenersi dal loroulteriore utilizzo per i medesimi fini, nei termini di cui in motivazione; b) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine ai restanti profili; c) determina nella misura forfettaria dieuro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nellamisura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi,a carico di Wind telecomunicazioni S.p.A., la quale dovr liquidarlidirettamente a favore della ricorrente. Roma, 7 dicembre 2005 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |