Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 7dicembre 2005

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il15 settembre 2005, presentato da Maurizio Gabriele nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, avendo revocato ilconsenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la lorocancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per ilprocedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 22 settembre 2005 con la quale questa Autorit, aisensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 17ottobre 2005 con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato che, aseguito della revoca del consenso, avrebbe cancellato le informazionicreditizie di tipo "positivo" detenute in relazione all'interessato,"decorsi novanta giorni dalla comunicazione della revoca del consenso (01.08.2005)";

VISTO che, nella medesima nota del 17ottobre 2005, la resistente ha anche sostenuto di non poter cancellare i datirelativi ad un mutuo chirografario erogato da Cassa di risparmio dellaProvincia dell'Aquila S.p.A. in data 15 settembre 2004 ed ancora in corso con"segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 9 rate) non ancoraregolarizzati, ad un prestitopersonale erogato da Banca del Fucino S.p.A. in data 23 luglio 2004 ed ancorain corso con"segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 8 rate) nonancora regolarizzati" "per entrambi i quali "non sono ancora decorsi 36 mesi dalla data diultimo aggiornamento (settembre 2005)",nonch ad un prestito personale erogato da Banca popolare di Lanciano e SulmonaS.p.A. in data 24 dicembre 2001 ed ancora in corso "con segnalazione disofferenza" per il quale "nonsono ancora decorsi 36 mesi dalla data di ultimo aggiornamento (maggio 2004)"; rilevato che si tratta di informazionicreditizie di tipo "negativo" il cui trattamento sarebbe lecito anchein assenza del consenso dell'interessato, ai sensi del codice di deontologia edi buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in temadi crediti al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in GazzettaUfficiale 29 gennaio 2005, n. 23) edel connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300);

RILEVATO che Crif S.p.A., con la predettanota, ha sostenuto di aver inviato in data 2 agosto 2005 una nota di riscontroall'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice ed ha chiesto al Garante di rigettare ilricorso con integrale addebito delle spese al ricorrente;

VISTA la nota del 28 ottobre 2005 con laquale questa Autorit ha disposto la proroga del termine per la decisione sulricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata il 24 novembre 2005con la quale la resistente ha dichiarato di aver cancellato le informazioni ditipo "positivo" interessate dalla revoca del consenso;

RILEVATO che Crif S.p.A., nella citatanota di riscontro del 2 agosto 2005, non aveva dato idoneo e tempestivoriscontro alla richiesta di cancellazione dei dati di tipo "positivo"-come dovuto ai sensi dell'art. 8 del citato codice di deontologia e di buonacondotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema dicrediti al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti- dichiarandosoltanto che avrebbe cancellato i dati in questione entro novanta giorni dallarevoca del consenso (dichiarazione confermata nel fax del 17 ottobre 2005),inducendo in tal modo l'interessato a proporre ricorso a questa Autorit inordine al predetto profilo;

CONSIDERATO che la societ resistente hacomunque dichiarato, nel corso del procedimento, di aver cancellato i dati ditipo "positivo" relativi al ricorrente e che va quindi dichiarato alriguardo non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2,del Codice;

RILEVATO che la richiesta di cancellazionedei dati "negativi" relativi al ricorrente , invece, infondata, nonessendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dalpredetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazionenei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi ad inadempimenti nonregolarizzati (art. 6, comma 5, del medesimo codice di deontologia e di buonacondotta);

RITENUTO infine che sussistono giustimotivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo"positivo";

b) dichiara infondata la richiesta dicancellazione dei restanti dati;

c) dichiara compensate le spese delprocedimento.

Roma, 7 dicembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli