Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 7dicembre 2005

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il15 settembre 2005, presentato da Simona Napoletano nei confronti di Crif S.p.A., con il quale la ricorrente, avendo revocato ilconsenso al trattamento dei dati che la riguardano, ha chiesto la lorocancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per ilprocedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 22 settembre 2005 con la quale questa Autorit, aisensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata;

VISTA la nota inviata via fax il 17ottobre 2005 con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato che avrebbecancellato, a seguito della revoca del consenso, le informazioni creditizie ditipo "positivo" detenute in relazione all'interessata "decorsinovanta giorni dalla comunicazione della revoca del consenso";

VISTO che, nella medesima nota del 17ottobre 2005, la resistente ha anche sostenuto di non poter cancellare i datirelativi ad un affidamento revolving (regolarizzato nel marzo 2004), ancora in corso "consegnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 4 rate) regolarizzati da meno di 24 mesi", trattandosi di informazioni creditizie di tipo"negativo" il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenza delconsenso dell'interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condottaper i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti alconsumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8  del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in GazzettaUfficiale 29 gennaio 2005, n. 23) edel connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9  del 16 novembre 2004, in GazzettaUfficiale 23 dicembre 2004, n. 300);

RILEVATO che Crif S.p.A., con la predettanota, ha sostenuto di aver inviato in data 2 agosto 2005 una nota di riscontroall'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice ed ha chiesto al Garante di rigettare ilricorso con integrale addebito delle spese alla ricorrente;

VISTA la nota del 28 ottobre 2005 con laquale questa Autorit ha disposto la proroga del termine per la decisione sulricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTO il fax del 24 novembre 2005 con ilquale la resistente ha dichiarato di aver cancellato le informazioni di tipo"positivo" oggetto della revoca del consenso;

RILEVATO che Crif S.p.A., nella citatanota di riscontro del 2 agosto 2005, non aveva dato idoneo e tempestivoriscontro alla richiesta di cancellazione dei dati di tipo "positivo"-come dovuto ai sensi dell'art. 8 del citato codice di deontologia e di buonacondotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema dicrediti al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti- dichiarandosoltanto che avrebbe cancellato i dati in questione entro novanta giorni dallarevoca del consenso (dichiarazione confermata nel fax del 17 ottobre 2005),inducendo in tal modo l'interessata a proporre ricorso a questa Autorit inordine al predetto profilo;

CONSIDERATO che la societ resistente hacomunque dichiarato nel corso del procedimento di aver cancellato i dati ditipo "positivo" relativi alla ricorrente e che va quindi dichiaratoal riguardo non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2,del Codice;

RILEVATO che la richiesta dicancellazione dei dati "negativi" , invece, infondata, non essendotrascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal predettocodice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazione neisistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi superiori a duerate o mesi successivamente regolarizzati (art. 6, comma 2, lett. b) delmedesimo codice di deontologia e di buona condotta);

RITENUTO infine che sussistono giustimotivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorsoin ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo"positivo";

b) dichiara infondata la richiesta dicancellazione dei restanti dati;

c) dichiara compensate le spese delprocedimento.

Roma, 7 dicembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli