Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 7dicembre 2005

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il27 luglio 2005, presentato da Marco Mercuri nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, avendo revocato ilconsenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la lorocancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per ilprocedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 6 settembre 2005 con la quale questa Autorit, aisensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 4ottobre 2005 con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato che avrebbecancellato, a seguito della revoca del consenso, le informazioni creditizie ditipo "positivo" detenute in relazione all'interessato "decorsinovanta giorni dalla comunicazione della revoca del consenso (07.07.2005)";

VISTO che, nella medesima nota del 4ottobre 2005, la resistente ha anche sostenuto di non poter cancellare i datirelativi ad un leasingstrumentale erogato da Locafit S.p.A. in data 1 luglio 2002 edancora in corso con "segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 5rate) regolarizzati ad agosto 2005, quindi da meno di 24 mesi" e ad un mutuo chirografario erogato da Cassa dirisparmio di Ferrara S.p.A. in data 5 agosto 2003 ed ancora in corsocon "segnalazione di ritardi nei pagamenti () non ancoraregolarizzati"; rilevato che sitratta di informazioni creditizie di tipo "negativo" il cuitrattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell'interessato, aisensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativigestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilit epuntualit nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in GazzettaUfficiale 29 gennaio 2005, n. 23) edel connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300);

RILEVATO che Crif S.p.A., con la predettanota, ha sostenuto di aver inviato in data 11 luglio 2005 una nota di riscontroall'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice ed ha chiesto al Garante di rigettare ilricorso con integrale addebito delle spese al ricorrente;

VISTA la nota del 26 ottobre 2005 con laquale questa Autorit ha disposto la proroga del termine per la decisione sulricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTO il fax del 17 novembre 2005 con ilquale la resistente ha dichiarato di aver cancellato le informazioni di tipo"positivo" oggetto della revoca del consenso;

VISTO che, nella medesima nota del 17novembre 2005, la resistente ha confermato di detenere nel proprio sistema diinformazioni creditizie esclusivamente le informazioni creditizie di tipo"negativo" relative al prestito finalizzato erogato al ricorrente daCassa di risparmio di Ferrara S.p.A. in data 5 agosto 2003 ed ancorain corso con "segnalazione di ritardi nei pagamenti () non ancoraregolarizzati", nonch ad unleasing strumentale erogato da Locafit S.p.A. in data 1 luglio 2002 ed ancorain corso con "segnalazione di ritardi nei pagamenti () non ancoraregolarizzati"; rilevato che laresistente ha precisato, con riferimento a tale ultimo finanziamento, chesuccessivamente al riscontro del 4 ottobre 2005 il ricorrente aveva accumulatodue ritardi nei pagamenti (relativi ai mesi di settembre e ottobre 2005) ;

RILEVATO che Crif S.p.A., nella citatanota di riscontro dell'11 luglio 2005, non aveva dato idoneo e tempestivoriscontro alla richiesta di cancellazione dei dati di tipo "positivo"-come dovuto ai sensi dell'art. 8 del citato codice di deontologia e di buonacondotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema dicrediti al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti- dichiarandosoltanto che avrebbe cancellato i dati in questione entro 90 giorni dallarevoca del consenso (dichiarazione confermata nel fax del 4 ottobre 2005),inducendo in tal modo l'interessato a proporre ricorso a questa Autorit inordine al predetto profilo;

RILEVATO, inoltre, che non rientranonell'iniziale istanza di cancellazione il trattamento dei dati relativi ad unarichiesta di prestito personale rivolta a Linea S.p.A. in data 31 agosto 2005(richiesta, quindi, successiva all'istanza ex art. 7 del Codice), dati che,peraltro, sono stati parimenti cancellati da Crif S.p.A.;

CONSIDERATO che la societ resistente hadichiarato nel corso del procedimento di aver cancellato i dati di tipo"positivo" relativi al ricorrente e che va quindi dichiarato alriguardo non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2,del Codice;

RILEVATO che la richiesta dicancellazione dei dati "negativi" , invece, infondata, non essendotrascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal predettocodice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazione neisistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi non successivamenteregolarizzati (art. 6, comma 5, del medesimo codice di deontologia e di buonacondotta);

RITENUTO infine che sussistono giustimotivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo"positivo";

b) dichiara infondata la richiesta dicancellazione dei restanti dati;

c) dichiara compensate le spese delprocedimento.

Roma, 7 dicembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli