Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 7dicembre 2005

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il15 settembre 2005, presentato da Marco Bianucci nei confronti di Crif S.p.A.,con il quale il ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei datiche lo riguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico dellaresistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 22 settembre 2005 con la quale questa Autorit, aisensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 17 ottobre2005 con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato che, a seguitodella revoca del consenso, avrebbe cancellato le informazioni creditizie ditipo "positivo" detenute in relazione all'interessato, "decorsinovanta giorni dalla comunicazione della revoca del consenso(01.08.2005)";

VISTO che, nella medesima nota del 17ottobre 2005, la resistente ha anche sostenuto di non poter cancellare i datirelativi ad un prestito personale erogato da Banca nazionale del lavoro S.p.A.ed estinto in data 12 settembre 2005 con "segnalazione di ritardi neipagamenti (fino a 9 rate) regolarizzati a maggio 2005 quindi da meno di 24mesi"; rilevato che si tratta di informazioni creditizie di tipo"negativo" il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consensodell'interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per isistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo,affidabilit e puntualit nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005,in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connessoprovvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, inGazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300);

RILEVATO che Crif S.p.A., con la predettanota, ha sostenuto di aver inviato in data 2 agosto 2005 una nota di riscontroall'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice ed ha chiesto al Garante di rigettare ilricorso con integrale addebito delle spese al ricorrente;

VISTA la nota del 28 ottobre 2005 con laquale questa Autorit ha disposto la proroga del termine per la decisione sulricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata il 24 novembre 2005con la quale la resistente ha dichiarato di aver cancellato le informazioni ditipo "positivo" interessate dalla revoca del consenso;

RILEVATO che Crif S.p.A., nella citatanota di riscontro del 2 agosto 2005, non aveva dato idoneo e tempestivoriscontro alla richiesta di cancellazione dei dati di tipo "positivo"-come dovuto ai sensi dell'art. 8 del citato codice di deontologia e di buonacondotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema dicrediti al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti- dichiarandosoltanto che avrebbe cancellato i dati in questione entro novanta giorni dallarevoca del consenso (dichiarazione confermata nel fax del 17 ottobre 2005),inducendo in tal modo l'interessato a proporre ricorso a questa Autorit inordine al predetto profilo;

CONSIDERATO che la societ resistente hacomunque dichiarato nel corso del procedimento di aver cancellato i dati ditipo "positivo" relativi al ricorrente e che va quindi dichiarato alriguardo non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2,del Codice;

RILEVATO che la richiesta dicancellazione dei dati "negativi" relativi al ricorrente , invece,infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei datiprevisti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecitaconservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi aritardi regolarizzati da meno di ventiquattro mesi (art. 6, comma 2, lett. b)del medesimo codice di deontologia e di buona condotta);

RITENUTO infine che sussistono giustimotivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvederesul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali ditipo "positivo";

b) dichiara infondata la richiestadi cancellazione dei restanti dati;

c) dichiara compensate le spese delprocedimento.

Roma, 7 dicembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli