| Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 15dicembre 2005 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il27 luglio 2005, presentato da Mario Baratelli nei confronti di Crif S.p.A., VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 6 settembre 2005 con la quale questa Autorit, aisensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTA la nota inviata via fax il 4 ottobre2005 con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato che, "decorsinovanta giorni dalla comunicazione della revoca del consenso VISTO che, nella medesima nota del 4ottobre 2005, la resistente ha anche sostenuto di non poter cancellare i datirelativi ad un prestito finalizzato erogato al ricorrente il 24 novembre 2000da Renault Nissan Credit S.p.A. ed ancora in corso con "segnalazione diritardi nei pagamenti (fino a 4 rate) regolarizzati da meno di 24 mesi" VISTO che, sempre nella medesima nota, laresistente ha anche sostenuto di non poter cancellare le informazionicreditizie di tipo positivo relative ad alcuni finanziamenti ancora in corsoerogati alla "Ditta individuale di Baratelli Mario RILEVATO che Crif S.p.A., con la predettanota, ha anche sostenuto di aver inviato in data 11 luglio 2005 una nota diriscontro all'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice ed ha chiesto al Garante dirigettare il ricorso con integrale addebito delle spese al ricorrente; VISTA la nota del 25 ottobre 2005 con laquale questa Autorit ha disposto la proroga del termine per la decisione sulricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice; VISTA la nota inviata il 21 novembre 2005con la quale la resistente ha dichiarato di aver cancellato le informazioni ditipo "positivo" interessate dalla revoca del consenso; VISTO che, nella medesima nota del 21novembre 2005, la resistente ha confermato di detenere nel proprio sistema diinformazioni creditizie esclusivamente le informazioni creditizie di tiponegativo relative al prestito finalizzato erogato al ricorrente da Renault NissanCredit S.p.A. il 24 novembre 2000, nonch al prestito personale erogato alladitta individuale del ricorrente da Banca Popolare di Lodi il 10 febbraio 2005(ancora in corso "con segnalazione di ritardi nei pagamenti fino a 2rate non ancora regolarizzati")precisando con riferimento a tale ultimo finanziamento che, successivamente alriscontro del 4 ottobre 2005, il ricorrente aveva accumulato due ritardi neipagamenti (relativi ai mesi di settembre e ottobre 2005); RILEVATO che Crif S.p.A., nella citata notadi riscontro dell'11 luglio 2005, non aveva dato idoneo e tempestivo riscontroalla richiesta di cancellazione dei dati di tipo "positivo" -comedovuto ai sensi dell'art. 8 del citato codice di deontologia e di buonacondotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema dicrediti al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti- dichiarandosoltanto che avrebbe cancellato i dati in questione entro 90 giorni dallarevoca del consenso (dichiarazione confermata nel fax del 4 ottobre 2005),inducendo in tal modo l'interessato a proporre ricorso a questa Autorit inordine al predetto profilo; CONSIDERATO che la societ resistente hacomunque dichiarato nel corso del procedimento di aver cancellato i dati ditipo "positivo" relativi al ricorrente e che va quindi dichiarato alriguardo non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2,del Codice; RILEVATO che la richiesta dicancellazione dei dati "negativi" relativi al ricorrente , invece,infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei datiprevisti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecitaconservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi aritardi regolarizzati da meno di 24 mesi o non ancora regolarizzati (art. 6,commi 2 e 5, del medesimo codice di deontologia e di buona condotta); RITENUTO infine che sussistono giustimotivi per compensare fra le parti le spese del procedimento; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo"positivo"; b) dichiara infondata la richiesta dicancellazione dei restanti dati; c) dichiara compensate le spese del procedimento. Roma, 15 dicembre 2005 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |